Nel sistema del processo tributario, il ricorso per cassazione costituisce l’ultimo grado d’impugnazione avente natura di legittimità, non di merito. Esso non è chiamato a riesaminare i fatti, ma a verificare la correttezza dell’interpretazione e applicazione delle regole di diritto, nonché il rispetto dei principi procedurali che presidiano il giudizio tributario.
Tale funzione “nomofilattica” fa sì che il ricorrente debba presentare, in forma rigorosa, le doglianze che attengono ai vizi di diritto riconosciuti dall’art. 360 c.p.c. (salvo le modifiche normative e le specificità del rito tributario). In particolare, deve rispettare i canoni di chiarezza e sinteticità (che non sono mere formalità, ma strumenti essenziali per permettere al giudice di legittimità di comprendere l’oggetto e i contenuti del contrasto giuridico).
Proprio tali canoni sono al centro dell’Ordinanza n. 26186 depositata il 25 settembre 2025, che delinea con nettezza le conseguenze dell’inosservanza di tali doveri espositivi in ambito tributario.
2. L’ordinanza n. 26186/2025: fatti, problema, decisione
2.1 I fatti (sintesi)
La società “Sa. Srl” impugna un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l’anno 2006, con rettifica dei ricavi (da circa € 630.711 a € 1.035.282).
Il metodo adottato dall’Ufficio è induttivo-analitico: si parte dalle materie prime acquistate, si stima l’utilizzo per piatto, da ciò si ricava il numero di portate e, moltiplicando per il prezzo del menù, si desumono i ricavi potenziali.
In primo grado, la CTP accoglie parzialmente il ricorso della contribuente.
In appello, la CTR del Lazio accoglie l’appello dell’ente impositore.
La Cassazione, con ordinanza del 9 agosto 2017 n. 19822, aveva cassato la decisione della CTR per vizio formale (la sentenza era stata trattata in pubblica udienza su istanza di controparte non notificata). Con rinvio, la CTR nuova respinge il ricorso della contribuente (nella seconda pronuncia).
La contribuente propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Corte (Sez. trib.) dichiara il ricorso inammissibile.
2.2 Il problema giuridico affrontato
Il problema decisivo — sul piano “forma-contenuto” del ricorso — è se e fino a che punto l’inosservanza dei principi di chiarezza e sinteticità nella redazione del ricorso per cassazione possa condurre alla sua inammissibilità, specie in ambito tributario. L’ordinanza evidenzia che tali principi impongono al ricorrente di selezionare le questioni di fatto e di diritto rilevanti — “sub iudice” — e di esporre le censure secondo le categorie del ricorso ex art. 360 c.p.c.
Tuttavia, la Corte distingue la mera imperizia espositiva (ammissibile) dalla situazione in cui la forma espositiva sia oscura o lacunosa al punto da pregiudicare l’intelligibilità delle doglianze, violando i requisiti dei numeri 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (che, per analogia, disciplinano le esigenze di chiarezza nella memoria per l’appello) applicabili all’esposizione del ricorso.
Nel caso concreto, la Corte ritiene che il ricorso «presenta uno svolgimento dei fatti confuso, affastellato e poco chiaro», con sovrapposizioni fra motivi del presente ricorso e motivi del precedente e con un difetto di “specificità del ricorso per cassazione”, ossia la Corte non è messa nella condizione di capire nettamente le doglianze.
2.3 La decisione e i principi affermati
La Corte formula i seguenti passaggi decisionali e principi:
Necessità di chiarezza e sinteticità
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità, selezionando i profili di fatto e diritto posti a fondamento delle doglianze, offrendo al giudice una rappresentazione concisa della vicenda e delle questioni non risolte o risolte in maniera contestata, e poi esponendo le critiche nell’ambito dei vizi tipici di cui all’art. 360 c.p.c.Condizione dell’inammissibilità
Ma l’inadempimento a tali doveri non comporta automaticamente l’inammissibilità: la declaratoria di inammissibilità può intervenire solo se la esposizione è talmente oscura o lacunosa da impedire la comprensione delle doglianze mosse contro la decisione impugnata, cioè quando sono frustrati i requisiti di contenuto-forma di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. applicabili per analogia.La specificità del ricorso di legittimità
Il principio della specificità impone che il giudice di legittimità sia messo nella condizione di comprendere senza dover esaminare autonomamente atti e documenti della causa. Ciò richiede un richiamo essenziale degli atti e documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine della semplificazione con quello della certezza del diritto e della funzione nomofilattica della Cassazione.
La Corte richiama anche la sentenza della Corte EDU, 28 ottobre 2021, causa S. ed altri c. Italia, che impone nel processo (anche tributario) criteri di chiarezza e sinteticità compatibili con il diritto d’accesso a un organo giurisdizionale.Applicazione al caso concreto
Nel caso di specie, la Corte ritiene che il ricorso abbia un’esposizione confusa, con motivi sovrapposti e privi di chiara distinzione tra gradi di giudizio e tra ricorsi, con apodittiche affermazioni non rispondenti ai documenti. Ciò impedisce la comprensione delle censure. Di conseguenza, il ricorso è dichiarato inammissibile.Sul merito residuo
La Corte, però, accenna che — ove fosse stato esaminato — i primi due motivi (omessa motivazione) sarebbero stati infondati, e che l’accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, purché gravato da presunzioni gravi, precise e concordanti (richiamando la giurisprudenza consolidata: es., Cass. n. 20060/2014, Cass. n. 20857/2007).
Quanto al motivo relativo all’art. 33 D.Lgs. 546/1992 (difetto di comunicazione dell’istanza di udienza), manca la specificità nel ricorso e la rilevanza nel presente grado.Effetti in ordine alle spese e al contributo unificato
Non si provvede sulle spese per mancata costituzione della parte intimata. Si dà atto che la ricorrente dovrà versare il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 (introdotto dalla L. 228/2012).
Quindi, la Corte dichiara il ricorso inammissibile e “nulla spese”.
3. Principi giuridici e precedenti richiamabili
L’ordinanza 26186/2025 non nasce nel vuoto: essa incardina e richiama una linea di precedenti consolidata sulla funzione del ricorso di legittimità, sul criterio della specificità e sulla relazione tra forma e contenuto. Ecco i principali principi che si possono estrarre ed esplicitare:
Principio di chiarezza e sinteticità
Il ricorrente ha il dovere di esporre il ricorso secondo chiarezza e sintesi, evitando agglomerazioni di atti, motivi, riferimenti confusi. L’obbligo discende da esigenze di ordinato procedimento e comprensione del contrasto giuridico — principio già affermato da Cass. civ. e applicato in ambito tributario.Specificità del ricorso per cassazione
Il ricorso non può essere un mero rimando generico agli atti: deve indicare i passaggi e i profili critici, richiamare gli atti essenziali per la doglianza, con chiarezza, così da non imporre al giudice di legittimità un esame autonomo degli atti. Questo principio è ribadito dalla Corte nelle sue giurisprudenze.Inammissibilità solo se compromessa intelligibilità
Non ogni imperfezione espositiva conduce all’inammissibilità: occorre che la tenuta complessiva dell’esposizione sia in tal modo oscura o lacunosa da rendere incomprensibili le doglianze. In altri termini, il vizio deve essere grave nel rapporto tra forma e contenuto.Applicabilità, per analogia, dei criteri di contenuto-forma dell’art. 366 c.p.c.
I numeri 3 e 4 dell’art. 366 (relativi ai motivi dell’appello) sono assunti per analogia nella disciplina volta alla forma del ricorso di cassazione: la ratio è che anche nel ricorso occorre chiarezza nella esposizione dei fatti e dei motivi.Equilibrio tra semplificazione e funzione nomofilattica / diritto d’accesso
Occorre dosare, nella redazione del ricorso, il richiamo essenziale agli atti con l’esigenza di non appesantire eccessivamente l’esposizione, ma salvaguardando il diritto del ricorrente di essere compreso e la funzione nomofilattica della Cassazione. In ciò la Corte richiama i criteri stabiliti dalla Corte EDU (sentenza S. ed altri c. Italia, 2021) che impongono chiarezza e sintesi compatibili con il diritto d’accesso.Accertamento induttivo in presenza di contabilità formalmente regolare
Sebbene non sia il tema principale dell’ordinanza, la decisione conferma — in coerenza con la giurisprudenza — che l’ufficio può procedere a un accertamento analitico-induttivo anche se è presente una contabilità formalmente regolare, purché tale contabilità sia gravemente messa in discussione da presunzioni gravi, precise e concordanti. Cass. n. 20060/2014 è citata in tal senso, così come la sentenza Cass. n. 20857/2007, che riconosce tali poteri anche nel settore della ristorazione.Rapporto forma‑merito nel giudizio di legittimità
L’ordinanza riafferma che, seppure la questione fosse meritevole, le carenze espositive gravi impediscono comunque l’assunzione in esame della questione. Si tratta di principio ben noto: l’“accesso al merito” in Cassazione è condizionato al rispetto dei requisiti formali e di intelligibilità.
Schema operativo per la redazione corretta del ricorso per cassazione tributaria
Alla luce dei principi emergenti da questa ordinanza e dalla giurisprudenza, si può proporre un metodo operativo per il ricorrente (o per chi redige il ricorso) affinché il gravame non cada in inammissibilità per vizi formali:
Selezione dei profili rilevanti (“sub iudice”)
Identificare i fatti e i punti di diritto effettivamente decisivi per la controversia, evitando di ripetere cronologie sterili o questioni ininfluenti.Ordinata esposizione cronologica/tematica
Costruire una esposizione chiara — magari con titoli, paragrafi numerati — che distingua le fasi del giudizio (primo grado, appello) e le questioni rimaste controverse.Richiamo essenziale agli atti/documenti
Non è necessario replicare gli atti, ma si devono richiamare essenzialmente gli atti e documenti rilevanti per la doglianza (es.: “v. doc. X in allegato”, “v. motivo d’appello in pp. …”, “v. decisione PTA p. …”).Censura in chiave di vizi dell’art. 360 c.p.c.
Ogni motivo va esplicitato e inquadrato in una delle tipologie di vizio ammesse (omessa motivazione, nullità, violazione di legge, vizio di motivazione, erronea interpretazione, etc.). Deve essere chiaro come la sentenza impugnata abbia peccato nella disciplina del vizio invocato.Non sovrapporre motivi, non rimarcare ricorsi precedenti
Evitare che motivi si confondano l’uno con l’altro o che il ricorso attuale ripresenti meccanicamente motivi già trattati in precedenti cassazioni, salvo che non vi sia un mutamento di prospettiva ben delineato.Controllo dell’intelligibilità complessiva
A conclusione, rileggere il ricorso chiedendosi: un lettore esterno (il giudice di legittimità) sarebbe in grado di comprendere la vicenda, i punti controversi e le censure, senza dover “cercarli” nei documenti allegati? Se la risposta è no, intervenire su chiarezza e sintesi.Verifica formale (indirizzi, norme, contributo unificato, termini, modalità di depositi)
Accompagnare l’esposizione con gli elementi formali richiesti dal rito tributario, comprese le norme di riferimento, la richiesta di inammissibilità dell’introduzione di nuovi motivi, il contributo unificato, la dichiarazione di conformità e ogni altro adempimento.
Criticità e riflessioni
Tensione tra rigore espositivo e diritto di difesa
Il ricorso non può essere un esercizio di ermetismo: se la parte è costretta a comprimere eccessivamente, può strutturare motivi in modo subottimale o cagionare omissioni. L’ordinanza correttamente richiama l’equilibrio tra semplificazione e diritto d’accesso, nel solco della giurisprudenza della Corte EDU.Trappole del “riporto automatico”
Spesso i ricorrenti tendono a riprendere passaggi di motivazione dei precedenti gradi in modo generico: ciò può creare confusione tra livelli giurisdizionali e rendere le doglianze meno comprensibili. L’ordinanza mostra che tale confusione può essere causa di inammissibilità.Effetto di “selezione difensiva”
La disciplina rigida può favorire chi ha competenza tecnica (avvocati specializzati), escludendo contributi difensivi meno strutturati ma meritevoli. Ciò chiama la professione a elevare la cura redazionale.Rilevanza del “corte europeo” e del diritto internazionale dei diritti
L’invocazione della sentenza della Corte EDU mostra come il rispetto del diritto d’accesso (art. 6 CEDU) sia interiorizzato nel processo nazionale: la Cassazione non può ignorare che anche il ricorso di legittimità deve essere formulato in modo che non si violi tale principio.Ambito tributario e specificità del ricorso
Le tensioni sono amplificate nel processo tributario dove le questioni sono tecniche, di fatto e presunzioni, e spesso i ricorsi sono articolati. Ne consegue che la disciplina del ricorso in Cassazione tributario deve essere seguita con rigore e metodologia.
Conclusione
Il Supremo Collegio, mediante l’ordinanza n. 26186/2025 (sezione tributaria), ha riconfermato l’inammissibilità del ricorso per cassazione basato su argomentazioni di merito fondate, qualora l’esposizione difetti della chiarezza espositiva necessaria a rendere comprensibili i motivi di doglianza. In altri termini la Suprema Corte ribadisce un punto cruciale per i ricorsi in Cassazione: avere ragione nel merito non basta se la forma espositiva rende le obiezioni incomprensibili. Il ricorrente deve essere capace di “fare sintesi difensiva”, selezionare con precisione gli elementi essenziali, orientare il giudice verso le questioni centrali e aderire ai canoni di chiarezza e sintesi. Le esigenze di forma non sono meri ostacoli, ma garanzie che consentono al giudice di legittimità di svolgere appieno la funzione nomofilattica, e al sistema di evitare dilazioni o confusioni processuali.
Ulteriori precedenti e ampliamento dei profili di criticità del ricorso per cassazione nel processo tributario
Motivi nuovi o non dedotti nei gradi precedenti
È ormai fermo che nel ricorso per cassazione — anche nel rito tributario — non è ammesso introdurre nuove questioni che non siano state adeguatamente dedotte nei gradi di merito. In particolare:
La Corte di Cassazione ha affermato che «i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendi del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito».
In un caso specifico, la Corte con l’ordinanza n. 32390/2022 ha dichiarato fondato il ricorso introdotto da parte erariale che contestava una decisione di CTR che aveva accolto un motivo di appello non dedotto in primo grado (cioè la “novità”).
Principio: il ricorrente deve indicare con precisione in quale atto del giudizio di merito (ricorso introduttivo, memoria, appello…) abbia dedotto la questione, altrimenti la censura può risultare inammissibile.
Specificità e autosufficienza del motivo del ricorso
Un secondo filone di criticità riguarda la cosiddetta “specificità” del motivo e l’autosufficienza del ricorso per cassazione:
Occorre che ciascun motivo contenga tutti gli elementi essenziali per renderlo comprensibile senza che il giudice debba andare a cercare autonomamente atti, documenti o motivazioni di merito. Invero: «il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, in quanto il ricorrente deve indicare in modo completo gli atti e i documenti rilevanti, non limitandosi a rimandi generici».
Tuttavia, come correttamente osservato dalla Corte (ordinanza n. 12923/2024), non si richiede la trascrizione integrale di tutti gli atti: basta che “nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati … e siano specificamente segnalati come presenti nel fascicolo del giudizio di merito”.
Principio: la forma del ricorso (chiarezza, sinteticità, richiamo essenziale) non può tradursi in un obbligo di peso formale eccessivo, ma pone comunque un onere proprio del ricorrente affinché il motivo sia comprensibile e verificabile.
Motivi generici o astratti
Un ulteriore motivo frequente di inammissibilità è la generica enunciazione di principi di diritto o la contestazione non radicata nella decisione impugnata:
Se un motivo del ricorso si limita a «declamare principi di diritto senza calarli nella fattispecie», senza indicare in che passaggio della sentenza impugnata vi sia la violazione, la Cassazione lo dichiara inammissibile.
La stessa Corte ha affermato che la mancanza o “assoluta incertezza” dei motivi specifici determina l’inammissibilità.
Principio: nel contenzioso tributario il ricorrente deve proporre motivi che non siano mere affermazioni di diritto astratto, ma che evidenzino in quale parte della decisione impugnata e in quale passaggio logico‑giuridico si sostanzia la doglianza.
Forma del ricorso e modalità di notifica
Ancora, rilevano anche requisiti formali e procedurali che possono condurre all’inammissibilità:
È stata confermata l’inammissibilità del ricorso introduttivo se notificato in forma cartacea dopo l’entrata in vigore della normativa che impone la notifica telematica (per ricorsi di valore superiore a 3.000 euro) nel contenzioso tributario.
Anche la corretta indicazione della “sentenza impugnata” e dell’“atto oggetto del ricorso” è parte dei requisiti di forma del ricorso.
Principio: i requisiti procedurali e formali del ricorso non sono meri formalismi, ma presupposto sostanziale dell’accesso al giudizio di legittimità nel processo tributario.
5. Collegamento fra forma e merito: trattazione della doglianza
Infine, anche se il ricorso supera i “filtri” formali, resta fermo che la Cassazione, quando interviene sul merito, richiede che la doglianza sia stata adeguatamente motivata e che la decisione impugnata sia stata messa a fuoco. In questo senso, la recente ordinanza n. 26186/2025 che hai già citato, richiama che anche in presenza di contabilità formalmente regolare l’accertamento induttivo può essere legittimo se assistito da presunzioni gravi, precise e concordanti (come già affermato dalla giurisprudenza: es. Cass. n. 20060/2014, Cass. n. 20857/2007).
Principio: la correttezza della decisione impugnata sul merito non esclude la necessità che il ricorso abbia forma adeguata, ma la forma (o la sua carenza) può impedire l’analisi del merito.