FONDAZIONE STUDI CDL – Approfondimento 11 dicembre 2020

Il “Ristori quater” dimentica i lavoratori delle start up

L’art. 13 del D.L. n. 157/2020, recante “misure in materia di integrazione salariale”, ha esteso la possibilità di riconoscere i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del D.L n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020, anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

In questo modo il legislatore ha recuperato un deficit di coordinamento tra il suddetto decreto n. 104/2020 e il successivo n. 137/2020, che già contemplava tale riferimento, con effetti di evidente disparità tra lavoratori nelle medesime condizioni, comunque evidentemente degni di ricevere adeguate tutele, soprattutto nell’ambito di un disegno governativo che più volte ha fatto del “non lasciare nessuno indietro” e della promessa della intangibilità del livello occupazionale un impegno ed una promessa caratterizzanti.

Tale intervento ha consentito, infatti, di equiparare la condizione dei lavoratori dipendenti assunti dal 13 luglio 2020 a quella dei lavoratori già in forza presso le aziende, consentendo anche ai primi di accedere ai trattamenti di Cassa integrazione. Una platea rilevante di soggetti che, stando alle stime della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, avrebbe riguardato circa 2,5 milioni di lavoratori dipendenti assunti dal 13 luglio al 31 ottobre 2020.

Tuttavia, anche in presenza dell’intervento correttivo, restano rispetto a tale universo di soggetti delle fattispecie che impediscono ancora l’applicazione delle tutele del lavoro, nello specifico della Cig.

Infatti, il tempo – rectius, il ritardo – con il quale si è verificato l’intervento ha favorito la possibilità della realizzazione delle seguenti condizioni, che perpetuano, ove non si provveda con la necessaria urgenza ad un (ennesimo) intervento riparatore, situazioni di grave disparità di trattamento:

a) datori di lavoro che hanno presentato la domanda di fruizione degli ammortizzatori sociali nei termini decadenziali previsti dal D.L. n. 104/2020, includendo anche i lavoratori assunti dopo il 13 luglio. Per

questi ultimi è riconosciuta l’applicazione degli ammortizzatori sociali;

b) presentazione tempestiva della domanda, ma senza inserire i lavoratori assunti dopo il 13 luglio, perché non ne avevano diritto, temendo perciò il rigetto dell’intera prestazione richiesta. In questo caso è riconosciuta la possibilità di integrazione della domanda, garantendo la fruizione degli ammortizzatori sociali ancora a questa categoria di “neo-assunti”;

c) mancata presentazione della domanda, considerando che avrebbe interessato soltanto lavoratori assunti dopo il 13 luglio e sarebbe stata perciò rigettata. In questo caso, laddove, come verosimilmente è possibile, i termini per la presentazione della domanda dovessero essere scaduti, non è riconosciuta alcuna possibilità di inclusione per i lavoratori assunti dopo il 13 luglio che – a parità di condizione – sarebbero tagliati fuori dalle misure di sostegno al reddito riconosciute invece ai loro colleghi, soltanto perché, scrupolosamente, il loro datore di lavoro, ha applicato le norme all’epoca vigenti, rispettando i limiti previsti!

In particolare, per i dipendenti di aziende che abbiano avviato la propria attività dopo il 13 luglio, vi è ancora la totale impossibilità di accesso alla Cig, se non a partire dal 9 novembre.

Si stima che i lavoratori dipendenti, non considerati dalla normativa, pertanto potenzialmente esclusi dall’accesso agli ammortizzatori sociali, in quanto assunti da nuove imprese nate dopo il 13 luglio, siano circa 240 mila. Si tratta dei dipendenti di circa 86 mila start up, fondate tra il 13 luglio al 31 di ottobre. Di queste, almeno l’8,4% è ascrivibile a settori, come turismo e tempo libero, duramente colpiti dalla ripresa della seconda ondata pandemica e dalle successive chiusure. Chiusure che potrebbero avere interessato circa 22 mila dipendenti di tali settori.

Alla luce delle fattispecie premesse, è condizione imprescindibile che vengano previste misure che realizzino una moratoria per la presentazione delle domande, qualora queste non siano state presentate per il divieto preesistente alla introduzione dell’art. 13 in esame e, comunque, impediscano gli effetti discriminanti appena sopra riassunti.

Opinare diversamente, omettendo quindi di predisporre gli strumenti appena invocati e ritenendo la decadenza definitiva dalla possibilità di includere dal godimento delle misure di sostegno al reddito tutti i lavoratori per i quali sarebbe scaduto il termine per la presentazione delle relative domande di ammortizzatore sociale, svilirebbe d’ogni significato la ratio e priverebbe d’ogni efficacia il premesso art. 13 del D.L. n. 157/2020.

Ma non solo. Rappresenterebbe una grave ingiustizia sociale e, al contempo, un grave errore giuridico. In primo luogo, lavoratori che versano in condizioni identiche, così come riassunti nei precedenti punti, subirebbero conseguenze completamente diverse in ragione di una eventualità del tutto aleatoria: soltanto quelli della ipotesi sub a) e b)

godrebbero del sostegno al reddito. Gli altri sarebbero esclusi. In secondo luogo, negare la possibilità di richiedere le misure di sostegno al reddito ai sensi del D.L. n. 104/2020, a far data dall’entrata in vigore dell’art. 13 del D.L. n. 157/2020, in virtù di una malintesa decadenza, risulterebbe una determinazione priva d’ogni fondamento giuridico, considerato che a rigore, non può essere ritenuto decaduto da un diritto chi, all’epoca della pretesa decorrenza dei termini, non aveva riconosciuta la possibilità di esercitare il diritto medesimo.

È necessario, pertanto, rinnovare con forza la richiesta della adozione delle misure qui indicate, al fine della realizzazione della giustizia sociale che doverosamente incombe, oltre a quello della corretta applicazione delle norme e dello spirito delle stesse.

L’attualità della questione, o meglio dell’allarme, è peraltro confermata dai dati oggettivi che seguono, i quali confermano che i lavoratori esclusi dalle misure di sostegno al reddito per effetto di una pura causalità, cui si è inteso soccorrere con una norma incompleta, viziata da una ratio interpretativa erronea, rappresentano un dato tutt’altro che trascurabile, considerato che in ogni caso, un’esclusione come quella in discorso, determinata dalla mera aleatorietà, non può soddisfare, soprattutto chi del “nessuno sarà lasciato indietro” ha fatto una bandiera.

TAB. 1 – Stima delle aziende iscritte al Registro Imprese, dei lavoratori dipendenti attivati dalle neo-iscritte e dei lavoratori dipendenti complessivamente attivati nel periodo 13 luglio-31 ottobre 2020 (val. ass.)

 VAL IN MIGLIAIA
Aziende iscritte al Registro imprese tra 13 luglio e 31 ottobre86,5
Lavoratori dipendenti delle aziende neo-iscritte242,2
Lavoratori avviati tra 13 luglio e 31 ottobre2.527,0

Fonte: Stime Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Movimprese, CICO-Ministero del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Istat.