Con la sentenza n. 20929 del 23 luglio 2025, le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno risolto un annoso contrasto di giurisdizione, statuendo che il diniego o la revoca del patrocinio a spese dello Stato, anche nel processo tributario, deve essere impugnato esclusivamente davanti al giudice civile mediante opposizione ex art. 170 del DPR 115/2002. Questa decisione rafforza il diritto alla difesa del contribuente, definendo in modo definitivo la giurisdizione competente.
Giurisdizione civile sui provvedimenti del patrocinio a spese dello Stato
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 20929, depositata il 23 luglio 2025, ha stabilito che la competenza a decidere sull’istanza di ammissione o di revoca del patrocinio spetta al giudice civile, anche in un contesto di contenzioso tributario.
I giudici di legittimità hanno precisato, sul punto, che la “sentenza n. 20501 del 2023 si colloca in posizione di continuità con gli altri arresti di questa Corte, che avevano riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere sull’opposizione, ex art. 170 d.p.r. citato, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore dell’avvocato di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo svoltosi dinanzi al giudice amministrativo ( Cass. Sez. unite nn. 26907 e 26908 del 2016) e, ancora, con la sentenza già menzionata delle Sezioni unite di questa Corte n. 19161 del 2009, che, sulla base della premessa della natura civile della relativa controversia, aveva affermato che, anche nel caso in cui il decreto di liquidazione del compenso fosse stato pronunciato in un giudizio penale, l’opposizione andava trattata dalle sezioni civili.
Su questa stessa linea si è posta di recente l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che con la decisione n. 10 del 2024 ha stabilito che la giurisdizione a conoscere dell’opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.p.r. citato, al decreto di liquidazione del compenso al verificatore o al consulente tecnico adottato dal giudice amministrativo spetta al giudice ordinario.
Alla base di tale orientamento sta la considerazione, che già si rinviene nella citata sentenza di questa Corte n. 19161 del 2009, che il procedimento di opposizione ex art. 170 non ha natura di impugnazione, ma di giudizio autonomo, con conseguente esclusione di una connessione “ontologica” tra la detta controversia ed il giudizio di base nell’ambito del quale è stato adottato il provvedimento ai sensi del d.p.r. n.115 del 2002. L’opposizione non costituisce pertanto una revisio fondata sulla denuncia di specifici vizi, ma dà luogo ad un nuovo giudizio, a contraddittorio pieno, diretto a sottoporre ad un giudice diverso dal primo l’accertamento del diritto di cui si contende (Corte Cost. sentenza n. 80 del 2020). La giurisprudenza ha anche affrontato il tema della possibile distonia di questa conclusione con il disposto dell’art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato, quanto al procedimento applicabile, dall’art. 170, laddove esso prevede che il ricorso sia proposto davanti al capo dell’ufficio a cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Decidendo su un ricorso in cui era stato impugnato il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Presidente di una Commissione tributaria, si è precisato che, se, da un lato, la norma dell’art. 15 è volta a valorizzare la prossimità organizzativa tra il primo decidente ed il giudice dell’opposizione, dall’altro essa opera sul presupposto che entrambi detti giudici appartengano allo stesso plesso giurisdizionale, sicché, ove la giurisdizione sulla causa appartenga ad un giudice speciale, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia oggetto dell’opposizione (Cass. n. 3027 del 2023; in senso analogo, con riferimento al decreto di liquidazione emesso in un giudizio amministrativo: Cass. Sez. unite n. 26907 del 2016).”
Esclusione della giurisdizione amministrativa e tributaria
La Corte ha stabilito che la decisione dell’organo competente per il patrocinio a spese dello Stato non ha natura amministrativa, essendo espressione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione. Pertanto, la giurisdizione competente non è quella del giudice amministrativo o tributario, ma quella del giudice civile.
Gli Ermellini hanno ribadito che “la sentenza n. 20501 del 17.7.2023 di queste Sezioni unite, si è affermato che la decisione del giudice sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato coinvolge una situazione di diritto soggettivo, dotato di fondamento costituzionale, che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, avente ad oggetto la tutela di interessi legittimi, salvi i casi di giurisdizione esclusiva, che però necessita di specifica attribuzione della legge, nel caso di specie assente. Ne discende che la contestazione del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato istituita presso i Tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell’art. 14 disp. att. d.lgs. n. 104 del 2010 sul processo amministrativo, va proposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 170 testo unico n. 115 del 2002, il quale configura, si ribadisce, un rimedio di carattere generale nel quadro delle disposizioni del richiamato testo unico avverso il provvedimento che nega l’ammissione ovvero ne dispone successivamente la revoca. Il carattere generale del rimedio oppositivo di cui all’art. 170 citato può considerarsi ad oggi principio di diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. Corte Cost. n. 80 del 2020), costituendo il criterio guida nella risoluzione delle numerose questioni poste in materia di patrocinio a spese dello Stato.”
Il caso concreto
La sentenza affronta la vicenda di un contribuente, S.D., cui era stato concesso il beneficio dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Siena. Successivamente, la stessa Commissione aveva revocato la decisione, portando il contribuente a presentare un ricorso. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite per risolvere il conflitto di competenza e definire il corretto strumento di impugnazione.
Il rimedio applicabile: opposizione ex art. 170 T.U. spese di giustizia
La Corte ha quindi stabilito che, “qualora la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, istituita presso le commissioni tributarie, rigetti o revochi il beneficio, il ricorso deve essere presentato dinanzi al giudice civile. L’impugnazione deve avvenire attraverso lo strumento dell’opposizione, come previsto dall’articolo 170 del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).”
Tale rimedio, tradizionalmente applicato in altri riti, viene esteso anche al processo tributario, superando così ogni incertezza interpretativa.
Conclusioni e impatto della sentenza
La decisione costituisce un passaggio fondamentale nella tutela del diritto di difesa del contribuente, garantendo un effettivo rimedio giurisdizionale.
Le Sezioni Unite colmano un vuoto interpretativo, sottraendo la materia al limbo procedurale in cui si trovava, statuendo che le decisioni dell’organo competente per il gratuito patrocinio, anche nel processo tributario, devono essere impugnate secondo le regole del contenzioso civile.
Viene così riaffermato che il patrocinio a spese dello Stato costituisce un diritto soggettivo pieno, che esige una tutela giurisdizionale effettiva, anche quando esercitato nel quadro del processo tributario.