La Corte di Cassazione a sezioni unite, sezione penale con la sentenza n. 40797 depositata il 6 ottobre 2023, è stata chiamata a dirimere la questione dell’ esecuzione del sequestro preventivo disposto per reati tributari sui beni rientranti nella massa fallimentare, ha statuito, alla luce dell’art. 317 del D. Lgs. n. 14 del 2019, il principio di diritto secondo cui “… L’avvio della procedura fallimentare non osta all’adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari …”
La vicenda ha riguardato una società in nome collettivo fallita il cui curatore aveva chiesto il dissequestro dei beni rappresentati dalle quote del capitale sociale di una S.r.l. e dell’intera proprietà della porzione di un immobile oggetto di sequestro da parte del G.i.p. nell’ambito del procedimento penale per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il Tribunale rigettava la richiesta di dissequestro. Avverso il provvedimento di rigetto la Curatela fallimentare propose appello cautelare al Tribunale del riesame con ordinanza rigettava la richiesta. La Curatela avverso tale ordinanza proponeva ricorso in cassazione. La Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.
Gli Ermellini, sul presupposto della natura obbligatoria del provvedimento di sequestro preventivo disposto per reati tributari hanno ritenuto che esso prevale sul fallimento.
I giudici di legittimità sul presupposto giuridico che “… l’obbligatorietà della confisca del profitto dei reati tributari comporta la prevalenza del vincolo penalistico rispetto ai diritti incidenti, per effetto della pendenza di una procedura concorsuale, sul patrimonio del soggetto sottoposto alla cautela reale, proprio perché i beni restano nella titolarità del fallito e non “passano” al curatore, essendo quindi necessario sottrarli al primo, non potendosi applicare la deroga del “terzo estraneo” di cui all’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. La finalità del legislatore di ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato non è, pertanto, vanificabile in alcun modo; va aggiunto che, ove si ragionasse diversamente, si verrebbe ad annettere alla procedura concorsuale un effetto di “improcedibilità” e, nel caso di confisca per equivalente, di “estinzione” della sanzione del tutto extravagante rispetto agli specifici casi contemplati dal sistema codicistico. …” hanno ritenuto che la “… soluzione indicata è del resto comune a quella cui perviene anche la giurisprudenza tributaria di legittimità, secondo cui «il carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari, prevista dall’art. 12-bis comma 1, del d.lgs. n.74 del 2000, comporta che il sequestro preventivo ad essa funzionale, benché sopravvenuto rispetto alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, sia opponibile ai creditori, non potendo in contrario invocarsi l’art. 168 l. fall., il quale vieta l’inizio delle azioni cautelari in costanza di procedura, posto che una siffatta inibizione non sussiste per la potestà cautelare che lo Stato esercita, non a tutela del suo credito, bensì nell’interesse alla repressione dei reati» (Sez. 1 civ., n. 24326 del 03/11/2020, Rv. 659654 – 01). Anche in tal sede, infatti, si è evidenziato come i diritti di credito dei terzi non appaiono ricompresi nell’ambito ristretto indicato dall’art. 12-bis, cit., posto che l’unico limite alla confiscabilità è rappresentato dalla “appartenenza” del bene a persona estranea al reato.
Si è poi condivisibilmente aggiunto che se, in materia di reati tributari, il profitto è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale ed il legislatore ha attribuito solo al pagamento del tributo un effetto ostativo rispetto alla confisca ed al sequestro preventivo, valorizzando un’idea di confisca quale misura sussidiaria e post riparatoria (cfr., art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000), la conseguenza che si deve trarre – anche per tal via – è quella della prevalenza assoluta delle esigenze recuperatorie del profitto stesso: non è, infatti, in questione il mero pagamento di un debito tributario (che segue le regole previste dalla legge fallimentare e dal codice della crisi d’impresa), ma l’assicurazione alla mano pubblica del profitto del reato (rispetto al quale detto debito costituisce solo il parametro di quantificazione), ciò che ne preclude l’assimilabilità ai beni suscettibili di distribuzione tra i creditori. …”
Il Supremo consesso “… si è sempre espressa nel senso che la sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito della amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di dichiarazione del fallimento, ma non ne implica il trasferimento alla massa dei creditori, ma, semmai, alla curatela, nel senso, tuttavia, della gestione del patrimonio ai fini di soddisfacimento dei creditori. Detta privazione (il cosiddetto “spossessamento” appunto) non si traduce allora in una perdita della proprietà in capo al fallito e si risolve, invece, nella destinazione della totalità dei beni a soddisfare i creditori, oltre che nell’assoluta insensibilità del patrimonio all’attività svolta dall’imprenditore successivamente alla dichiarazione di fallimento (v. Sez. 2 civ., n. 16853 del 11/08/2005, Rv. 585055 – 01, secondo cui la privazione dell’amministrazione e della disponibilità rlei beni prevista dall’art. 42 r.d. n. 267 del 1942, anche se comunemente definita “spossessamento”, comporta soltanto la presa in consegna dei beni medesimi da parte del curatore, v. inoltre, Sez. 2 civ., n. 17605 del 04/09/2015, Rv. 636403 – 01, secondo cui la redazione dell’inventario da parte del curatore fallimentare, attraverso il quale vengono individuati, elencati, descritti e valutati i beni della massa, non comporta la materiale apprensione delle cose da parte del curatore, il quale ne diviene mero detentore, senza alcuna sottrazione “ope legis” delle stesse al fallito). …”
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