La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18173 depositata il 22 luglio 2020 è intervenuta in tema di iscrizione all’ENASARCO affermando che “in tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., sicché, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO; né tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e solo in mancanza nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio”
La vicenda ha riguardato una società di persona, esercente attività di sub agente di di assicurazione, a cui a seguito di attività di controllo l’ENASARCO otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi previdenziali relativi a subagente. La società avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione innanzi al Tribunale, il quale rigettava l’opposizione. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso alla Corte di Appello. I giudici di secondo grado confermavano la sentenza del Tribunale. Per la cassazione di tale sentenza, la società, ha proposto ricorso la società soccombente con 3 motivi.
Gli Ermellini hanno ritenuto che il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo.
I giudici di legittimità hanno precisato che l’art 343, comma 6, del d.lgs. n. 209 del 2005, che ha affermato la non assoggettabilità all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO degli agenti e dei sub-agenti assicurativi, non ha natura interpretativa ad effetto retroattivo, o valore innovativo solo per il futuro, in quanto è una previsione meramente ricognitiva di un’esclusione già operante al momento della sua entrata in vigore.