Il rapporto tra pensione di vecchiaia e rapporto di lavoro subordinato si colloca all’incrocio tra disciplina previdenziale e disciplina dei licenziamenti. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che il conseguimento della pensione di vecchiaia non estingue automaticamente il rapporto, ma ne modifica il regime di stabilità, consentendo al datore di lavoro l’esercizio del recesso in condizioni particolari. Tale costruzione poggia su una pluralità di fonti normative e su principi ormai consolidati della Corte di Cassazione.

La disciplina del recesso datoriale nei confronti di lavoratori che abbiano raggiunto l’età pensionabile rappresenta uno dei temi più delicati del diritto del lavoro italiano, coinvolgendo l’intersezione tra norme previdenziali e tutela della stabilità dei rapporti di lavoro. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito i limiti e i presupposti della legittimità del recesso “ad nutum”, specie in relazione al pensionamento di vecchiaia.

Sul tema l’articolo 4, comma 2, della legge n. 108/1990 prevede che 

“Le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, e dell’articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 della presente legge e dell’articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.”

Il quadro normativo

Norme sui licenziamenti

Il fondamento normativo del recesso datoriale per pensionamento si rinviene in:

  • art. 4, legge 15 luglio 1966, n. 604, come richiamato dall’art. 11 della medesima legge, secondo cui il regime limitativo dei licenziamenti non si applica nei casi previsti dalla legge;

  • art. 18, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), che tutela la stabilità del rapporto, tutela che la giurisprudenza ritiene non più operante una volta conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia;

  • art. 4, legge 11 maggio 1990, n. 108, che conferma la distinzione tra licenziamenti soggetti a regime causale e ipotesi in cui il recesso è ammesso al di fuori di tale schema.

La normativa non prevede una risoluzione automatica del rapporto, né introduce un obbligo di licenziamento al raggiungimento dell’età pensionabile.

Norme previdenziali

Sul versante previdenziale, il riferimento centrale è:

  • art. 24, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. riforma Fornero),

che disciplina i requisiti anagrafici e contributivi della pensione di vecchiaia e la decorrenza del trattamento.

Tale norma è rilevante non perché imponga effetti sul rapporto di lavoro, ma perché individua il momento in cui il diritto alla pensione diviene giuridicamente conseguibile, elemento decisivo secondo la Cassazione.

I principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione

Nessuna estinzione automatica del rapporto

La Corte di Cassazione ha affermato in modo costante che:

il raggiungimento dell’età pensionabile e il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia non determinano di per sé la cessazione del rapporto di lavoro, che continua fino a un valido atto di recesso.

Questo principio si rinviene, tra le altre, in:

  • Cass. sez. lav., 17 aprile 2015, n. 7899

  • Cass. sez. lav., 25 maggio 2018, n. 13181

Recesso ad nutum e momento rilevante

Con Cass. sez. lav., ord. 25 maggio 2018, n. 13181, la Corte ha chiarito che:

il recesso datoriale è legittimo solo quando il lavoratore abbia conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia in senso giuridico, ossia quando la prestazione sia effettivamente conseguibile, e non alla sola maturazione astratta dei requisiti.

Il principio assume rilievo soprattutto in presenza di regimi di decorrenza differita del trattamento pensionistico.

Assenza di giusta causa o giustificato motivo

La Cassazione ha escluso che il pensionamento possa integrare una giusta causa o un giustificato motivo oggettivo:

  • Cass. sez. lav., 17 aprile 2015, n. 7899

Ne consegue che il licenziamento per pensione di vecchiaia:

  • non è disciplinare

  • non è economico

  • è un recesso ad nutum “speciale”, consentito dal venir meno della tutela reale.

Preavviso

È altresì consolidato il principio secondo cui il recesso per pensionamento:

non esonera il datore di lavoro dal rispetto del preavviso previsto dal CCNL o dal pagamento dell’indennità sostitutiva.

Si vedano, tra le altre:

  • Cass. sez. lav., 22 luglio 2020, n. 18955

Pensionamento sopravvenuto e reintegrazione

In tema di tutela reale, la Cassazione ha chiarito che il pensionamento intervenuto nel corso del giudizio può incidere sulla concreta reintegrabilità del lavoratore:

  • Cass. sez. lav., 27 aprile 2022, n. 13203

Secondo la Corte, l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento resta possibile, ma la reintegrazione può risultare materialmente impossibile ove il lavoratore abbia nel frattempo conseguito la pensione di vecchiaia.

Pensione di vecchiaia e prosecuzione del rapporto

La giurisprudenza distingue nettamente:

  • il diritto alla pensione, che è indisponibile,

  • dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, che è rimessa alla volontà delle parti.

Il mantenimento in servizio del lavoratore dopo il pensionamento non elimina il potere di recesso, ma incide sulla valutazione di correttezza e non arbitrarietà del suo esercizio, specie in presenza di pluralità di lavoratori pensionati.

Il regime giuridico del recesso per pensione di vecchiaia

Maturazione di diritto alla pensione e recesso ad nutum

La Suprema Corte ha affermato che solo il riconoscimento effettivo del diritto alla pensione di vecchiaia consente al datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro liberamente, senza applicazione delle tutele limitative del licenziamento (art. 18 L. n. 300/1970).

Tale principio è stato espresso in particolare dall’ordinanza n. 13181 del 25 maggio 2018, che ha ribadito come il semplice raggiungimento anagrafico e contributivo, seppure necessario, non sia di per sé sufficiente se non si è raggiunta la effettiva conseguibilità giuridica della prestazione pensionistica.

I giudici di legittimità, nell’ordinanza sopra citata, hanno ribadito che 

“… è soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del rapporto di lavoro, consentendo al datore di lavoro il recesso ad nutum (Cass. SS.UU. n. 17589 del 2015; in precedenza: Cass. n. 3237 del 2003, n. 12568 del 2003; n. 6537 del 2014);  

… in una società come quella attuale, in cui si hanno disoccupazione e sottoccupazione, l’assenza di una piena tutela del diritto al lavoro (per difetto di garanzie di stabilità del posto) per i lavoratori che abbiano già conseguito la pensione di vecchiaia trova ragionevole giustificazione nel godimento, da parte loro, di tale trattamento previdenziale” (vedi, per tutte: Corte cast. sentenze n. 15 del 1983; n. 309 del 1992; n. 225 del 1994; n. 174 del 1971; n. 45 del 1965, nonché Cass. 26 maggio 2004, n. 10179), per cui il licenziamento ad nutum è ammissibile  in quanto si “goda” del trattamento pensionistico di vecchiaia e non è sufficiente che si sia in attesa di esso, seppure la fruizione sia procrastinata di soli 12 mesi;  …”

Rapporto di lavoro e automatismo dell’estinzione

Nessuna estinzione automatica del rapporto

I giudici di piazza Cavour hanno ribadito in diverse pronunce – tra le tante anche con l’ordinanza n. 2010/2022 – che il raggiungimento dell’età pensionabile e il diritto al pensionamento non determinano l’automatica estinzione del rapporto di lavoro: il rapporto di lavoro continua a sussistere finché non interviene un atto risolutivo valido (quale il recesso datoriale). La semplice maturazione dei requisiti non comporta automaticamente la cessazione, e il lavoratore mantiene il diritto alla retribuzione fino all’effettiva estinzione del rapporto.

In particolare i giudici di legittimità hanno ribadito che 

“…  il compimento dell’età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l’attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte del lavoratore, determinano soltanto il venir meno del regime di stabilità del rapporto (con conseguente recedibilità “ad nutum”) ma non anche l’automatica estinzione dello stesso, che, in assenza di un valido atto risolutivo del datore di lavoro, è destinato a proseguire, con diritto del lavoratore alla retribuzione (Cass. n. 521/2019, Cass. 13181/2018); in particolare, Cass. n. 13181/2018 ha precisato che nel caso in cui tali condizioni si perfezionino nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella della sentenza con cui venga accertata l’insussistenza di una sua idonea giustificazione, non è preclusa l’emanazione del provvedimento di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ex art. 18 l. n. 300 del 1970, mentre il rapporto di lavoro è suscettibile di essere estinto solo per effetto di valido (diverso) negozio di recesso. …”

Natura giuridica del recesso e presupposti

Non si tratta di licenziamento per giusta causa

Secondo la Cassazione, il raggiungimento dell’età pensionabile non può essere equiparato a giusta causa o giustificato motivo nei termini previsti dall’art. 2 e 3 della L. n. 604/1966. Pertanto, il recesso in quanto tale non richiede giustificazione di merito come nel licenziamento disciplinare o per motivo economico, ma è ammesso solo se è stato maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e vi è un atto esplicito di recesso. Questo principio emerge anche dalla sentenza n. 7899 del 17 aprile 2015, secondo cui non è lecita la clausola che preveda la risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento dell’età pensionabile.

Effetti del pensionamento nel corso del contenzioso

Pensione e reintegrazione

La giurisprudenza ha affrontato anche il caso in cui il pensionamento intervenga nel corso di un giudizio per illegittimità del licenziamento. In tal senso, nella sentenza n. 13203 del 27 aprile 2022 la Cassazione ha ribadito che la presentazione della domanda di pensione e il conseguimento del trattamento pensionistico determinano un effetto potenzialmente impeditivo della reintegrazione materialmente nel posto di lavoro, in quanto sopravvenuta impossibilità oggettiva di reintegrare il rapporto.

Autonomia del diritto alla pensione di vecchiaia

Pensione di vecchiaia vs pensioni diverse

Con l’ordinanza n. 24917 del 9 settembre 2025, la Cassazione ha specificato che solo la pensione di vecchiaia – ottenuta mediante automatismo di legge – incide sul regime del rapporto di lavoro consentendo il recesso ad nutum, mentre altre forme pensionistiche (ad es. pensioni con requisiti contributivi o anticipate) non possono essere automaticamente assimilate a tale disciplina, trattandosi di istituti con presupposti diversi che richiedono concorso di volontà del lavoratore o condizioni specifiche.

Riferimenti alla prassi amministrativa e giurisprudenziale di legittimità

INPS e massimari della Cassazione

Sebbene il focus dell’INPS sia principalmente previdenziale, nelle sue pubblicazioni viene ripreso l’orientamento della Cassazione sull’effettiva conseguibilità del diritto pensionistico come presupposto del recesso. Per le massime ufficiali della Corte di Cassazione, ad esempio la massima dell’ordinanza n. 9284 del 2025, si legge che il pensionamento di vecchiaia non determina automaticamente l’estinzione del rapporto, salvo che tale pensionamento sia stato accettato dal lavoratore in modo implicito con comportamento concludente.

Rischio discriminazione nei licenziamenti selettivi tra più lavoratori pensionati

Il problema del rischio discriminazione emerge in modo evidente quando un datore di lavoro ha alle proprie dipendenze più lavoratori che hanno già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, ma esercita il recesso solo nei confronti di alcuni di essi. Sebbene la normativa italiana (art. 4 L. n. 108/1990, art. 18 L. n. 300/1970) consenta il recesso ad nutum per pensionamento di vecchiaia, la selettività nell’esercizio del potere di recesso impone di valutare se l’atto possa integrare una discriminazione basata sull’età o su altri criteri vietati.

Secondo la Direttiva 2000/78/CE, ogni trattamento differenziato fondato sull’età deve essere giustificato da obiettivi legittimi e proporzionati. La Corte di Giustizia UE, nelle sentenze Mangold v. Helm (C‑144/04), Wolf v. Stadt Frankfurt (C‑229/08) e Comune di Gesturi (C‑670/18), ha chiarito che, pur essendo ammessi limiti di età in presenza di finalità legittime, il datore di lavoro deve evitare disparità ingiustificate tra soggetti della stessa fascia anagrafica: in altre parole, licenziare alcuni pensionati e mantenere in servizio altri può costituire discriminazione indiretta, a meno che l’atto non sia motivato da ragioni oggettive, documentabili e proporzionate (ad es. esigenze organizzative o carenze di specifiche competenze).

Anche la giurisprudenza nazionale si allinea a questi principi: la Cassazione ha più volte affermato che, in presenza di pluralità di lavoratori aventi diritto alla pensione, il datore di lavoro che esercita il recesso selettivamente deve essere in grado di dimostrare criteri oggettivi e non arbitrari alla base della scelta (cfr. Cass. sez. lav., ord. 25 maggio 2018, n. 13181; Cass. sez. lav., 22 luglio 2020, n. 18955). In assenza di tale giustificazione, il licenziamento selettivo potrebbe configurare un trattamento differenziato ingiustificato, con possibile reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato o corresponsione di un’indennità risarcitoria, anche se il lavoratore ha maturato la pensione.

In sintesi, quando vi siano più pensionati nel medesimo contesto aziendale, il datore di lavoro deve:

  1. Assicurarsi che il recesso ad nutum sia esercitato sulla base di criteri oggettivi, documentabili e proporzionati.

  2. Evitare di licenziare solo alcuni lavoratori pensionati se la scelta non è motivata da esigenze aziendali concrete e non discriminanti.

  3. Considerare gli orientamenti della CGUE e della Cassazione che tutelano la parità di trattamento e il divieto di discriminazione indiretta, anche nell’ambito dei licenziamenti legati al pensionamento di vecchiaia.

In mancanza di tali cautele, il recesso selettivo rischia di violare sia i principi UE sulla non discriminazione per età sia le garanzie di correttezza e ragionevolezza imposte dalla giurisprudenza nazionale.

Conclusioni

Dalla giurisprudenza di legittimità emergono alcuni principi fondamentali, non negoziabili nella gestione giuridica del recesso per pensionamento di vecchiaia:

  1. Il recesso ad nutum è consentito solo al momento in cui il diritto alla pensione di vecchiaia è giuridicamente conseguibile, non alla mera maturazione anagrafica o contributiva.

  2. La pensione di vecchiaia non comporta l’estinzione automatica del rapporto, la quale si verifica solo a seguito di un valido atto di recesso.

  3. Il raggiungimento dell’età pensionabile non è giusta causa di licenziamento, né giustifica clausole contrattuali di risoluzione automatica.

  4. Il pensionamento sopravvenuto nel corso del giudizio può impedire la reintegrazione effettiva, se il rapporto è ormai venuto meno per volontà del lavoratore.

  5. Solo la pensione di vecchiaia crea presupposti per il recesso ad nutum, non altre forme pensionistiche senza specifiche previsioni normative