I giudici della Corte di Cassazione, sezione terza penale, con la sentenza n. 36320 depositata il 22 agosto 2019, intervenendo in tema del reato di cui all’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, ha statuito che “in tema di sequestro preventivo, non sia configurabile il fumus del reato connesso all’omesso versamento delle imposte nel caso in cui il debitore sia stato ammesso prima della scadenza al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale della imposta”
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità in liquidazione ammessa al concordato preventivo a cui veniva notificato un provvedimento di sequestro preventivo a seguito di indagini per il reato di omesso versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta. La società avverso il provvedimento di sequestro proponeva ricorso al Tribunale del riesame, i cui giudici rigettavano il ricorso presentato ritenendo che la presentazione della domanda di concordato preventivo non aveva reso legittimo il mancato versamento delle imposte da parte della società stessa. Avverso la decisione del Tribunale la società proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono le doglianze della società in liquidazione ed in particolare per non aver considerato l’insussistenza del fumus commissi delicti essendo stato giustifica dalla presentazione anteriormente alla scadenza del termine per l’adempimento del debito tributario, istanza di ammissione al concordato preventivo.
Per i giudici del palazzaccio il principio di diritto affermato trova fondamento nella circostanza che la condotta omissiva del soggetto obbligato al versamento delle imposte “risulterebbe essere scriminato dalla previsione di cui all’art. 51 c.p., in quanto egli avrebbe agito, o meglio avrebbe omesso di agire, nell’adempimento di un dovere – quello di non eseguire pagamenti una volta formulata l’istanza di ammissione alò concordato preventivo nei confronti di specifici creditori – sancito in forza della disposizione contenuta nel R.D. n. 267 del 1942, art. 167, in base alla quale i pagamenti effettuati dall’imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo non si sottraggono alla regola della inefficacia, essendo, pertanto non dovuti, soprattutto se relativi a debiti sorti anteriormente al sorgere della procedura, a meno che non siano stati espressamente autorizzati dal giudice delegato”.
Occorre evidenziare un ulteriore elemento di novità nella sentenza in commento in ordine all’elemento temporale. Infatti hanno precisato che non è “elemento idoneo a giustificare la qualificabilità in termini di rilevanza penale della omissione tributaria posta in essere dal legale rappresentante della P. Srl il fatto che il momento della scadenza del debito tributario per cui e’ processo sia maturato anteriormente al momento in cui l’ammissione di quella al concordato preventivo e’ stata formalmente deliberata.”
A conforto del convincimento dei giudici di legittimità hanno puntualizzato che “sebbene il Collegio non ignori che, anche nelle immediatezze cronologiche della adozione della presente decisione questa Corte abbia ritenuto che la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., invocata anche nella presente fattispecie, sia ravvisabile solo se i provvedimenti che impongono il dovere di non adempiere l’obbligo tributario, come l’ammissione al concordato preventivo ovvero, in alternativa il provvedimento del Tribunale che abbia vietato il pagamento dei debiti anteriori, siano intervenuti prima della scadenza dell’obbligo tributario e dunque non siano successivi alla consumazione del reato (omissis) ritiene il Collegio medesimo di doversi discostare da questa, pur autorevole, interpretazione, sulla base di un dato sistematico che depone in senso opposto all’orientamento ora riportato”.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la decorrenza degli effetti dell’ammissione dell’imprenditore al concordato preventivo va collocata, retroattivamente, non al momento dell’adozione del provvedimento di formale ammissione, ma a quello della presentazione della relativa domanda, per cui anche i pagamenti eseguiti successivamente a questo adempimento ma prima del decreto di apertura della procedura sono da ritenersi inefficaci ai sensi dell’articolo 167 R.D. 267/1942.
Per cui per la Corte di legittimità ha statuito che “una volta intervenuto il provvedimento di ammissione del debitore al concordato anche le pregresse condotte omissive, consistenti in omessi pagamenti di obbligazioni giunte a maturazione nell’intervallo fra la presentazione della istanza e la sua positiva evasione da parte dell’organo giurisdizionale a ciò preposto, cessano, laddove mai in precedenza esse la avessero avuta, di avere rilevanza penale, atteso che tali condotte neppure possono essere considerate compiute contra ius in quanto legittimate, a tutto voler concedere a posteriori, dall’avvenuta ammissione alla procedura concorsuale”.