Il principio di inerenza costituisce uno dei cardini fondamentali per la determinazione del reddito d’impresa, sia ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF) sia dell’IVA. Esso funge da filtro logico-giuridico per individuare quali costi o spese possono essere riconosciuti fiscalmente come deducibili (o, in ambito IVA, come detraibili) e quali, invece, restano esclusi in quanto estranei all’attività d’impresa.
Il tema della deducibilità dei costi nell’ambito del reddito di impresa trova nel principio di inerenza un cardine imprescindibile, sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA. Il principio consente di distinguere tra costi effettivamente inerenti all’esercizio dell’impresa — e quindi deducibili o detraibili — e costi che, pur contabilizzati o fatturati, appartengono ad una “sfera estranea” all’attività d’impresa e non possono conseguentemente trovare riconoscimento ai fini fiscali. Con l’ordinanza n. 26312 del 29 settembre 2025, la Cassazione ha ribadito che «il principio di inerenza, pur con le dovute precisazioni derivanti dall’applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE per l’imposta armonizzata, è unico per le imposte dei redditi e per l’IVA … e si ricava dalla nozione di reddito d’impresa … ed è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea».
Fondamento normativo e concettuale del principio di inerenza
Il riferimento normativo (articolo 109 TUIR)
Nel TUIR, l’art. 109 è rubricato «Componenti negativi del reddito d’impresa». Il comma 5 (già comma 3-art. 75 del DPR n. 917/1986) prevede che i costi «deducibili» siano quelli sostenuti per l’esercizio dell’impresa e per la produzione del reddito, nei limiti in cui risultano effettivamente correlati all’attività stessa.
L’art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina i componenti negativi del reddito d’impresa e stabilisce, al comma 5, che le spese e gli altri componenti negativi “sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”.
La norma, tuttavia, non definisce espressamente l’inerenza, la quale è stata elaborata dalla giurisprudenza di legittimità come principio generale, desumibile dalla nozione di reddito d’impresa e dal criterio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione.
Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che il concetto di inerenza non coincide semplicemente con il rapporto di correlazione fra costi e ricavi diretto previsto dall’art. 109 comma 5, ma ha portata più ampia e qualitativa.
Il concetto di reddito d’impresa e la ricaduta sull’inerenza
La nozione «reddito d’impresa» presuppone che l’attività imprenditoriale eserciti un processo economico di produzione o scambio di beni o servizi, con organizzazione di mezzi e coordinamento del lavoro al fine del profitto. In tale contesto, il costo è inerente quando è riferibile all’attività d’impresa nel suo complesso. In altre parole, il criterio da valutare è: la spesa sostenuta si colloca nella sfera dell’attività d’impresa? È riconducibile, anche in via mediata o potenziale, all’esercizio dell’impresa?
La Cassazione ha ripetutamente affermato che «il giudizio di inerenza è di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico (o di vantaggio economico) ovvero quantitativo».
Dal che deriva che non è indispensabile la produzione di un ricavo direttamente identificabile; è sufficiente che la spesa attenga all’attività d’impresa e non risulti estranea ad essa.
Giurisprudenza della Cassazione: evoluzione e orientamenti consolidati
Già con la sentenza n. 14579 del 6 giugno 2018, la Cassazione aveva affermato che:
«Il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa, e non dall’art. 109, comma 5, del TUIR.»
L’inerenza, dunque, è concetto qualitativo: indica la riferibilità del costo all’attività d’impresa, anche in modo indiretto o potenziale, senza richiedere un’immediata utilità o un rapporto di causalità diretta con specifici ricavi.
Come chiarito da Cass. n. 27786/2018, il principio di inerenza:
«esprime la riferibilità dei costi sostenuti all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera estranea ad essa; il giudizio sull’inerenza deve essere apprezzato attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai concetti di utilità o vantaggio economico, e distinto dalla congruità del costo.»
Ne consegue che non ogni spesa utile è inerente, ma ogni spesa inerente deve essere riferibile all’attività d’impresa nel suo complesso.
È utile richiamare alcuni passaggi chiave della giurisprudenza della Cassazione in tema di inerenza:
Con la sentenza n. 14579 del 6 giugno 2018 la Cassazione ha affermato che «il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa, e non dall’art. 109, comma 5 (già 75) del d.P.R. n. 917/1986».
Con la sentenza n. 18904 del 17 luglio 2018 la Cassazione ha precisato che in tema di imposte dirette: «In tema di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo … può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa».
In tema di IVA, la sentenza n. 14941 del 31 maggio 2019 ha dichiarato che «in tema di IVA, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa … ed esprime una correlazione tra costi e attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo».
Più di recente, la sentenza n. 33568 del 15 novembre 2022 ha confermato che «l’antieconomicità di un costo … può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza …».
In sintesi, la giurisprudenza ha chiarito che:
l’inerenza è condizione necessaria (ma non sufficiente di per sé) della deducibilità;
tale condizione attiene alla riferibilità della spesa all’attività d’impresa, anche in via potenziale o futura;
la prova dell’inerenza grava sul contribuente;
l’Amministrazione può contestare l’inerenza anche mediante indici quali l’antieconomicità o la sproporzione della spesa.
Il principio unico per imposte dirette e IVA
Con l’Ordinanza n. 26312/2025, la Suprema Corte ha definitivamente affermato l’unitarietà del principio:
«Il principio di inerenza è unico per le imposte sui redditi e per l’IVA, pur con le dovute precisazioni derivanti dall’applicazione del diritto unionale.»
Ciò significa che, pur con le specificità derivanti dalla normativa armonizzata, il concetto di inerenza opera allo stesso modo per la determinazione della base imponibile delle imposte dirette e per la detraibilità dell’IVA.
Il giudizio qualitativo e non quantitativo
Secondo Cass. n. 13365/2025:
«Il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo; non è necessario compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), essendo configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico.»
Questo principio è stato ribadito più volte (Cass. n. 14941/2019; n. 33568/2022): la congruità o l’antieconomicità della spesa non fanno parte della nozione di inerenza, ma possono fungere da indizi sintomatici del suo difetto.
Come precisa Cass. n. 33568/2022:
«L’antieconomicità di un costo può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza, ma non può identificarsi in essa.»
L’ordinanza n. 26312 del 29 settembre 2025: richiamo e principi di diritto
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 26312 del 29 settembre 2025, ha ricondotto con chiarezza il principio di inerenza alla nozione stessa di reddito d’impresa, affermando testualmente che:
«Il principio di inerenza, pur con le dovute precisazioni derivanti dall’applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE per l’imposta armonizzata, è unico per le imposte dei redditi e per l’IVA; si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea.»
Tale pronuncia, in linea con l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni, conferma che il giudizio di inerenza ha natura qualitativa e non quantitativa, e che la valutazione di utilità o di congruità economica della spesa può avere solo un ruolo indiziario, mai autonomo.
Fatti della causa
Nella vicenda oggetto della pronuncia, una società (A Srl) aveva dedotto – ai fini IRES/IRAP/IVA – costi per servizi infragruppo (ammontanti ad € 217.017,08) sostenuti per fatture emesse da controllate del gruppo. L’atto di accertamento contestava tali costi per difetto di inerenza. In primo grado la CTP li aveva parzialmente accolti; la CTR (CGT2) del Lazio, con sentenza n. 5061/04/23 – accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate – aveva ritenuto che la società non avesse provato che i servizi prestati dalle controllate avessero influito positivamente sull’andamento societario, diminuito costi o favorito la produttività o che la prestazione avesse accresciuto le potenzialità delle strutture stesse.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione.
Motivazione della Corte
La Corte nella motivazione osserva:
In primo luogo, dichiara inammissibile il primo motivo perché fondato su norma (art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. n. 546/1992) entrata in vigore solo nel settembre 2022 e quindi non applicabile al periodo in esame.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiamandosi al consolidato orientamento afferma che «il principio di inerenza … è unico per le imposte dei redditi e per l’IVA … si ricava dalla nozione di reddito d’impresa … ed è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea».
La Corte aggiunge che il giudizio sull’inerenza «prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico (o di vantaggio economico) ovvero quantitativo».
Inoltre, in caso di costi infragruppo, la Corte conferma che occorre che la beneficiaria del servizio tragga un’effettiva utilità e che tale utilità sia oggettivamente determinabile e adeguatamente documentata.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente evidenziato l’assenza della prova richiesta e pertanto ha rigettato il ricorso.
Principi di diritto enucleati
Dall’ordinanza emergono, in forma pedissequa, i seguenti principi di diritto:
Il principio di inerenza è uno e solo, e vale sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA.
Il principio si ricava dalla nozione di reddito d’impresa (e non meramente dall’art. 109, comma 5 TUIR).
Il costo è inerente all’attività d’impresa se è sostenuto per l’esercizio dell’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, mentre vanno esclusi i costi che si collocano in una sfera estranea all’impresa.
Il giudizio di inerenza ha carattere qualitativo: non richiede necessariamente un vantaggio economico immediato né una correlazione diretta con ricavi.
In tema di operazioni infragruppo, la deducibilità del costo (o la detraibilità dell’IVA) richiede la prova che l’impresa beneficiaria tragga un’effettiva utilità dal servizio ricevuto, e che tale utilità sia oggettivamente determinabile e adeguatamente documentata.
L’onere della prova circa l’esistenza del costo, della sua natura, dei fatti giustificativi e della concreta destinazione all’attività compete al contribuente; l’Amministrazione finanziaria, invece, può contestare la rilevanza o la validità degli elementi prodotti, ed indicare indizi – quali l’antieconomicità o l’incongruità – della mancanza di inerenza.
Rilevanza dell’ordinanza
L’ordinanza n. 26312/2025 rappresenta un importante richiamo e ribadisce la convergenza del criterio di inerenza tra imposte dirette e IVA, oltre a confermare la linea interpretativa più moderna della Cassazione circa la natura qualitativa del giudizio sull’inerenza. Per il praticante, ciò comporta che la deducibilità dei costi o la detraibilità dell’IVA non può più essere valutata solo attraverso la lente della “produzione di ricavi” o della mera “utilità economica immediata”, ma attraverso il criterio più ampio della riferibilità dell’onere all’attività d’impresa. Inoltre, rafforza l’incidenza dell’onere probatorio del contribuente e della documentazione soprattutto nell’ambito dei costi infragruppo.
Profili applicativi e criteri di prova
Onere della prova del contribuente
Come richiamato, il contribuente che intende dedurre un costo (o detrarre l’IVA) deve dimostrare:
l’esistenza della spesa (o del costo) sostenuto;
la sua natura (che sia effettivamente un costo d’impresa e non una spesa personale o estranea all’impresa);
i fatti giustificativi (fatture, contratti, documentazione contabile che dimostri la causalità o la riferibilità);
la concreta destinazione alla produzione del reddito o comunque all’esercizio dell’impresa (anche in via indiretta, potenziale o futura).
Onere della prova dell’Amministrazione finanziaria
L’Amministrazione può contestare l’inerenza del costo: può far valere l’insufficienza o inadeguatezza degli elementi prodotti dal contribuente oppure indicare circostanze di fatto che fanno dubitare dell’inerenza. In tal caso, la Cassazione consente che l’antieconomicità o l’incongruità della spesa fungano da indizi del difetto di inerenza (ma non come requisiti autonomi e necessari).
Costi infragruppo: particolare applicazione
In operazioni infragruppo, occorre che:
la società ricevente il servizio dimostri di aver effettivamente beneficiato del servizio;
tale utilità sia oggettivamente determinabile e documentata;
non è sufficiente la mera prestazione fatturata o il riconoscimento contabile.
Carattere qualitativo del giudizio e impatto pratico
Il valore aggiunto della giurisprudenza attuale è che il giudizio sull’inerenza non si misura secondo criteri meramente quantitativi (ad esempio “il costo è grande rispetto ai ricavi”, oppure “non ha aumentato i ricavi”) né deve essere considerato automaticamente ininfluente se non ha prodotto utilità immediata: si tratta piuttosto di verificare se la spesa è riferibile all’attività d’impresa, anche in forma prospettica. Ciò comporta che una spesa possa essere considerata inerente anche se in perdita o se non ha ancora generato utili, purché rientri nel business model e sia documentata. Tuttavia ciò non esime da valutare eventuali indizi di estraneità come l’antieconomicità o l’incongruità della spesa, che possono inficiare l’inerenza.
Collegamento al testo unico e implicazioni per la determinazione del reddito
Nel calcolo del reddito d’impresa, i componenti negativi deducibili (art. 109 TUIR) devono essere “essi inerenti” all’attività d’impresa. Se la spesa non supera il filtro dell’inerenza, essa non può essere dedotta e quindi costituisce un costo non riconosciuto, con conseguenti rettifiche dell’imponibile. Viceversa, il rispetto del principio di inerenza consente la piena deducibilità del costo nei limiti normativi (es. ammortamenti, canoni, accantonamenti) e, correlativamente, la normale detrazione dell’IVA quando prevista.
L’orientamento della Cassazione conferma che l’art. 109, comma 5, non è la fonte esclusiva del principio di inerenza, bensì questo principio affonda le radici nella nozione stessa di reddito d’impresa e nella funzione del sistema tributario (capacità contributiva, correlazione economica). Ciò ha rilevanti implicazioni:
gli operatori devono prestare attenzione alla documentazione e alla coerenza economica delle spese che intendono dedurre;
nel contenzioso tributario, la mancata produzione di elementi probatori può determinare la perdita della deducibilità;
le operazioni infragruppo richiedono un livello più elevato di documentazione e razionalità economica.
Conclusioni
Il principio di inerenza rappresenta il filtro essenziale tra spese deducibili (o costi rilevanti) e spese estranee all’attività d’impresa. L’ordinanza n. 26312/2025 della Cassazione rilancia e chiarisce che tale principio è unico e comune per le imposte sui redditi e per l’IVA, e che si ricava dalla nozione di reddito d’impresa.
Per il contribuente e per il professionista è fondamentale:
valutare preventivamente la riferibilità economica delle spese all’attività d’impresa;
dotarsi di adeguata documentazione che dimostri l’effettività, la natura del costo e la sua destinazione;
considerare che la mancanza di utilità immediata non comporta automaticamente esclusione della deducibilità, ma la spesa non può collocarsi in una sfera estranea all’impresa;
in contesti infragruppo, verificare che la prestazione abbia comportato un beneficio oggettivo e documentabile.