Nell’ordinanza della Sezione Lavoro n. 31188 depositata il 28 novembre 2025 la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di grande rilievo nell’ambito delle liti retributive: il richiamo ai canoni costituzionali – quale, in particolare, l’art. 36 Cost. – non può prescindere da un esame compiuto delle norme contrattuali che disciplinano il trattamento retributivo del lavoratore.
Il contesto fattuale e normativo
Nella controversia che ha dato luogo all’ordinanza n. 31188/2025, era in discussione la questione relativa alla conservazione di determinati elementi retributivi nel rapporto di lavoro, difformi alla luce di successive modifiche normative e contrattuali.
La Corte territoriale di merito aveva accolto la domanda del lavoratore ritenendo, in sostanza, che la soppressione o la modifica di taluni istituti retributivi non potesse incidere sull’effettiva retribuzione maturata, anche alla luce dei principi costituzionali di adeguatezza e proporzionalità di cui all’art. 36 Cost.
La Cassazione, invece, ha riformato tale impostazione, ribadendo un principio fondamentale: pur nel quadro di tutela costituzionale della retribuzione, il giudice deve preliminarmente e puntualmente esaminare l’effettiva disciplina contrattuale che regola gli assetti retributivi e le modifiche intervenute nel tempo attraverso fonti collettive di diversa natura (nazionali, territoriali, aziendali).
Il principio espresso dall’ordinanza n. 31188/2025
La Suprema Corte ha formulato il seguente fondamentale principio di diritto:
La decisione affidata complessivamente al richiamo dei principi di cui all’art. 36 Cost. non può superare la necessaria valutazione delle norme contrattuali intervenute nel tempo a modificare complessivamente gli assetti retributivi, trattandosi di un parametro finale (adeguatezza della retribuzione) che opera soltanto all’esito di un esame compiuto della situazione retributiva del lavoratore, così come disciplinata dalle norme di riferimento.
In altri termini, prima di poter adire all’art. 36 della Costituzione – che fissa il principio costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente – il giudice di merito è chiamato a una ricostruzione rigorosa della disciplina contrattuale applicabile.
Questa ricostruzione deve tenere conto di:
clausole normative e conseguenti modificazioni negli assetti retributivi intervenute nel tempo;
rapporti tra fonti collettive differenti (CCNL, contratti territoriali e aziendali);
eventuali previsioni di mantenimento, soppressione o modulazione di istituti retributivi nel quadro delle dinamiche negoziali e di mercato.
Solo in assenza di fonti contrattuali chiare ed esaustive, o in presenza di una palese inadeguatezza di tali previsioni rispetto ai parametri costituzionali, può il giudice confrontare la retribuzione percepita con i canoni di adeguatezza ex art. 36 Cost. per individuare eventuali profili di illegittimità retributiva.
Profili applicativi: dall’art. 36 Cost. alla contrattazione collettiva
L’ordinanza offre un chiaro richiamo metodologico:
Il parametro costituzionale è ultimus inter pares: esso assume rilievo soltanto al termine di una completa ricostruzione della disciplina contrattuale applicabile.
La contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale non è necessariamente neutralizzata dall’art. 36 Cost.; essa può configurare assetti retributivi coerenti con i principi costituzionali, purché il giudice li legittimi attraverso un esame ermeneutico completo.
L’esame delle norme contrattuali deve guardare all’insieme delle fonti e al loro effettivo contenuto, anche nella prospettiva delle modifiche negoziali intervenute nel tempo.
Questa impostazione richiama altri principi giurisprudenziali consolidati, quali quello secondo cui la retribuzione prevista dai contratti collettivi gode di una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza (ma tale presunzione può essere superata solo in seguito a valutazioni di fatto fondate e approfondite).
Coordinamento con prassi amministrativa e interpretativa
Sebbene l’ordinanza non richiami testi di prassi amministrativa specifici, nell’esperienza giuslavoristica consolidata la valutazione di adeguatezza retributiva ai parametri costituzionali è spesso oggetto di interlocuzioni con Enti pubblici (ad esempio, ispettorato del lavoro o Amministrazioni previdenziali).
In tali prassi, quando viene censita una retribuzione presumibilmente inadeguata, l’accertamento tende a confrontare:
il trattamento retributivo risultante da fonti collettive e individuali;
eventuali elementi normativi che incidono su voci retributive specifiche;
l’effettiva operatività dei principi dell’art. 36 Cost. alla luce della disciplina vigente.
Il monito della Cassazione – a non eludere con facili richiami costituzionali l’esame delle norme contrattuali – rafforza l’orientamento secondo cui tra i canoni costituzionali e le fonti negoziali di secondo livello non sussiste un conflitto di tipo gerarchico automatico, ma piuttosto un rapporto di coordinamento influenzato dal contenuto effettivo delle fonti contrattuali.
Conclusioni: un principio di metodo per la giurisdizione interna
L’ordinanza n. 31188/2025 si inserisce in una linea giurisprudenziale di grande rilievo, che valorizza l’azione normativa collettiva e la sua incidenza sull’assetto retributivo, pur senza sminuire il ruolo fondamentale dei valori costituzionali.
In concreto, l’insegnamento fondamentale per il giurista del lavoro è questo:
La verifica dell’adeguatezza retributiva ex art. 36 Cost. non è uno strumento “automatico” di rottura con la disciplina contrattuale preesistente, ma una verifica di carattere finale e integrativo che presuppone un esame completo della normativa collettiva applicabile.
Questa impostazione, più che un semplice richiamo ai principi costituzionali, costituisce un vero e proprio principio metodologico che orienterà l’esame dei giudici di merito nei prossimi anni, soprattutto nelle liti retributive complesse dove il confronto tra fonti contrattuali e principi costituzionali è inevitabile.
Focus comparato sulla giurisprudenza di Cassazione in materia di art. 36 Cost.
L’ordinanza della Sezione Lavoro n. 31188 del 28 novembre 2025 – come visto – ha posto l’accento sul ruolo preliminare e imprescindibile dell’esame delle norme contrattuali nel procedimento di verifica della retribuzione alla luce dell’art. 36 Cost., riservando l’operatività del parametro costituzionale alla fase successivo di valutazione dell’adeguatezza globale del trattamento retributivo. Questo principio può essere efficacemente confrontato con altri orientamenti più consolidati o sviluppatisi negli ultimi anni della giurisprudenza di legittimità.
La presunzione di adeguatezza del CCNL e il ruolo del giudice nell’applicare l’art. 36 Cost.
Una linea interpretativa ormai ben strutturata nelle pronunce di Cassazione (come nelle sentenze nn. 27711, 27713, 27769 e 28321/2023) individua alcune coordinate metodologiche di riferimento:
Presunzione di conformità costituzionale della retribuzione contrattuale: il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria acquista di norma una presunzione di adeguatezza ai parametri di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost., pur restando suscettibile di sindacato giudiziale qualora emergano profili di inadeguatezza in concreto.
Parametri di raffronto e distacco motivato: nell’attuazione dell’art. 36 Cost. il giudice, dopo aver fatto riferimento in via preliminare alla retribuzione fissata dal CCNL, può motivatamente discostarsene, anche ex officio, qualora riscontri che essa non soddisfa i criteri costituzionali di proporzionalità e sufficienza.
Queste pronunce, orientate in particolare alla verifica del “giusto salario minimo costituzionale”, si inseriscono in un quadro in cui la Cassazione consente al giudice di merito di adottare un approccio comparativo e integrativo nella definizione del trattamento retributivo, anche rispetto a contratti collettivi di settori affini o a indicatori statistici e socio-economici.
Rispetto a questo consolidato orientamento, l’ordinanza n. 31188/2025 si inserisce con un accento metodologico più stringente: rimette al centro l’esame delle norme contrattuali prima di poter confrontare la retribuzione con i canoni costituzionali, richiamando l’art. 36 Cost. come parametro finale e non come presupposto automatico di illegittimità retributiva.
Il parametro costituzionale come “esterno” rispetto al contratto collettivo (Cass. n. 30823/2025)
Un altro precedente recente di rilievo è la sentenza n. 30823 del 24 novembre 2025, in cui la Corte ha chiarito che la disciplina dell’art. 36 Cost. è esterna al contratto collettivo:
la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, ma l’eventuale inadeguatezza deve essere accertata attraverso il parametro costituzionale, esterno rispetto alla contrattazione collettiva.
Questa formulazione ribadisce che la funzione dell’art. 36 Cost. non è sostituirsi alla contrattazione collettiva, bensì agire come parametro di verifica della conformità dell’assetto retributivo risultante dal CCNL o da altra fonte contrattuale. In tal senso, la contrattazione non esaurisce di per sé il controllo costituzionale, ma ne costituisce un elemento di riferimento fondamentale.
Confrontando questo principio con l’ordinanza n. 31188/2025, si coglie una comune linea metodologica: l’art. 36 Cost. non può essere invocato come criterio autonomo se non accompagnato da un’esauriente ricostruzione delle norme contrattuali applicabili.
L’inserimento di parametri sovranazionali e socio-economici
Ultimamente, la giurisprudenza di legittimità ha aperto all’inclusione di parametri socio-economici e sovranazionali – ad esempio, riferimenti alla Direttiva UE 2022/2041 sui salari minimi adeguati – nel processo di determinazione del salario minimo costituzionale.
Questo sviluppo segnala una evoluzione integrativa del parametro costituzionale, in cui il giudice non si limita a confrontare la retribuzione con il CCNL applicabile, ma assume anche strumenti eurounitari o indicatori costituzionalmente orientati per verificare l’effettiva sufficienza alla luce del contesto socio-economico.
Tale modello applicativo non contrasta con l’insegnamento dell’ordinanza n. 31188/2025; al contrario, ne definisce con maggiore precisione l’orizzonte metodologico, collocando l’art. 36 Cost. all’interno di un sistema multilivello di verifica dell’adeguatezza retributiva.
Il riferimento contrattuale non esaurisce la verifica, e il parametro costituzionale può e deve integrarsi con fonti più ampie quando le condizioni economiche risultano tali da porre dubbi seri sull’effettiva dignità retributiva.
Sintesi comparativa: tratti condivisi e differenze metodologiche
| Elemento giurisprudenziale | Cass. n. 31188/2025 | Cass. nn. 27711-27769/2023 | Cass. n. 30823/2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presunzione CCNL di adeguatezza | Implicita, ma subordinata a rigoroso esame contrattuale | Presente come riferimento iniziale | Presente in via generale | |||
| Ruolo del parametro costituzionale | Finale e subordinato ad esame delle norme contrattuali | Integrativo e motivatamente applicabile | Esterno rispetto al CCNL | |||
| Possibilità di discostarsi dal CCNL | Si, dopo analisi completa delle norme | Si, con motivazione e parametri socio-economici | Si, accertando inadeguatezza | |||
| Uso di riferimenti sovranazionali | Possibile, in linea con logica integrativa | Esplicitamente previsto | Potenzialmente riconosciuto |
Conclusione
Il confronto tra l’ordinanza n. 31188/2025 e gli altri orientamenti della Cassazione sull’art. 36 Cost. evidenzia un percorso giurisprudenziale pluralistico ma coerente:
la contrattazione collettiva resta punto di riferimento primario, ma la sua presunzione di adeguatezza può essere superata;
l’art. 36 Cost. è parametro esterno alla contrattazione, operante dopo una ricostruzione normativa compiuta;
la giurisprudenza più recente invita a considerare indicatori socio-economici e sovranazionali nel definire l’effettiva sufficienza della retribuzione;
l’ordinanza n. 31188/2025 rafforza il principio metodologico secondo cui non esiste sindacato costituzionale automatico: il richiamo all’art. 36 Cost. non può surrogare l’analisi delle norme contrattuali che disciplinano il rapporto