La bancarotta fraudolenta per distrazione è una delle fattispecie più gravi tra quelle previste dal T.U. fallimentare, oggi codice della crisi e dell’insolvenza (D. lgs. 14/2019). Essa comporta che l’imprenditore, nell’interesse proprio o altrui, disponga dolosamente di beni della società in liquidazione o fallita in modo da sottrarli al patrimonio dei creditori. In questi casi, la tutela dei creditori non può limitarsi al mero accertamento della colpa o del dolo, ma richiede strumenti di intervento patrimoniali: tra questi, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, ovvero il così detto “sequestro per equivalente”.
La sentenza n. 31274 del 18 settembre 2025, sezione penale, della Suprema Corte chiarisce limiti, condizioni e profili di legittimità, specie per quanto riguarda il nesso di derivazione tra la somma sequestrata e il reato, alla luce delle più recenti sezioni unite della Cassazione.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito che
“la confisca del denaro è per equivalente tutte le volte in cui si smarrisce la rintracciabilità fisica del bene: la circostanza che un bene non possa essere rintracciato perché di per sé non marcabile, porta alla conclusione per cui, per effetto della contaminazione del denaro nel patrimonio del reo, il bene perde la sua individualità e l’ablazione ha ad oggetto il suo valore corrispondente: una confisca che attiene al tantundem».
Corollari di queste riflessioni, indicate in via esemplificativa, sono che: «la confisca del denaro è diretta nei casi in cui: – risulti che la somma confiscata sia proprio “quella” derivata dal reato; – si è in presenza di “metamorfosi” del profitto o del prezzo del reato, cioè si sia in presenza di una utilità economica mediata ed indiretta acquisita successivamente al reato (surrogato, reimpiego), ma, in ogni caso, collegata eziologicamente all’illecito e, soprattutto, all’uso del profitto o del prezzo derivante dal reato: occorre la prova che la somma di denaro o il bene utilizzato per il reimpiego siano derivanti dal reato (Sez. U, Focarelli, cit.; Sez. U, Miragliotta, cit.); – sussista la prova, sulla base delle concrete circostanze di tempo e di luogo, che proprio il denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato – versato sul conto sia poi stato prelevato e utilizzato per l’impiego e per l’acquisto di un ulteriore bene ( es. transito immediato della somma, che è versata e prelevata in circostanze di tempo e di fatto dimostrative del fatto che si tratti della stessa somma). La confisca del denaro non è, invece, diretta se ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero, comunque, a questo certamente non riconducibili; in particolare, la confisca di somme giacenti sul conto corrente non è diretta in tutti i casi in cui, attraverso il “tracciamento” degli incrementi patrimoniali in denaro, non sia provato che si tratti di denaro derivante da reato».”
Il fatto e la questione giuridica
Nella vicenda oggetto della pronuncia:
G.S. è indagato per bancarotta patrimoniale per distrazione, in concorso con altri, relativamente a prestazioni professionali fittizie erogate da lui alla società Cxx & Associati S.r.l, già G. S.r.l., poi sottoposta a liquidazione giudiziale.
È stato quantificato un profitto del reato pari a € 619.649, e G.S. risulta beneficiario di somme (tramite bonifici) reputate ingiustificate.
Il Tribunale di Verbania ha disposto il sequestro preventivo di € 78.460, somma trovata in contanti, ritenuta parte del profitto, occultata nel bagagliaio dell’auto dell’indagato.
Il motivo principale del ricorso in Cassazione riguarda il vizio della motivazione sull’elemento del nesso di derivazione fra le somme sequestrate e il reato, requisito essenziale per poter giustificare il sequestro (e, successivamente, la confisca). In particolare, G.S. sostiene che non si fosse dimostrato che la somma trovata in contanti fosse “proprio quella” derivante dalla distrazione, né vi fosse prova che quella somma fosse prelievo di denaro già bonificato alla società.
Normativa e principi giurisprudenziali rilevanti
Codice della crisi e dell’insolvenza (D. lgs. 14/2019) – in particolare gli articoli che riguardano la bancarotta fraudolenta per distrazione e le misure cautelari reali (sequestro, confisca).
Principi elaborati dalle Sezioni Unite:
Sentenza Massini (Sez. U, n. 13783 del 26 settembre 2024, depositata nel 2025): ha ridefinito il concetto di “profitto del reato”, sottolineando che è requisito imprescindibile che vi sia una derivazione dell’utile dall’illecito; nesso che può essere anche indiretto, ma che deve essere concretamente dimostrato.
Precedenti (Lucci, Focarelli, Miragliotta, Gubert) che avevano, in passato, permesso confisca diretta del denaro depositato in conto corrente senza dover dimostrare che fosse proprio il denaro derivato dal reato, fondandosi sulla natura fungibile del denaro e sulla confusione patrimoniale.
Giurisprudenza di legittimità: la Corte ha più volte precisato che il denaro è un bene fungibile, ma la sua fungibilità non può automaticamente esonerare dalla prova del nesso di derivazione quando si tratta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, specie in assenza di una disposizione che consenta la confisca per equivalente in modo generico.
Il principio enunciato dalla Cassazione n. 31274/2025
La Corte, con questa sentenza, afferma che in assenza di una base legale per la confisca di valore (confisca per equivalente) rispetto al reato di bancarotta fraudolenta, non è lecito ritenere che un sequestro di somme possa essere operato “per equivalente”, ovvero in mancanza della prova del nesso concreto di derivazione fra le somme sequestrate e il reato.
In altre parole:
Se non è dimostrato che la somma sequestrata derivi direttamente o indirettamente dal reato, oppure che quella somma sia frutto di un reimpiego immediato del profitto, il sequestro non può reggere come misura per equivalente.
Non basta che la somma sia occultata, né è sufficiente il sospetto o gli indizi: serve una motivazione adeguata che colleghi precisamente il denaro sequestrato all’illecito, con riferimento alle circostanze di tempo, luogo e modalità.
Pertanto, se tale nesso non sussiste, il sequestro deve essere annullato. Nel caso specifico, la Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Verbania con rinvio, chiedendo che si riconsideri la questione alla luce dei principi enunciati.
Implicazioni e limiti del sequestro “per equivalente”
Base legale: non esiste una norma che permette un sequestro preventivo per equivalente “automatico” nei casi di bancarotta fraudolenta, senza che si dimostri la derivazione concreta. Le Sezioni Unite hanno chiarito che non può essere superata la prova del nesso solo invocando la fungibilità del denaro.
Necessità del collegamento specifico: tempo, luogo, modalità (ad esempio il prelievo dal conto corrente, l’occultamento, il reimpiego) devono essere tali da rendere credibile che la somma sequestrata sia la stessa derivata dal reato. È importante la traccia materiale o la ricostruzione credibile mediante documenti, movimenti bancari, etc.
Distanza temporale: quanto maggiore è l’intervallo tra la condotta criminosa e il sequestro/fatto materiale in cui si rinviene la somma, tanto più rigorosa deve essere la motivazione circa il nesso.
Funzione del sequestro: misura cautelare preventiva finalizzata alla successiva confisca del profitto del reato; non è una pena ma strumento cautelare. Deve rispettare garanzie costituzionali (diritto di difesa, ragionevolezza, motivazione) e principi di legalità.
Criticità e possibili sviluppi
La pronuncia evidenzia una tensione tra la esigenza di tutela dei creditori, che chiede strumenti efficaci per recuperare i patrimoni distratti, e il principio della certezza del diritto e del rispetto delle garanzie difensive.
Potrebbe aprirsi la strada ad una normativa più chiara che disciplini specificamente la confisca per equivalente in bancarotta fraudolenta, indicando con precisione quando è possibile prescindere dalla prova materiale del sequestro diretto.
Il metodo interpretativo delle Sezioni Unite Massini, nel ridefinire “profitto” e il “nesso di derivazione”, incide molto su come i giudici di merito dovranno motivare i provvedimenti cautelari reali.
Conclusione
La sentenza Cassazione n. 31274/2025 riafferma con chiarezza che non è ammesso, nel sistema penale italiano, un sequestro preventivo “per equivalente” del denaro nei casi di bancarotta fraudolenta per distrazione in assenza di una base legale per la confisca di valore e della prova del nesso di derivazione fra la somma sequestrata e il reato.
Ciò comporta che i tribunali dovranno, nel giudicare le richieste di sequestro preventivo finalizzate alla confisca del profitto, accertare con precisione le circostanze che permettono di collegare il denaro al reato (modalità di acquisizione, occultamento, prelievo, etc.), e motivare adeguatamente la misura.