Sommario:
Introduzione: La crisi della legislazione d’urgenza, l’ipertrofia normativa e l’esigenza di un nuovo ordinamento positivo dei redditi.
L’archeologia del sistema: l’evoluzione storica del DPR n. 917/1986, la stratificazione e la progressiva dissoluzione della codificazione tributaria.
L’opera di ricompattazione sistematica e l’abrogazione selettiva: l’articolo 376 e il superamento del modello duale tra TUIR e legislazione speciale.
L’architettura dogmatica delle quattro partizioni: analisi analitica, strutturale e comparata del D.Lgs. n. 117/2026.
4.1. Parte I: Il regime ordinario, la tassazione delle persone fisiche e collettive e la depurazione delle incrostazioni interpretative.
4.2. Parte II: La “codificazione” dei regimi speciali e dei benefici fiscali (cedolare secca, regimi forfettari e stabilizzazione dei bonus edilizi).
4.3. Parte III: L’imposizione minima globale, la fiscalità internazionale e la metabolizzazione strutturale degli standard OCSE/UE.
4.4. Parte IV: Disposizioni di raccordo, diritto transitorio, successione delle leggi nel tempo e profili sanzionatori.
I problemi interpretativi e applicativi: continuità dei precedenti giurisprudenziali, dogmatica del “nuovo” testo e canoni ermeneutici.
Il profilo costituzionale del riordino: art. 23, art. 53, art. 3 Cost. e il principio di chiarezza, precisione e certezza del diritto tributario.
L’impatto sistemico sui rapporti negoziali, sulla contrattualistica d’impresa (M&A) e sul contenzioso tributario.
Considerazioni conclusive: Verso un codice stabile, una nuova dogmatica o l’ennesima illusione di semplificazione legislativa?
Mappatura comparativa integrale: DPR n. 917/1986 vs D.Lgs. n. 117/2026 (Nuovo TUIR)
1. Introduzione: La crisi della legislazione d’urgenza, l’ipertrofia normativa e l’esigenza di un nuovo ordinamento positivo dei redditi
L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (emanato in attuazione della legge delega di riforma fiscale e operativo dal 1° gennaio 2027, previo regime transitorio avviato a luglio 2026) rappresenta una delle tappe più rilevanti, complesse e dibattute nella storia del diritto tributario italiano repubblicano. Per cogliere appieno la portata scientifica, sistematica e dogmatica del provvedimento, occorre muovere dalla constatazione dello stato di profonda crisi strutturale in cui versava il vecchio Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Nato in un’epoca in cui la codificazione tributaria ambiva a esaurire in un unico corpo normativo organico la disciplina della tassazione diretta, il DPR 917/1986 era stato progressivamente svuotato della sua centralità ordinamentale. Nel corso dei decenni successivi, la pressione congiunturale, le emergenze economiche ricorrenti, la competizione fiscale internazionale e la tendenza irrefrenabile del legislatore a privilegiare la decretazione d’urgenza avevano generato una galassia sterminata di leggi speciali, decreti-legge e regimi derogatori collocati al di fuori del perimetro del codice.
Il risultato di questo processo erosivo è stato un ordinamento tributario affetto da una grave patologia di frammentazione normativa, opacità sistematica e imprevedibilità applicativa. L’interprete (sia esso il giudice tributario, il difensore, il consulente d’impresa o il funzionario dell’amministrazione finanziaria) non poteva più fare affidamento sul testo unico, costretto com’era a ricostruire la disciplina applicabile attraverso un reticolo inestricabile di rinvii incrociati, circolari ministeriali, interpelli e leggi extracodicistiche. Il D.Lgs. n. 117/2026 risponde, sotto questo profilo, a una precisa istanza di ripristino della legalità costituzionale e della certezza del diritto, intese quali presupposti ineludibili della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della chiarezza precettiva (artt. 3 e 23 Cost.).
La riflessione dogmatica che si intende sviluppare nei paragrafi che seguono non si limita a una mera ricognizione descrittiva delle nuove disposizioni, ma mira a scandagliare la coerenza interna dell’architettura codicistica, valutando se il superamento del vecchio modello duale (TUIR storico contrapposto alla normazione speciale) sia idoneo a inaugurare una nuova stagione di stabilità interpretativa o se, per converso, sussistano elementi di fragilità strutturale suscettibili di riprodurre i vizi del passato.
2. L’archeologia del sistema: l’evoluzione storica del DPR n. 917/1986, la stratificazione e la progressiva dissoluzione della codificazione tributaria
Per apprezzare la portata innovativa del nuovo testo unico, è necessario compiere un’analisi retrospettiva sulla parabola evolutiva del vecchio DPR n. 917/1986. Promulgato alla fine degli anni ottanta in un contesto economico dominato da un’economia fordista e da un mercato dei capitali ancora parzialmente chiuso e regolamentato, il TUIR originario rifletteva una concezione dogmatica rigorosa della tassazione sul reddito, fondata sulla distinzione classica tra categorie reddituali e sulla contrapposizione netta tra la soggettività delle persone fisiche (IRPEF) e quella degli enti collettivi (IRES, all’epoca IRPEG).
Tuttavia, il dogma della codificazione unitaria ha iniziato a subire un’erosione inarrestabile a partire dagli anni novanta, accelerando drasticamente nel primo ventennio del XXI secolo. La globalizzazione dei mercati, l’avvento dell’economia digitale e immateriale, la necessità di attrarre capitali esteri e, non ultimo, l’uso compulsivo della leva fiscale per gestire crisi congiunturali hanno indotto il legislatore a imboccare la via della normazione speciale extracodicistica.
La frammentazione per “strati” e la perdita di autosufficienza del testo
Il DPR 917/1986 ha subito una mutazione genetica progressiva. La tecnica legislativa non ha seguito la via della manutenzione sistematica del codice, bensì quella dell’innesto di disposizioni speciali destinate a derogare, integrare o neutralizzare le regole generali del TUIR:
I regimi agevolati e le micro-imprese: La proliferazione di regimi per le nuove iniziative produttive e le partite IVA minori, culminata nel regime forfettario della legge n. 190/2014, ha sottratto un’enorme fetta di contribuenti alle regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
La mobilità internazionale dei capitali e dei lavoratori: Le discipline di favore per il rientro dei cervelli e dei lavoratori impatriati (art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015) sono state strutturate come leggi speciali esterne al codice.
La galassia dei bonus edilizi: Nati come misure temporanee di sostegno al settore immobiliare e poi stratificatisi in una miriade di decreti-legge (ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, superbonus), la cui gestione contabile e fiscale si è dipanata al di fuori del perimetro del TUIR, richiedendo circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate spesso correttive o integrative rispetto al dato normativo letterale.
Questo fenomeno ha determinato una vera e propria crisi della certezza del diritto tributario. Il contribuente e l’operatore economico si sono trovati immersi in un sistema in cui la regola impositiva non era ricavabile dal codice, bensì dal “combinato disposto” tra norme del TUIR, leggi di conversione di decreti-legge, decreti ministeriali attuativi e provvedimenti direttoriali. La codificazione tributaria aveva così ceduto il passo a un arcipelago normativo, caratterizzato da forti disarmonie interne e da un altissimo tasso di contenzioso.
3. L’opera di ricompattazione sistematica e l’abrogazione selettiva: l’articolo 376 e il superamento del modello duale tra TUIR e legislazione speciale
Il cuore metodologico del D.Lgs. n. 117/2026 non risiede in un intervento sulle aliquote o sui criteri di determinazione della base imponibile delle singole categorie reddituali, bensì in una radicale operazione di ingegneria normativa.
L’articolo 376 del decreto adotta una tecnica di riforma drastica attraverso un’abrogazione selettiva e massiva:
Vengono integralmente cancellati i primi 191 articoli del vecchio DPR 917/1986.
Vengono contestualmente espunti dall’ordinamento ben 126 gruppi di disposizioni speciali che, fino a quel momento, vivevano una vita autonoma in corpi normativi esterni.
Questa tecnica evidenzia il passaggio da un modello di legislazione stratificata per accrezione a un modello di codificazione inclusiva. La scelta di politica del diritto sottesa a tale operazione consiste nel ritenere che un’imposta di massa come quella sui redditi non possa tollerare il fenomeno della “fuga dal codice”.
Riportare all’interno di un unico testo normativo organico istituti nati originariamente come extra-codicistici significa riconoscere che la certezza del diritto passa attraverso la riduzione dei costi di transazione ermeneutica. Non si tratta di una mera operazione di maquillage formale o di compiling legislativo (stile testo unico di mera compilazione), bensì di un vero e proprio riordino sistemico e innovativo, che ridisegna la gerarchia interna delle disposizioni fiscali.
4. L’architettura dogmatica delle quattro partizioni: analisi analitica, strutturale e comparata del D.Lgs. n. 117/2026
I 377 articoli che compongono il nuovo Testo Unico si strutturano secondo una logica sistematica rigorosa, che abbandona la disarmonica stratificazione di commi bis, ter, quater del vecchio impianto in favore di una ripartizione tematica articolata in quattro macro-sezioni.
4.1. Parte I: Il regime ordinario, la tassazione delle persone fisiche e collettive e la depurazione delle incrostazioni interpretative
La prima parte del decreto riscrive i dogmi della tassazione analitica e sintetica delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposizione sul reddito delle società e degli enti commerciali (IRES).
Le categorie reddituali: I redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa vengono ridefiniti epurandoli dalle stratificazioni giurisprudenziali e amministrative contraddittorie sedimentatesi in quarant’anni.
Derivazione rafforzata e principi contabili: Particolare attenzione viene posta al raccordo tra i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e le regole di determinazione del reddito d’impresa per i soggetti IRES, consolidando i criteri di derivazione rafforzata già introdotti in via frammentaria da precedenti riforme ma qui organicamente sistemati nei capitoli di competenza.
Imputazione temporale: Viene altresì operata una razionalizzazione dei criteri di imputazione temporale dei componenti reddituali (competenza e cassa), riducendo le zone d’ombra interpretative relative alle sopravvenienze attive e passive, alle minusvalenze e alle plusvalenze patrimoniali.
4.2. Parte II: La “codificazione” dei regimi speciali e dei benefici fiscali
La vera cesura dogmatica del D.Lgs. n. 117/2026 si apprezza nella Parte II, che ospita discipline storicamente relegate ai margini o confinate in leggi di bilancio annuali:
Il regime forfettario: La disciplina agevolata per le partite IVA minori (già ex L. 190/2014) trova finalmente collocazione sistematica all’interno del codice tributario generale, superando la natura di “regime speciale extratestuale”.
La cedolare secca: La tassazione sostitutiva sui redditi da locazione immobiliare abitativa viene inglobata nel sistema organico dei redditi fondiari e speciali.
Il regime degli impatriati: Le misure di favore per il rientro dei capitali umani e dei lavoratori qualificati in Italia trovano stabile cittadinanza codicistica.
I bonus edilizi: La stabilizzazione (quantitativa e temporale) della disciplina delle detrazioni per interventi di recupero edilizio, ecobonus e sismabonus viene recepita strutturalmente, ponendo fine alla dispersione delle norme agevolative nei decreti emergenziali di fine anno.
4.3. Parte III: L’imposizione minima globale, la fiscalità internazionale e la metabolizzazione strutturale degli standard OCSE/UE
La collocazione della Parte III all’interno del nuovo TUIR rappresenta la risposta del legislatore delegato alla globalizzazione dei mercati e agli obblighi di armonizzazione sovranazionale. Questa sezione accoglie in via definitiva e strutturale le disposizioni in materia di imposizione minima effettiva dei gruppi multinazionali (il c.d. Pillar Two dell’indagine OCSE/G20 e le relative direttive europee), evitando che la fiscalità internazionale continui a vivere in decreti di recepimento d’urgenza avulsi dal sistema domestico.
4.4. Parte IV: Disposizioni di raccordo, diritto transitorio, successione delle leggi nel tempo e profili sanzionatori
La sezione conclusiva disciplina il delicato passaggio temporale. Fissando l’operatività al 1° gennaio 2027 (dopo la finestra di assestamento aperta con l’entrata in vigore formale del 4 luglio 2026), il legislatore detta i criteri di coordinamento per i periodi d’imposta a cavallo e regola l’impatto sui procedimenti di accertamento in corso, definendo puntualmente i confini della successione delle leggi nel tempo in materia tributaria.
5. I problemi interpretativi e applicativi: continuità dei precedenti giurisprudenziali, dogmatica del “nuovo” testo e canoni ermeneutici
L’entrata in vigore di un testo normativo di tale portata apre scenari complessi per la dogmatica giuridica e per l’attività ermeneutica della Corte di Cassazione e delle Corti di Giustizia Tributaria. Il problema centrale riguarda il principio di continuità dei precedenti interpretativi.
Quando una norma viene integralmente riscritta e ricollocata in un nuovo contesto sistemico, ci si deve interrogare sulla sorte della giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del vecchio DPR 917/1986 e delle leggi speciali abrogate:
La presunzione di continuità: La dottrina maggioritaria ritiene che, laddove il testo della disposizione trasfusa nel D.Lgs. 117/2026 riproduca fedelmente il contenuto precettivo della norma precedente, debba presumersi la continuità dell’orientamento interpretativo consolidato.
Le fratture sistemiche: Nei casi in cui la ricollocazione sistematica comporti una modifica dell’impianto letterale o un inserimento in una diversa partizione dogmatica (si pensi al passaggio da legge speciale a codice organico), l’interprete non potrà fare acritico affidamento sul passato. La nuova collocazione sistematica modifica inevitabilmente il canone dell’interpretazione sistematica e teleologica (art. 12 delle Preleggi), imponendo di riconsiderare la portata di clausole generali, regimi di favore e regimi di indeducibilità alla luce della nuova architettura codicistica.
Il regime sanzionatorio e il principio del favor rei: Nella fase di transizione verso l’operatività del 1° gennaio 2027, i contribuenti e gli uffici fiscali dovranno gestire i contenziosi relativi ai periodi d’imposta anteriori. Laddove il riordino abbia comportato modifiche sanzionatorie o interpretazioni più favorevoli al contribuente derivanti dalla razionalizzazione dei testi, troverà applicazione il principio del favor rei tributario (art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997), benché l’intento del decreto sia dichiaratamente di consolidamento e non di clemenza fiscale.
6. Il profilo costituzionale del riordino: art. 23, art. 53, art. 3 Cost. e il principio di chiarezza, precisione e certezza del diritto tributario
Un’analisi rigorosa del D.Lgs. n. 117/2026 non può prescindere da una valutazione alla luce dei principi costituzionali che governano la materia tributaria. La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che il principio della riserva di legge di cui all’articolo 23 della Costituzione e il principio di capacità contributiva di cui all’articolo 53 della Costituzione implicano necessariamente requisiti di chiarezza, precisione e conoscibilità della norma tributaria.
Quando un ordinamento fiscale si smarrisce nella palude della legislazione incontrollata, dei rinvii a cascata e delle norme occulte inserite in provvedimenti eterogenei (i celebri decreti-legge “omnibus”), si verifica una lesione surrettizia del principio di uguaglianza e di difesa del contribuente (art. 3 e 24 Cost.). Il cittadino e l’impresa non sono messi in condizione di prevedere con esattezza le conseguenze fiscali dei propri atti economici.
Sotto questo profilo, l’operazione di riordino operata dal D.Lgs. n. 117/2026 assume una valenza di ristabilimento della legalità costituzionale formale e sostanziale. Il ritorno al modello del codice autosufficiente risponde all’esigenza di arginare l’abuso della decretazione d’urgenza e di offrire agli operatori un quadro normativo trasparente. Tuttavia, la tenuta costituzionale di questa riforma dipenderà strettamente dalla stabilità futura delle fonti: se il legislatore ordinario dovesse riprendere la prassi di derogare al nuovo Testo Unico mediante leggi speciali estemporanee, il principio di certezza del diritto verrebbe nuovamente compromesso nel giro di pochi anni.
7. L’impatto sistemico sui rapporti negoziali, sulla contrattualistica d’impresa (M&A) e sul contenzioso tributario
L’impatto del D.Lgs. n. 117/2026 si riverbera inevitabilmente anche al di fuori del perimetro strettamente fiscale, incidendo direttamente sui rapporti negoziali tra privati e sulla contrattualistica d’impresa.
Nei contratti di acquisizione societaria (M&A), nei patti parasociali, nei contratti di locazione di lunga durata e nei finanziamenti strutturati, le parti fanno tradizionalmente ampio uso di clausole di manleva fiscale, dichiarazioni e garanzie (representations and warranties) fondate sui riferimenti normativi del vecchio TUIR o delle leggi speciali incorporate. L’abrogazione dei vecchi testi normativi e la ricollocazione degli articoli nel nuovo codice impongono una profonda opera di revisione contrattuale (il c.d. contractual housekeeping). Continuare a richiamare disposizioni abrogate o obsolete esporrebbe i contraenti a gravi rischi interpretativi in sede di contenzioso civile o arbitrale.
Sul versante del contenzioso tributario, ci si attende una prima fase di transizione caratterizzata da un incremento di incertezza interpretativa. I ricorsi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado dovranno necessariamente calibrare i propri motivi di impugnazione alla luce dei nuovi riferimenti sistemici, evitando l’errore di fondare le eccezioni su articoli del DPR 917/1986 ormai espunti dall’ordinamento positivo. I giudici tributari saranno chiamati a svolgere un ruolo nomofilattico di raccordo, guidando la transizione ermeneutica verso il nuovo assetto codicistico.
8. Considerazioni conclusive: Verso un codice stabile, una nuova dogmatica o l’ennesima illusione di semplificazione legislativa?
Il D.Lgs. n. 117/2026 costituisce un’opera legislativa di altissimo profilo dogmatico, che colma un vuoto di decenni e restituisce coerenza formale e sostanziale al sistema dell’imposizione sui redditi in Italia. Ridurre la frammentazione, eliminare i residui della legislazione d’urgenza e ricondurre a unità codicistica istituti dispersi rappresenta un traguardo fondamentale per la civiltà giuridica del Paese.
Tuttavia, la vera sfida che attende l’ordinamento non è l’approvazione del testo, bensì la sua durabilità nel tempo. La storia della legislazione tributaria italiana è costellata di codificazioni ambiziose successivamente erose da leggi di bilancio estemporanee, decreti-legge correttivi e interventi di micro-finanza pubblica.
Se il legislatore saprà preservare l’integrità e la chiusura sistematica del nuovo TUIR, il D.Lgs. n. 117/2026 passerà alla storia come il codice che ha ridato certezza e stabilità alla fiscalità diretta italiana. In caso contrario, l’opera rischierà di trasformarsi nell’ennesima pregevole architettura normativa destinata a essere progressivamente sommersa dalle sabbie mobili della legislazione d’emergenza.
Mappatura comparativa integrale: DPR n. 917/1986 vs D.Lgs. n. 117/2026 (Nuovo TUIR)
1. Premessa metodologica, dogmatica e perimetro dell’indagine esegetica
L’analisi comparativa tra il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (storico Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR) e il Decreto Legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (operativo dal 1° gennaio 2027) costituisce uno dei banchi di prova più complessi per la dogmatica del diritto tributario contemporaneo. Affrontare questa comparazione richiede il rifiuto di qualsiasi semplificazione assertiva e l’abbandono di formule retoriche quali la pretesa di un'”autosufficienza assoluta del codice” o il richiamo a un inesistente “principio autonomo di chiarezza tributaria”, preferendo invece ancorare l’indagine ai parametri costituzionali di certezza del diritto, ragionevolezza, tutela dell’affidamento e non contraddizione dell’azione amministrativa, ricavati dal rigoroso combinato disposto degli articoli 3 e 23 della Costituzione.
Il presente trattato analitico sviluppa una disamina estesa, puntuale e non riduttiva, esaminando partitamente ogni singolo blocco normativo, istituto e partizione strutturale. L’obiettivo è quello di dimostrare, attraverso un’analisi testuale e sistematica, come il legislatore delegato si sia mosso lungo una linea di demarcazione sottile ma netta: da un lato, la mera ricollocazione topografica di istituti la cui sostanza precettiva resta invariata; dall’ dall’altro, l’innovazione precettiva e il coordinamento ordinamentale di discipline precedentemente disperse nella legislazione extracodicistica o nei decreti d’urgenza.
2. Analisi sistematica della Parte I del D.Lgs. n. 117/2026 rispetto al Titolo I e II del DPR n. 917/1986: Soggetti passivi, residenza e categorie IRPEF
A. I criteri di collegamento soggettivo e la residenza fiscale
Nel vecchio regime del DPR n. 917/1986, gli articoli da 1 a 3 delineavano i confini della soggettività passiva all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), distinguendo tra soggetti residenti — tassati sul reddito complessivo ovunque prodotto nel mondo (principio del worldwide income) — e soggetti non residenti, tassati limitatamente ai soli prodotti nel territorio dello Stato. Nel corso dei decenni successivi, tale impianto era stato profondamente inciso da interventi normativi volti a contrastare il fenomeno dell’esterovestizione societaria e la fittizia localizzazione della residenza delle persone fisiche in paradisi fiscali, introducendo presunzioni legali relative (o invertite) che avevano frammentato la coerenza sistematica del dettato originario.
Il nuovo D.Lgs. n. 117/2026, all’interno della Parte I, non si limita a una trasposizione acritica dei vecchi articoli 1-3, ma opera un coordinamento formale e sostanziale volto a recepire l’evoluzione nomofilattica della Corte di Cassazione e le indicazioni della prassi internazionale in materia di residenza effettiva, centro degli interessi vitali e digitalizzazione della presenza economica.
Natura dell’intervento: Si tratta di una ricollocazione sistematica con innesti di coordinamento antielusivo, in cui il nucleo precettivo originario viene preservato ma spogliato delle incrostazioni interpretative stratificatesi in quarant’anni di contenzioso, offrendo un quadro normativo più lineare per la verifica del collegamento spaziale della potestà impositiva dello Stato.
B. Le categorie reddituali: permanenza strutturale e affinamento esegetico
Il Titolo II del vecchio DPR n. 917/1986 (articoli 25-148) costituiva il cuore della tassazione analitica delle persone fisiche, suddiviso nelle sei categorie tradizionali: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e diversi.
Redditi fondiari (Terreni e Fabbricati):
Vecchio regime: Artt. 25-43 basati sulla determinazione catastale (dominicale e agraria per i terreni; rendita catastale per i fabbricati). La cedolare secca sulle locazioni abitative era rimasta confinata per anni in una legge speciale esterna (il D.Lgs. n. 23/2011).
Nuovo regime (D.Lgs. n. 117/2026): La disciplina catastale viene ricollocata senza alterazioni nei suoi dogmi estimativi fondamentali, ma si registra un’opera di coordinamento ordinamentale che attrae la cedolare secca all’interno della sezione dedicata ai redditi fondiari della Parte II.
Natura dell’intervento: Spostamento sistemico per i redditi catastali puri; assorbimento ordinamentale per i regimi sostitutivi delle locazioni.
Redditi di capitale e di lavoro dipendente:
Vecchio regime: Artt. 44-52. Gli interessi, i dividendi e i fringe benefits erano disciplinati con continue modifiche legate alle soglie di esenzione e alle ritenute alla fonte.
Nuovo regime: Il nuovo codice della Parte I riordina la materia, eliminando i rinvii a decreti interministeriali estemporanei per la determinazione del valore normale dei beni in natura concessi ai dipendenti, stabilendo criteri permanenti.
Natura dell’intervento: Innovazione precettiva di coordinamento e semplificazione esegetica.
Redditi di lavoro autonomo e d’impresa minore:
Vecchio regime: Artt. 53-66 fondati sul principio di cassa temperata e sulle regole di determinazione analitica, mentre le partite IVA minori trovavano rifugio nella legge sul regime forfettario (L. n. 190/2014).
Nuovo regime: Il nuovo testo assorbe la disciplina forfettaria, armonizzando i coefficienti di redditività.
Natura dell’intervento: Assorbimento sistemico e coordinamento formale di disposizioni precedentemente extracodicistiche.
Redditi diversi:
Vecchio regime: Artt. 67-81, categoria residuale per eccellenza, sottoposta a continue modifiche normative (si pensi alla stretta sulle plusvalenze immobiliari derivanti da immobili ristrutturati con bonus edilizi o alla tassazione delle locazioni brevi).
Nuovo regime: Ridefinizione sistematica dei confini della categoria nella Parte I, inglobando stabilmente le norme antielusive introdotte negli ultimi anni in materia di cessioni di terreni lottizzati e plusvalenze da partecipazioni qualificate.
Natura dell’intervento: Innovazione precettiva mirata al consolidamento delle norme di chiusura antielusiva.
3. Analisi della Parte II del D.Lgs. n. 117/2026: I regimi speciali, le agevolazioni, i bonus edilizi e il regime degli impatriati
La Parte II del nuovo Testo Unico rappresenta il terreno di scontro dogmatico più rilevante, poiché affronta il superamento del modello duale che vedeva il TUIR isolato rispetto a una galassia di leggi speciali esterne.
A. La ricollocazione dei regimi forfettari e della cedolare secca
Come ampiamente argomentato in sede di revisione critica, definire questa operazione una “stabilizzazione” finanziaria permanente sarebbe giuridicamente ed economicamente errato. Il D.Lgs. n. 117/2026 non blinda le aliquote o i limiti di fatturato dei regimi forfettari sottraendoli alle scelte future del bilancio dello Stato; piuttosto, compie un’opera di ordinamento formale e concentrazione normativa.
I contribuenti minimi e forfettari non devono più ricercare la propria norma di riferimento nella legge di stabilità del 2014 e nelle sue successive modificazioni, ma rinvengono la disciplina coordinata all’interno della Parte II del codice.
Si tratta di un spostamento sistemico con finalità di certezza e conoscibilità della norma, che riduce i costi di transazione interpretativa per i professionisti e le imprese minori.
B. I Bonus Edilizi e le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio
Nel vecchio ordinamento, le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, l’ecobonus, il sismabonus e il superbonus rappresentavano il tipico esempio di legislazione d’emergenza: norme nate temporaneamente, prorogate anno dopo anno con decreti-legge di fine anno, modificate nei tassi di detrazione (dal 110% al 90%, 70%, 65% ecc.) e accompagnate da una produzione alluvionale di circolari e risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo D.Lgs. n. 117/2026 inserisce organicamente la disciplina strutturale delle detrazioni edilizie all’interno del catalogo delle agevolazioni della Parte II.
Attenzione dogmatica d’obbligo: Questa inclusione non equivale a una stabilizzazione finanziaria o a una perpetuazione incondizionata delle aliquote di favore. L’efficacia temporale delle aliquote e dei meccanismi di cessione dei crediti o sconto in fattura rimane rigidamente subordinata alle coperture finanziarie disposte dalle singole leggi di bilancio. Il codice offre la cornice ordinamentale stabile, ma il contenuto finanziario resta flessibile e legato alle disponibilità di bilancio dello Stato.
Natura dell’intervento: Coordinamento ordinamentale e ricollocazione topografica.
C. Il regime dei lavoratori impatriati
Il regime di favore fiscale per il rientro in Italia di ricercatori, docenti e lavoratori qualificati (storicamente disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e successivamente modificato da interventi di fine anno) viene intercettato dalla Parte II del nuovo TUIR.
Il legislatore delegato inserisce i requisiti soggettivi, le percentuali di imponibilità ridotta e le condizioni temporali all’interno della sezione dedicata alle agevolazioni personali IRPEF.
Anche in questo caso, non si parla di “internalizzazione completa” intesa come immutabilità della misura, ma di trasposizione sistematica volta a ricondurre all’interno del codice una misura di politica economica che in precedenza viveva nella periferia della legislazione speciale.
Natura dell’intervento: Ricollocazione sistematica e coordinamento formale.
4. Analisi della Parte III del D.Lgs. n. 117/2026: La fiscalità internazionale e la codificazione strutturale del Pillar Two (Global Minimum Tax)
Il Titolo III del vecchio DPR n. 917/1986 conteneva la disciplina IRES e, nei suoi articoli finali (dall’articolo 162-bis in poi), ospitava le norme sulle stabili organizzazioni, sui prezzi di trasferimento (transfer pricing), sulla normativa CFC (Controlled Foreign Companies) e sui proventi da paesi a fiscalità privilegiata. Tali disposizioni erano state stratificate nel tempo in seguito al recepimento delle direttive europee anti-elusione (ATAD 1 e ATAD 2).
Con il D.Lgs. n. 117/2026, la fiscalità internazionale subisce una profonda evoluzione topografica e dogmatica attraverso l’istituzione della Parte III:
L’accentramento della fiscalità transnazionale: Tutte le norme di contrasto all’elusione internazionale, le regole di determinazione del reddito delle stabili organizzazioni estere e la disciplina dei prezzi di trasferimento vengono concentrate in questa macro-sezione.
La metabolizzazione strutturale della Global Minimum Tax (Pillar Two): La scelta più significativa sul piano della tecnica legislativa consiste nell’aver inserito stabilmente nella Parte III (e nei relativi allegati tecnici annessi al decreto) le disposizioni concernenti l’imposizione minima effettiva del 15% per i gruppi di imprese multinazionali e nazionali di grandi dimensioni, in conformità agli standard OCSE/G20 e alla direttiva europea di riferimento.
Valutazione critica: Questa scelta evita che una normativa così complessa e di respiro globale continui a essere affidata esclusivamente a decreti di recepimento d’urgenza avulsi dal tronco comune della tassazione d’impresa. Tuttavia, l’ordinamento non diventa per questo “autosufficiente”, poiché la Parte III dialogherà costantemente con gli accordi multilaterali, i quadri di monitoraggio OCSE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Natura dell’intervento: Innovazione strutturale e codificazione di settore ad altissima complessità.
5. Analisi della Parte IV del D.Lgs. n. 117/2026: Diritto transitorio, successione delle leggi nel tempo e profili sanzionatori
La parte conclusiva del nuovo Testo Unico regola il delicato passaggio ordinamentale in vista dell’operatività fissata al 1° gennaio 2027, disciplinando analiticamente i conflitti temporali e procedurali.
A. I periodi d’imposta a cavallo e la scissione temporale
Per i contribuenti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare (c.d. esercizio disallineato), la Parte IV introduce una micro-regolamentazione transitoria volta a evitare la doppia imposizione giuridica o economica ovvero l’esenzione ingiustificata di componenti reddituali. Il criterio adottato è quello della scissione temporale dei momenti impositivi:
I componenti positivi e negativi maturati secondo i criteri del vecchio DPR n. 917/1986 fino al 31 dicembre 2026 rimangono disciplinati dalle vecchie disposizioni abrogate.
Quelli imputabili ai periodi d’imposta successivi ricadono interamente sotto la vigenza del nuovo codice.
Natura dell’intervento: Innovazione procedurale transitoria.
B. Il principio del tempus regit actum nell’accertamento
Per l’attività di accertamento che l’Amministrazione Finanziaria compirà a partire dal 2027 su annualità d’imposta anteriori (es. anni 2024 o 2025), gli uffici dovranno applicare rigorosamente il principio del tempus regit actum sostanziale. La pretesa tributaria dovrà essere valutata alla luce delle norme vigenti all’epoca in cui si è verificato il presupposto impositivo, coordinando tale attività con eventuali norme di interpretazione autentica trasfuse nel nuovo testo laddove espressione di principi immanenti.
C. La successione delle sanzioni amministrative e il principio del favor rei
Un profilo di straordinario rilievo dogmatico riguarda l’applicazione del principio del favor rei (retroattività della legge sanzionatoria più favorevole) codificato dall’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 anche nel diritto punitivo tributario.
L’opera di razionalizzazione e depurazione compiuta dal nuovo codice ha comportato, in determinati settori (es. sanzioni formali e dichiarative), una revisione della portata afflittiva di alcune fattispecie.
L’interprete dovrà verificare se le modifiche strutturali abbiano introdotto un trattamento sanzionatorio più mite. In tal caso, in ossequio ai principi costituzionali di proporzionalità ed eguaglianza (artt. 3 e 53 Cost.), le nuove sanzioni troveranno applicazione retroattiva per i procedimenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, con esclusione della restituzione di somme già pagate in via definitiva.
Natura dell’intervento: Coordinamento sanzionatorio intertemporale.
6. L’articolo 376 e l’opera di abrogazione selettiva: mappatura dei testi espunti
Il fulcro tecnico attraverso cui il D.Lgs. n. 117/2026 impone la propria vigenza è racchiuso nell’articolo 376 del decreto, che disciplina le abrogazioni espresse.
L’abrogazione dei primi 191 articoli del DPR n. 917/1986: Il vecchio Testo Unico viene letteralmente privato del suo asse portante storico, sostituito dalla nuova numerazione e dalla nuova partizione in quattro parti.
L’eliminazione della dispersione extracodicistica: Il decreto procede all’abrogazione mirata di numerosi gruppi di disposizioni speciali che in precedenza vivevano all’esterno del TUIR. Questa tecnica legislativa pone fine alla tecnica della normazione per strati successivi, ricconducendo a unità sistematica le discipline dei regimi sostitutivi, della fiscalità internazionale e delle agevolazioni.
Natura dell’intervento: Massiccio intervento abrogativo e di riordinamento delle fonti.
7. I canoni ermeneutici e la sorte dei precedenti giurisprudenziali
L’impatto di un testo normativo di 377 articoli che riscrive l’imposizione sui redditi apre scenari complessi per l’opera interpretativa affidata alla Corte di Cassazione e alle Corti di Giustizia Tributaria. Il problema fondamentale è la determinazione della sorte dei precedenti giurisprudenziali formatisi sotto il vigore del DPR n. 917/1986.
La presunzione di continuità: La dottrina concorda sul fatto che, laddove una disposizione del vecchio TUIR venga trasfusa nel nuovo D.Lgs. n. 117/2026 riproducendo in modo sostanzialmente identico il tenore letterale e la funzione precettiva originaria, opera una presunzione di continuità dell’orientamento interpretativo consolidato. La giurisprudenza nomofilattica formatasi in decenni su istituti quali l’inerenza dei costi, la deducibilità delle spese o la determinazione delle plusvalenze non decade automaticamente per effetto dell’abrogazione formale dei vecchi articoli.
Le fratture sistemiche: La presunzione di continuità cede inevitabilmente di fronte alle fratture sistemiche. Quando la ricollocazione di un istituto in una diversa partizione del codice altera l’impianto letterale o la collocazione dogmatica, l’interprete non può fare affidamento acritico sul passato. In questi casi, i canoni dell’interpretazione sistematica e teleologica (art. 12 delle Preleggi) impongono di ricercare la ratio legis alla luce dell’intero corpus del nuovo codice e dei principi costituzionali di riferimento (artt. 3 e 53 Cost.), evitando la traslazione acritica di vecchi vizi interpretativi nel nuovo sistema.
8. Considerazioni conclusive: Il bilancio dogmatico della riforma
Il D.Lgs. n. 19 giugno 2026, n. 117, si configura come un’opera legislativa di altissimo profilo dogmatico e sistematico. Colmando un vuoto ordinamentale durato decenni, il provvedimento restituisce coerenza formale, rigore strutturale e dignità scientifica al sistema dell’imposizione sul reddito in Italia.
Tuttavia, la riflessione dogmatica conclusiva deve fondarsi su un rigoroso realismo giuridico:
Il nuovo testo non realizza l’autosufficienza assoluta, ma rappresenta un sistema ordinato e chiuso sul piano interno, pur rimanendo strutturalmente aperto al dialogo con le fonti europee, internazionali e costituzionali.
La tenuta di questa riforma non dipenderà esclusivamente dalla qualità tecnica dell’articolato originario, ma dalla capacità del legislatore ordinario di resistere alla tentazione di reintrodurre la prassi delle leggi speciali estemporanee e dei micro-interventi di fine anno.
Se la coerenza sistematica verrà preservata, il D.Lgs. n. 117/2026 segnerà una svolta epocale verso la certezza del diritto, la trasparenza e la prevedibilità dell’azione impositiva; in caso contrario, l’architettura codicistica rischierebbe di essere nuovamente erosa dalle sabbie mobili della legislazione d’emergenza.