La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 32967 depositata il 28 luglio 2023, intervenendo in tema di reati tributari, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all’erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare». (Sez. 4, n. 8611 del 17/12/2021, dep. 2022, Maso, n.m.; Sez. F – , Sentenza n. 23939 del 11/08/2020, Moretti Cuseri, Rv. 279539 – 01; Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 43811 del 10/04/2017, Rv. 271189). …”
La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società, accusato del delitto di cui all’articolo 2 commi 1 e 1-bis, l. 463/1983, per avere omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavorati dipendenti. Il Tribunale aveva assolto l’imputato dal reto ascrittogli. La Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado condannando l’imputato. Avverso la decisione dei giudici di appello l’imputato proponeva ricorso in cassazione.
Gli Ermellini dichiaravano inammissibile il ricorso.
I giudici di legittimità hanno chiarito che il datore di lavoro è obbligato, mensilmente, ad inviare i flussi UNIEMENS all’INPS contenente informazioni su:
– al calcolo dei contributi;
– all’implementazione delle posizioni assicurative individuali;
– all’erogazione delle prestazioni.
Ricorda, sul punto, la sentenza in commento che “… Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018, Del Fabro, Rv. 272163 – 01, citata nella sentenza impugnata) hanno chiarito che «la procedura prevede un controllo di congruità delle dichiarazioni, con possibilità di correzione o rettifica, ricorso a successivi processi di regolarizzazione ed ulteriori attività di verifica che possono dar luogo ad eventuali variazioni contributive, sia a credito che a debito. Ne consegue che anche sulla base di tali adempimenti può compiutamente definirsi l’ammontare del debito contributivo, attraverso un sistema, per così dire, fluido, che in alcuni casi consente l’esatta individuazione degli importi dovuti solo all’esito di determinati calcoli», così sottolineando l’attendibilità e la piena valenza probatoria del sistema in parola. …”
Pertanto “… la prova del credito risulta dai mod. DM 10 virtuali, applicando correttamente la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali è assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell’INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente» (Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018, Del Fabro, Rv. 272163 – 01; Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016 – dep. 10/10/2016, Franzoni, Rv. 26778101; Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Brunozzi, Rv. 280089 – 01; Sez. 7, Ordinanza n. 39300 del 16/09/2022, Ciullo). …”
I giudici di piazza Cavour chiariscono che “… a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni (quale quella scaturente, nel caso concreto, dai dati trasmessi dall’impresa tramite il sistema UNIEMENS), spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 – 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Borroni, Rv. 259245 – 01). …”
Il Supremo consesso, con la sentenza in parola, chiarisce che “… L’omesso versamento delle ritenute effettuate a fini contributivi sulle retribuzioni effettivamente corrisposte «si traduce, pertanto, nella distrazione ad altri fini di somme di denaro astrattamente di pertinenza del lavoratore dipendente, il che confligge in astratto con la tesi della crisi di liquidità, logicamente contraddetta dalla disponibilità del danaro sufficiente al pagamento delle retribuzioni, onerando chi l’invoca di ben più precisi e stringenti oneri probatori» (Sez. 3, n. 36421/2019, cit.)
Sez. 3, n. 19671 del 6/03/2018, Sabatini, s.m., ha aggiunto che «in ipotesi di conflitto tra l’obbligo contributivo e il diritto dei lavoratori a percepire la retribuzione agli stessi spettante, non illogicamente è stato ritenuto di dover accordare prevalenza a quello che, solo, riceve, secondo la non irragionevole scelta del legislatore, una tutela penalistica attraverso la previsione della fattispecie incriminatrice qui in rilievo. Pertanto, l’imputato avrebbe dovuto, dinnanzi al contestuale sorgere delle due obbligazioni, accantonare le somme corrispondenti al debito previdenziale, onde provvedere al versamento entro il sedici del mese successivo (cfr. amplius, in motivazione, Sez. 3, n. 56432 del 18/07/2017, F., non mass.)». …”
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