La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 16674 depositata il 17 giugno 2024, intervenendo in tema di orario di lavoro e tempo per recarsi sul luogo di lavoro, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… Il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell’orario di lavoro se le relative operazioni si svolgano sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro; ne consegue che – in ipotesi di personale tecnico “on field”, addetto all’installazione e alla manutenzione degli impianti presso le abitazioni e i locali dei clienti, dotato di un terminale aziendale attraverso il quale visualizzare i luoghi degli interventi da compiere, “timbrare” l’orario di inizio del lavoro e ricevere le disposizioni datoriali – sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso” (Cass. n. 37286/2021). …”

La vicenda ha riguardato alcuni lavoratori, dipendenti di una società per azioni, e di svolgere mansioni di tecnico di 4^ livello, addetti agli interventi presso i clienti, e quindi di dovere prelevare l’automezzo aziendale all’inizio di ogni giorno lavorativo, raggiungere la prima sede di lavoro esterna ed infine, concluso l’ultimo intervento, riportare l’automezzo nella sede aziendale. I suddetti dipendenti ricorrevano giudizialmente al fine di ottenere la retribuzione relativa al tempo di viaggio necessario per recarsi dalla sede aziendale al domicilio del primo cliente la mattina e per ritornare alla sede aziendale dopo l’ultimo intervento la sera. Inoltre i dipendenti denunciavano anche parziale nullità dell’ accordo sindacale aziendale nell’ambito di una ristrutturazione dell’orario di lavoro, era stato previsto che il tempo di lavoro iniziasse all’arrivo dei tecnici presso il primo cliente e terminasse alla fine dell’intervento presso l’ultimo cliente, sicché il tempo di viaggio per recarsi al domicilio del cliente e per tornare alla sede aziendale non veniva più retribuito se non nella misura eventualmente eccedente rispetto a 30 minuti al giorno. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, respinse le doglianze dei dipendenti, ritenendo che, pur potendo convenirsi con i ricorrenti circa la nullità della clausola di c.d. franchigia, poiché in contrasto con la nozione di tempo di lavoro, comprensiva di quello necessario a recarsi presso il cliente, in quanto finalizzato all’esecuzione della prestazione lavorativa, nondimeno era mancata l’allegazione e la prova del tempo in concreto impiegato giorno per giorno per recarsi ad iniziare la giornata lavorativa e per rientrare. I lavoratori impugnarono la sentenza di primo grado. La Corte di appello in parziale accoglimento del gravame interposto dai dipendenti, dichiarava la nullità della clausola dell’accordo aziendale, dichiarava il diritto degli appellanti ad essere retribuiti per tutto il tempo necessario per lo spostamento dalla sede aziendale al luogo del primo cliente e per quello di spostamento dal luogo dell’ultimo cliente alla sede aziendale, ma confermava il rigetto della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive. I dipendenti, avverso la sentenza di appello, proponevano ricorso in cassazione fondato su tre motivi. Il datore di lavoro rsisteva con controricorso e a sua volta proponeva ricorso incidentale, affidato a due motivi.

I giudici di legittimità rigettavo il ricorso incidentale; accolsero il secondo motivo del ricorso principale, dichiararono assorbito il primo ed inammissibile il terzo.

Gli Ermellini in via preliminare precisarono che “… L’art. 1419, co. 1, c.c., prevede che la nullità parziale, ossia limitata a singole clausole, si traduca in nullità totale del contratto soltanto se risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Al riguardo questa Corte ha già precisato che “Il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto” (Cass. ord. n. 18794/2023).

(…)

il meccanismo della sostituzione automatica, prevista dall’art. 1339 c.c. e richiamato dall’art. 1419, co. 2, c.c., ha una valenza inderogabile.

Pertanto, da un lato impedisce in radice la possibilità di estendere la nullità parziale di qualche clausola all’intero contratto; dall’altro rende a sua volta nulle eventuali clausole cc.dd. di inscindibilità, sicché la decisione dei giudici d’appello si rivela conforme a diritto.

La sostituzione automatica delle clausole, infatti, opera in un duplice senso: ristabilisce un determinato equilibrio contrattuale secondo una precisa scelta del legislatore che si impone alle parti private in modo inderogabile ed assicura la conservazione del contratto, impedendo al giudice la valutazione (altrimenti possibile) di essenzialità di quella clausola per il consenso di uno o di entrambi i contraenti.  …”

Pertanto, ritenuta la nullità parziale dell’accordo sindacale aziendale, inerente il tempo preparatorio della prestazione lavorativa, che preveda una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso; ne consegue che nei casi in cui il personale addetto agli interventi presso i clienti, rientra nel concetto di orario tutto il lasso temporale compreso tra l’arrivo in azienda per prelevare le attrezzature necessarie e per ricevere le disposizioni datoriali ed il ritorno, al termine delle attività, presso la sede aziendale.