Occorre evidenziare un ulteriore elemento di novità nella sentenza in commento in ordine all’elemento temporale. Infatti hanno precisato che non è “elemento idoneo a giustificare la qualificabilità in termini di rilevanza penale della omissione tributaria posta in essere dal legale rappresentante della P. Srl il fatto che il momento della scadenza del debito tributario per cui e’ processo sia maturato anteriormente al momento in cui l’ammissione di quella al concordato preventivo e’ stata formalmente deliberata.”
A conforto del convincimento dei giudici di legittimità hanno puntualizzato che “sebbene il Collegio non ignori che, anche nelle immediatezze cronologiche della adozione della presente decisione questa Corte abbia ritenuto che la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., invocata anche nella presente fattispecie, sia ravvisabile solo se i provvedimenti che impongono il dovere di non adempiere l’obbligo tributario, come l’ammissione al concordato preventivo ovvero, in alternativa il provvedimento del Tribunale che abbia vietato il pagamento dei debiti anteriori, siano intervenuti prima della scadenza dell’obbligo tributario e dunque non siano successivi alla consumazione del reato (omissis) ritiene il Collegio medesimo di doversi discostare da questa, pur autorevole, interpretazione, sulla base di un dato sistematico che depone in senso opposto all’orientamento ora riportato”.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la decorrenza degli effetti dell’ammissione dell’imprenditore al concordato preventivo va collocata, retroattivamente, non al momento dell’adozione del provvedimento di formale ammissione, ma a quello della presentazione della relativa domanda, per cui anche i pagamenti eseguiti successivamente a questo adempimento ma prima del decreto di apertura della procedura sono da ritenersi inefficaci ai sensi dell’articolo 167 R.D. 267/1942.
Per cui per la Corte di legittimità ha statuito che “una volta intervenuto il provvedimento di ammissione del debitore al concordato anche le pregresse condotte omissive, consistenti in omessi pagamenti di obbligazioni giunte a maturazione nell’intervallo fra la presentazione della istanza e la sua positiva evasione da parte dell’organo giurisdizionale a ciò preposto, cessano, laddove mai in precedenza esse la avessero avuta, di avere rilevanza penale, atteso che tali condotte neppure possono essere considerate compiute contra ius in quanto legittimate, a tutto voler concedere a posteriori, dall’avvenuta ammissione alla procedura concorsuale”.