La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 28133 depositata il 31 luglio 2025, intervenendo in tema del reato di infedeltà patrimoniale, ha contribuito ad un importante evoluzione della giurisprudenza italiana in ordine all’infedeltà patrimoniale, disciplinata dall’articolo 2634 del codice civile. Con questa decisione, la Corte ha precisato che la punibilità per infedeltà patrimoniale si estende anche a chi compie atti di disposizione patrimoniale non nell’interesse proprio, ma nell’interesse di un terzo.
Il caso sottoposto alla Corte
Il procedimento riguardava E.A., procuratore speciale e direttore generale della società Fondo S. sce a.r.l., controllata dalla società nazionale di mutuo soccorso C.P. E.A. era stato accusato di aver stipulato due atti di transazione in conflitto di interessi: uno con L.R., direttore generale del Fondo S. dal 2014 al dicembre 2019, e l’altro con F.M., co-direttore generale e procuratore della stessa società. Con tali transazioni, il Fondo rinunciava a qualsivoglia azione restitutoria e risarcitoria nei confronti dei due soggetti, anche in relazione a spese sostenute con fondi societari ritenute indebite o ingiustificate. La Corte di appello di Milano aveva riformato la decisione di primo grado, concedendo il beneficio della non menzione a E.A.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di appello, sottolineando che l’articolo 2634 del codice civile punisce l’amministratore che compie atti di disposizione patrimoniale in conflitto di interessi, anche se tali atti sono effettuati nell’interesse di un terzo e non nell’interesse personale dell’amministratore stesso. In questo caso, E.A. aveva agito con l’intento di proteggere gli interessi di L.R. e F.M., che avevano compiuto precedenti condotte illecite ai danni della società. Pertanto, la sua condotta è stata ritenuta penalmente rilevante, in quanto ha causato un danno al patrimonio della società, anche se non direttamente a suo favore.
Gli Ermellini hanno ribadito il principio secondo cui “per la sussistenza del reato di cui all’art. 2634 cod. civ., occorrono: a) la ricorrenza, in capo all’autore del fatto, di un interesse in conflitto con quello della società; b) la “deliberazione” di un “atto di disposizione” di beni sociali; c) un evento di danno patrimoniale intenzionalmente cagionato alla società amministrata; d) il fine specifico – in capo all’agente – di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio (Sez. 5, n. 40446 del 04/06/2019, Polverino, Rv. 277430 – 01; Sez. 5, n. 37932 del 12/05/2017, Cuch, Rv. 270613 – 01).”
Sul tema del conflitto d’interesse i giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui “ai fini della configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale, è necessario un antagonismo di interessi effettivo, attuale e oggettivamente valutabile tra chi agisce e la società, a causa del quale il primo, nell’operazione economica che deve essere deliberata, si trova in una posizione antitetica rispetto a quella dell’ente (Sez. 2, n. 55412 del 30/10/2018, Rossi, Rv. 274253 – 01). Tale conflitto deve esistere prima del compimento dell’atto e non deve concretizzarsi solo con quest’ultimo (Sez. 5, Polverino, cit., in motivazione; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone, Rv. 254312 – 01; Sez. 2, n. 40921 del 26/10/2005, Francis, Rv. 232525 – 01).”
Il Supremo consesso, inoltre, ha stabilito, sula base dei precedenti giurisprudenziali, che “l’interesse in conflitto può consistere in «un vantaggio soggettivo che può essere diretto, ossia per conto proprio, ovvero indiretto per conto di terzi favoriti» (analoghi riferimenti si leggono nelle motivazioni di Sez. F, n. 40136 del 04/08/2011, Brancher, Rv. 251197 – 01 e di Sez. 2, Francis, cit.; Sez. 2, n. 55412 del 30/10/2018).
D’altronde una conferma indiretta della possibilità che l’interesse in conflitto non faccia capo all’autore del fatto, ma che esso possa riferirsi anche ad altra entità, si ricava dalla norma del terzo comma dell’art. 2634 cod. civ. sui vantaggi compensativi, secondo cui «In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo». Ed invero la precisazione che il profitto non è ingiusto – e che, quindi, il reato non è configurabile – quando alla società direttamente interessata pervenga un vantaggio indiretto legato alla sua appartenenza ad un gruppo societario, presuppone, appunto, come necessario antecedente logico-giuridico, che il reato possa essere integrato anche quando il suo autore non persegua un interesse proprio, ma quello di un altro soggetto giuridico che, a prescindere dalle eventuali cointeressenze o dall’eventuale ruolo che possa rivestire l’autore dell’atto infedele nella realtà imprenditoriale favorita, costituisce comunque un’entità distinta dalla persona fisica che agisce.
In conclusione, dunque, il Collegio ritiene che l’art. 2634 cod. civ. punisca anche chi compia l’atto di infedeltà patrimoniale non nell’interesse proprio, ma nell’interesse di un terzo e che, quindi, la qualificazione giuridica del fatto sia corretta. “
Implicazioni giuridiche
La sentenza in commento conferma l’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’articolo 2634 c.c., estendendo la punibilità anche a chi, pur non perseguendo un interesse personale, compie atti di infedeltà patrimoniale nell’interesse di un terzo. Ciò evidenzia l’importanza della tutela dell’integrità patrimoniale delle società e la responsabilità degli amministratori nel prevenire danni, anche indiretti, al patrimonio sociale.
Conclusioni
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28133/2025, ha ribadito l’importanza della responsabilità degli amministratori nella gestione del patrimonio societario, estendendo la punibilità per infedeltà patrimoniale anche a chi agisce nell’interesse di terzi. Questa decisione rafforza la tutela degli interessi societari e sottolinea la necessità di comportamenti trasparenti e responsabili da parte degli amministratori