AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 31 maggio 2019, n. 13/E
Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità
Premessa
Il rilascio del visto di conformità
Redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta e indicati in dichiarazione
Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda (Quadro E – Sez. I)
Spese sanitarie
Spese sanitarie (Rigo E1)
Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti (Rigo E2)
Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3)
Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4)
Spese per acquisto cane guida (Rigo E5)
Rateizzazione spese sanitarie (Rigo E6)
Interessi passivi per mutui
Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (Rigo E7)
Interessi relativi a mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per l’acquisto di altri immobili (Rigo E8/E10, cod. 8)
Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (Rigo E8/E10, cod. 9)
Interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (Rigo E8/E10, cod. 10)
Interessi relativi a prestiti o mutui agrari (Rigo E8/E10, cod. 11)
Spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12)
Spese di istruzione universitaria (Rigo E8/E10, cod. 13)
Spese funebri (Rigo E8/E10, cod. 14)
Spese per gli addetti all’assistenza personale (Rigo E8/E10, cod. 15)
Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (Rigo E8/E10, cod. 16)
Spese per l’intermediazione immobiliare (Rigo E8/E10, cod. 17)
Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (Rigo E8/E10, cod. 18)
Erogazioni liberali a popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari (Rigo E8/E10, cod. 20)
Erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche (Rigo E8/E10, cod. 21)
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso (Rigo E8/E10, cod. 22)
Erogazioni in denaro alla Fondazione la Biennale di Venezia (Rigo E8/E10, cod. 24)
Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico (Rigo E8/E10, cod. 25)
Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche (Rigo E8/E10, cod. 26)
Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo (Rigo E8/E10, cod. 27)
Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (Rigo E8/E10, cod. 28)
Spese veterinarie (Rigo E8/E10, cod. 29)
Servizio di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi (Rigo E8/E10, cod. 30)
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Rigo E8/E10, cod. 31)
Contributi per riscatto degli anni di laurea (Rigo E8/E10, cod. 32)
Spese per la frequenza di asilo nido (Rigo E8/E10, cod. 33)
Erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (Rigo E8/E10, cod. 35)
Premi di assicurazione – (Rigo E8/E10, cod. 36 – 38 e 39)
Premi relativi alle assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (Rigo E8/E10, cod. 36)
Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (Rigo E8/E10, cod. 38)
Premi relativi alle assicurazione aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza (Rigo E8/E10, cod. 39)
Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (Rigo E8/E10, cod. 40)
Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (Rigo E8/E10, cod. 43)
Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) (Rigo E8/E10, cod. 44)
Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (Rigo E8/E10, cod. 61)
Erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti politici (Rigo E8/E10, cod. 62)
Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (Rigo E8/E10, cod. 71)
Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (Rigo E8/E10, cod. 76)
Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale (Rigo E14)
Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sez. II)
Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21)
Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22)
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23)
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (Rigo E24)
Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25 )
Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod.6)
Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle ONG riconosciute idonee che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo (Rigo E26, cod. 7)
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (Rigo E26, cod. 8)
Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, enti parco regionali e nazionali (Rigo E26, cod. 9)
Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali (Rigo E26, cod. 12)
Contributi versati a casse di assistenza sanitaria con fini esclusivamente assistenziali (Rigo E26, cod. 13)
Altri oneri deducibili (Rigo E26, cod. 21)
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi E27/E30)
Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32)
Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione (Rigo E33)
Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle APS (Rigo E36) Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB)
Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (Rigo E57 – Sez. III C)
Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58 – Sez. III C)
IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B (Rigo E59 – Sez. III C)
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (Righi E61/E62, quadro E, Sez.IV ) 5
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 1)
Interventi sull’involucro degli edifici esistenti (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 2 e 12)
Installazione di pannelli solari (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 3)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 4 e cod.13)
Acquisto e posa in opera di schermature solari (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 5)
Acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 6)
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 7)
Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 8 e 9)
Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una o a due classe di rischio inferiore (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 10 e 11)
Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71)
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, cod. 1)
Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale (Rigo E71, cod. 2)
Detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale (Rigo E71, cod. 3)
Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (Rigo E72)
Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81)
Detrazioni per l’affitto dei terreni agricoli ai giovani (Rigo E82)
Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano (Rigo E83, cod. 1)
Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova (Rigo E83, cod. 2)
Versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi (Quadro F)
Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo G1)
Credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti ( Rigo G2)
Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Rigo G3)
Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (Rigo G4)
Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Rigo G5/G6)
Abitazione principale (Rigo G5)
Altri immobili (Rigo G6)
Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (Rigo G7)
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art -bonus) (Rigo G9)
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School Bonus)(Rigo G10)
Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato (Rigo G11)
Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali (Rigo G13)
Credito d’imposta APE (Rigo G14)
ALLEGATO
Premessa
Con la Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 è stata pubblicata la prima “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016” che costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.
Tale documento è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta Nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:
per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del DM n. 164 del 1999, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto
nonché
per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973. L’obiettivo della Guida è quello di offrire, in omaggio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca una applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la Circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di liquidazione delle imposte.
La richiamata Guida, già riveduta nel 2018, con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, è nuovamente aggiornata con la presente circolare tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2018 e lasciandone inalterato l’impianto generale, al fine di consentirne una più agevole consultazione. Viene confermata l’esposizione argomentativa che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2019 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti che dovessero risolvere dubbi interpretativi.
La Circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza. La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del visto di conformità e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella Circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000. Al fine di rendere più agevole l’individuazione delle modifiche più rilevanti apportate al testo rispetto a quanto illustrato nella circolare n. 7/E del 2018, nella presente circolare sono evidenziate graficamente le principali novità.
Il rilascio del visto di conformità
L’art. 6 del DLGS n. 175 del 2014 ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele, contenuta nell’art. 39, comma 1, lettera a), del DLGS n. 241 del 1997.
A seguito delle innovazioni introdotte dal menzionato DLGS n. 175 del 2014 – che, tra le altre, ha istituito la dichiarazione precompilata – viene espressamente tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai CAF o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730. La definitività del loro rapporto con il Fisco è garantita dalla previsione che il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Tale impostazione trova applicazione anche se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale al di fuori del sistema della dichiarazione precompilata (art. 1, comma 4, del DLGS n. 175 del 2014).
Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del DM n. 164 del 1999. Le conseguenze dell’apposizione del visto infedele previste dall’art. 39 del DLGS n. 241 del 1997, tuttavia, sono distinte in funzione dell’oggetto dei controlli.
Con riferimento al Modello 730, la lettera a) del comma 1 del menzionato art. 39, commisurando la somma dovuta per visto infedele all’importo pari all’imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR. n. 600 del 1973, ha limitato le cause di punibilità con applicazione dei menzionati effetti esclusivamente a quelle che conseguono il controllo effettuato ai sensi del citato art. 36-ter.
L’articolo 7-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele contenuta nell’art. 39, comma 1, lettera a), del DLGS n. 241 del 1997, già emendato dall’art. 6 del DLGS n. 175 del 2014. La modifica riguarda l’importo delle somme richiesto al RAF/CAF o al professionista nel caso di apposizione di un visto infedele su voci oggetto di controllo formale.
Per quanto chiarito con la Circolare n. 12/E del 24 maggio 2019, la nuova norma si applica all’assistenza fiscale prestata a partire dal 2019.
Normativa vigente
In base alla nuova formulazione dell’art. 39, comma 1, lettera a), del DLGS n. 241 del 1997, recata dall’articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 4 del 2019, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
La nuova norma conferma che il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
In base alla nuova disposizione, in caso di visto infedele, in luogo dell’importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento dell’importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata.
La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente (art. 5, comma 3, del DLGS n. 175 del 2014) per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità (art. 1, comma 4, del DLGS n. 175 del 2014).
Inoltre, ancorché la nuova disposizione non fa più riferimento esplicito agli importi dovuti ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, si rileva che la procedura prevista per le attività successive resta quella relativa alla procedura di controllo in argomento indicata all’articolo 26 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Pertanto, anche in base alla normativa vigente si deve intendere che l’applicazione dei menzionati effetti è limitata esclusivamente alle fattispecie che conseguono il controllo effettuato ai sensi del citato art. 36-ter.
Si segnala, infine, che il comma 3-quater del citato articolo 26 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non appare coordinato con le nuove disposizioni allorquando stabilisce che l’ammontare delle somme dovute dal RAF/CAF o dal professionista è “pari all’imposta, agli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi”.
Al riguardo infatti, la riduzione a due terzi deve intendersi applicabile all’importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata indicata alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 39 del DLGS n. 241 del 1997.
Verifiche di conformità
Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del DM n. 164 del 1999. Per quanto chiarito nei paragrafi precedenti, le conseguenze dell’apposizione del visto infedele previste dall’art. 39 del DLGS n. 241 del 1997, tuttavia, sono distinte in funzione dell’oggetto dei controlli.
Ne deriva che la menzionata responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele in relazione alla verifica:
– della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
– delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
– delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
– dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.
Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta verifica:
– della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
– dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
– delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
– delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
– dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
– degli attestati degli acconti versati o trattenuti.
Si evidenzia che la verifica su elementi oggetto del controllo sopra indicato ovvero quella effettuata su elementi oggetto del controllo di cui al citato art. 36-ter può essere valutata anche ai sensi dell’art. 39, commi 4 e 4-ter, del DLGS n. 241 del 1997, nell’ambito della condotta dei CAF ai fini dell’applicazione delle sanzioni non pecuniarie e pecuniarie ivi previste (revoca/sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza fiscale, mancato rispetto dei livelli di servizio).
La definitività del rapporto non si verifica se il Centro di assistenza fiscale o il professionista, successivamente alla trasmissione della dichiarazione e prima dell’eventuale comunicazione prevista dall’art. 26, comma 3-ter del DM n. 164 del 1999, in sede di controllo si accorgono di aver commesso errori in relazione al visto rilasciato, trasmettono una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero una comunicazione in rettifica se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, come specificato nel paragrafo Dichiarazione rettificativa. Inoltre, la definitività del rapporto non si verifica in relazione alla mancata sussistenza delle condizioni soggettive attestate dal contribuente e alle situazioni autocertificate elencate nel prospetto allegato alla presente circolare ovvero in relazione alla correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente per le quali il controllo continua ad essere eseguito in capo al contribuente.
Resta confermato che il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa. Al riguardo, la Circolare n. 26/E del 31.05.2005 ha chiarito che, il soggetto che presta l’assistenza fiscale potrà, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione.
Occorre tener conto dell’esigenza di evitare che una spesa possa essere dedotta/detratta due volte, la prima come onere di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta, la seconda come onere da far valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Pertanto, il contribuente, nelle ipotesi in cui intenda dedurre/detrarre in sede di dichiarazione dei redditi la medesima tipologia di onere già presente nella CU, deve annotare sul documento di spesa che la stessa è diversa da quella di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta. L’annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente. Sarà cura del soggetto che presta l’assistenza informarlo dei presupposti che legittimano la deduzione/detrazione (Circolare 21.04.2009 n. 18).
In generale, la responsabilità del CAF o del professionista non si configura se i dati dichiarati trovano corrispondenza nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto, anche nel caso in cui i dati in possesso dell’Amministrazione divergano dai dati dichiarati. Il controllo, in tal caso, può essere proseguito nei confronti del contribuente.
Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari). Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, raccomandata all’inquilino, come prescritto dall’art. 3, comma 11, del DLGS n. 23 del 2011).
La circolare n. 7 del 26 febbraio 2015 ha chiarito che il visto di conformità, che può essere apposto sulle dichiarazioni annuali e sulle richieste di rimborso IVA infrannuale, si rilascia mediante l’indicazione del codice fiscale e l’apposizione della firma nell’apposito spazio dei modelli dichiarativi e che per i modelli 730 non sono previste modalità specifiche, tenuto conto che in base all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, il responsabile dell’assistenza fiscale, o il professionista abilitato, svolge le attività di controllo ai fini del visto di conformità.
Pertanto, in caso di dichiarazione modello 730 presentata a un CAF o a un professionista abilitato, tenuto conto che le attività di controllo ai fini del visto di conformità sono state svolte dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal professionista abilitato, anche in caso di indicazione nel Quadro I del modello 730 di un credito di importo superiore a 5.000 euro per l’utilizzo in compensazione mediante mod. F24 non è necessario richiedere l’apposizione di uno specifico visto di conformità (articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).
Nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta o di dichiarazione presentata direttamente, l’eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore a euro 5.000.
Resta fermo che qualora un contribuente che non possieda redditi derivanti da attività di impresa o di lavoro autonomo richieda l’assistenza fiscale di un CAF o di un professionista abilitato, in caso di utilizzo in compensazione di crediti superiori a euro 5.000, dovrà richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Redditi PF.
Al riguardo, si confermano i chiarimenti della circolare n. 28/E del 2014, secondo la quale i RAF dei CAF-dipendenti possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei soggetti nei confronti dei quali, secondo il decreto legislativo n. 241 del 1997, già svolgono l’attività di assistenza fiscale.
Dichiarazione rettificativa e comunicazione dei dati rettificati Qualora il CAF o il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, avvisa il contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa, mediante il modello 730 relativo al periodo d’imposta da rettificare.
La trasmissione può essere effettuata sempre che non sia stata già contestata l’infedeltà del visto con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al DM n. 164 del 1999, con la quale è comunicato l’esito del controllo con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione.
Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato può comunicare all’Agenzia delle entrate i dati rettificati, e anche in questo caso l’infedeltà non deve essere stata già contestata tramite la comunicazione sopra citata. Al riguardo si fa presente che la sussistenza della condizione che “il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione” si deve ritenere soddisfatta attraverso l’acquisizione della prova che l’intermediario abbia comunicato al contribuente per iscritto (ad esempio tramite raccomandata o telegramma) al domicilio fiscale del contribuente o al diverso indirizzo comunicato da quest’ultimo al CAF/professionista, l’invito a presentare una nuova dichiarazione. Non appare pertanto necessario esibire la prova dell’esplicito diniego del contribuente.
Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata soggetta a riduzione ai sensi dell’art. 13 del DLGS n. 472 del 1997, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.
Con la circolare n. 180/1998 è stato chiarito che la contestualità della presentazione del 730 rettificativo e del pagamento di quanto dovuto, non deve essere intesa nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme dovute) debbano avvenire nel “medesimo giorno” ma entro lo stesso “limite temporale”. Nel caso in questione, prima che sia comunicato l’esito del controllo.
In caso di presentazione di una dichiarazione rettificativa mediante modello 730, se la rettifica riguarda sia errori che comportano l’apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano l’apposizione di un visto infedele, la responsabilità è limitata al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata in relazione all’errore che configura il visto infedele.
Nel caso di presentazione di un modello 730 rettificativo con pagamento da parte del CAF/professionista di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e da parte del contribuente delle imposte e interessi, l’ufficio, se riscontra un ulteriore errore non sanato con il modello 730 rettificativo, deve tenere conto degli importi già sanati con il pagamento delle imposte, interessi e della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta che erano scaturiti dal 730 rettificativo. In questo caso l’ufficio deve riliquidare solo le imposte e gli interessi da richiedere al contribuente nonché la somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata da richiedere al CAF/professionista che derivano da eventuali ulteriori errori rilevati. Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia ritenuto di rettificare i dati oggetto di controllo formale presentando la dichiarazione integrativa mediante il modello Redditi PF, la posizione è sanata nei riguardi del CAF/professionista. Fermo restando quanto precede, la modalità per i CAF/professionisti di correggere il visto infedele è costituita dalla dichiarazione rettificativa mediante 730 ovvero, in assenza del consenso del contribuente, di una comunicazione rettificativa. Condotte difformi da quelle sopra descritte potranno essere valutate caso per caso con riferimento ai livelli di servizio.
Si precisa, infine, che per la modifica dei redditi dichiarati deve essere presentata una dichiarazione del contribuente e non può essere utilizzata la comunicazione dei dati relativi alla rettifica di cui all’art. 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 241 del 1997, indipendentemente dall’anno in cui è stata prestata l’assistenza fiscale.
Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti
I modelli 730 e 730-1 e relativi documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente, in accordo a quanto previsto dall’art. 21 del DLGS n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef). In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.
I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al DPCM del 3 dicembre 2013. In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti categorie particolari di dati personali, come definiti all’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente.
Testo integrale della Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019
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