La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 6313 depositata il 17 febbraio 2025, intervenendo in tema di motivazione del provvedimento di sequestro preventivo, ha ribadito il principio secondo cui “il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”.(Sezioni Unite nella sentenza n. 36959 del 24/06/2021) È evidente che il presupposto in esame non può che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima del giudizio.”
Per i giudici di legittimità ” I beni sottoposti a vincolo, infatti, non rientrano fra quelli la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato per cui il provvedimento di sequestro avrebbe dovuto spiegare le ragioni che giustificavano l’anticipazione dell’effetto ablativo.
Con riferimento, poi, al rilievo dato all’ammontare del debito, questa Corte ha ripetutamente sostenuto che il riferimento all’incapienza del patrimonio del soggetto colpito rispetto all’entità del debito tributario o, comunque, al valore sino al quale la confisca dovrebbe operare non costituisce argomento idoneo a soddisfare l’obbligo motivazionale di cui il giudice risulta gravato. Si segnalano in tal senso:
Sez. 3, n. 31025 del 6/4/2023, Benzoni, Rv. 285042 01, secondo cui in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, è illegittimo il provvedimento di sequestro che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del “periculum in mora”, anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per solo il sequestro conservativo;
Sez. 3, n. 47914 del 18/10/2023, Galafati che precisa, con riferimento al sequestro di denaro e al pericolo di dispersione delle garanzie, che “la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura è elemento da tenere in debita considerazione… nel giudizio in esame… [in quanto ] se appare logicamente predicabile – anche qui, senza che se ne possa però trarre una regola assoluta – che la consistenza e solidità del patrimonio del soggetto passibile di confisca ragionevolmente riduce il pericolo di dispersione dei beni e valori confiscabili (si pensi a patrimoni e/o redditi in misura largamente superiore all’importo assoggettabile ad ablazione), [ma] non si può invece ritenere che, a fronte della titolarità di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, il periculum in mora sia per ciò solo esistente, così da esonerare il giudice della cautela dall’obbligo di rendere la necessaria motivazione“;
Sez. 6, n. 43552 del 4/10/2023, Bibbiano, che statuisce che l’obbligo di motivazione non è soddisfatto dalla generica affermazione secondo cui “la misura è strumentale ad impedire il depauperamento del patrimonio societario“