L’articolo 5 del  D.Lgs. 192/2024 ha riformulato la normativa sul trattamento fiscale del lavoro autonomo, ridefinendo in modo sostanziale i criteri di determinazione del reddito. Uno dei capisaldi della riforma è l’adozione del cosiddetto principio di omnicomprensività, che amplia notevolmente il perimetro di ciò che rientra nella base imponibile del reddito professionale.

Dal compenso alla totalità dei proventi

Tradizionalmente, il reddito da lavoro autonomo era definito, dalla precedente versione dell’articolo 51 cit., in modo piuttosto lineare: veniva inteso come il compenso in denaro o natura percepito per la prestazione professionale svolta. Oggi, invece, con il nuovo assetto normativo, il reddito è costituito da tutte le somme percepite a qualunque titolo nello svolgimento dell’attività, indipendentemente dalla loro qualificazione formale. Una novità rilevante che, pur non essendo completamente inedita nell’ambito dell’imposizione diretta (si pensi all’art. 51 del TUIR per il lavoro dipendente), rappresenta un cambio di paradigma per i professionisti.

Tuttavia, il raffronto con il lavoro dipendente mostra presto i suoi limiti. Mentre nel reddito da lavoro subordinato non sono ammessi costi deducibili, il lavoro autonomo continua a basarsi su una logica differenziale, tra componenti positivi e negativi. Per questo, l’analogia più appropriata è forse quella con il reddito d’impresa (art. 81 TUIR), anch’esso fondato sull’omnicomprensività, ma con una sistematizzazione molto più dettagliata e codificata dei singoli componenti.

Il vuoto normativo sulla definizione dei componenti

Nel reddito d’impresa, l’articolo 85 TUIR fornisce una definizione chiara e articolata di ricavi, base imprescindibile per l’applicazione di numerose norme correlate. Nel nuovo impianto del reddito da lavoro autonomo, invece, questa distinzione analitica manca: si parla genericamente di “somme e valori percepiti”, senza distinguere con precisione tra compensi, plusvalenze, sopravvenienze, interessi attivi o altri proventi.

Questa lacuna normativa genera problemi concreti, ad esempio nella determinazione della soglia di accesso o permanenza nel regime forfetario (art. 1, L. 190/2014), che fa riferimento ai compensi percepiti e non al reddito complessivo. Se non si dispone di una definizione chiara e normativa di “compenso”, come si stabilisce se la soglia degli 85.000 euro è superata?

Intuitivamente, si può dire che il compenso rappresenti la contropartita per una prestazione professionale in un rapporto sinallagmatico, ma si tratta comunque di una definizione concettuale, non codificata. Sarebbe auspicabile che il legislatore (o almeno l’Agenzia delle Entrate) fornisse una definizione ufficiale all’interno dell’articolo 54 o con una circolare esplicativa.

Le incertezze sulla ritenuta d’acconto

Un altro ambito critico è il rapporto con la disciplina della ritenuta d’acconto (art. 25, D.P.R. 600/1973), che si applica ai compensi, comunque denominati. Con l’attuale estensione del concetto di reddito da lavoro autonomo, non tutte le somme percepite sono “compensi”, e non tutte devono essere assoggettate a ritenuta.

Esempi concreti:

  • Cessione dello studio professionale: si tratta di reddito da lavoro autonomo? Sì, ma è un compenso o una plusvalenza? Se è un compenso, va assoggettato a ritenuta; se è una plusvalenza, no. Il vecchio articolo 54 comma 1-quater sembrava chiarirlo, ma ora il nuovo testo è silente in merito.

  • Quote societarie: se un professionista cede la propria partecipazione in una società e ne ricava un reddito da lavoro autonomo (secondo la Relazione Illustrativa), deve il compratore operare la ritenuta d’acconto?

  • Sopravvenienze attive: ad esempio, nel caso di una cessione di contratto di leasing, il valore normale del bene al netto dei canoni residui genera un reddito da lavoro autonomo, ma non si tratta di un compenso, e quindi la ritenuta non dovrebbe essere applicata.

Questi dubbi operativi evidenziano la necessità di un intervento interpretativo urgente da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Gli interessi attivi

Un altro effetto collaterale della riforma riguarda gli interessi attivi di conto corrente:

  • In passato, per i professionisti individuali, questi erano redditi di capitale soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (art. 26, D.P.R. 600/1973), non rilevanti nel quadro RE.

  • Per gli studi associati, invece, la ritenuta era a titolo di acconto (art. 27, co. 4 lett. b), D.P.R. 600/1973), e il reddito andava riportato tra i redditi di capitale.

Su tale questione è intervenuto, dapprima, il D.L. n. 84 del 2025, e poi la risposta all’interpello n. 171 del 26 giugno 2025 dell’Agenzia delle entrate.

Il legislatore con il Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84, ha chiarito, aggiungendo il comma 3-bis al medesimo articolo 54 che gli interessi percepiti dai lavoratori autonomi costituiscono redditi di capitali. La norma (il nuovo comma 3-bis) in commento statuisce che:

“Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 171 del 26 giugno 2025 ha confermato la suddetta interpretazione normativa.

Considerazioni finali

La riforma introdotta dal D.Lgs. 192/2024 segna una svolta nel trattamento fiscale del lavoro autonomo, ma pone anche nuove complessità interpretative. Il principio di omnicomprensività, sebbene coerente con una visione moderna della tassazione, richiede un corredo normativo più preciso per evitare incertezze che potrebbero generare contenziosi, errori applicativi o comportamenti difformi tra contribuenti e sostituti d’imposta.

Sarà compito dell’Agenzia delle Entrate – o auspicabilmente del legislatore – colmare le attuali lacune con una definizione chiara dei singoli componenti positivi, in particolare del “compenso”, e stabilire quando questi siano rilevanti anche ai fini della ritenuta.

Nel frattempo, professionisti e consulenti dovranno prestare particolare attenzione alla documentazione e qualificazione dei proventi, adottando un approccio prudente e ben documentato nella determinazione del reddito.