Nel processo tributario ai sensi dell’art. 37 del codice di procedura tributaria, come modificato dal D.Lgs. n. 220 del 220, intitolato “Pubblicazione e comunicazione della sentenza” statuisce che 1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico  nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. 

Il segretario fa risultare l’avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito. “
 
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 3057 depositata il 6 febbraio 2025, intervenendo sugli effetti della comunicazione di avvenuto deposito della sentenza, statuendo il principio di diritto secondo cui il non aver ricevuto la comunicazione del dispositivo della sentenza tributaria non integra, per la parte costituita, gli estremi della “causa non imputabile” del mancato rispetto del termine lungo per impugnare, in quanto essa avrebbe potuto, con un comportamento ordinariamente diligente, e dunque esigibile, venire a conoscenza del deposito della sentenza in tempo per proporre impugnazione
 
Per gli Ermellini la comunicazione del dispositivo della sentenza pubblicata mediante deposito della stessa, nel testo integrale originale, nella segreteria della commissione tributaria, è un preciso obbligo del personale di segreteria … (…)

l’omissione di tale adempimento non comporta alcun riflesso sulla decorrenza del termine lungo per impugnare.

La parte costituita, infatti, ha l’onere di attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa, e tra queste attività vi è senz’altro il deposito della sentenza, dal quale inizia a decorrere in ogni caso il termine lungo per impugnare (ex coeteris, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 36369 del 29/12/2023, Rv. 669883 – 01). “

Per i giudici di piazza Cavour L’omessa o tardiva comunicazione del dispositivo della sentenza, in realtà, può avere delle conseguenze giuridiche a danno del soggetto (funzionario di segreteria) che, dovendo provvedervi, non l’abbia fatto, ma da essa non potrebbe derivare, come pretenderebbe implicitamente il contribuente, che la decorrenza del termine lungo per impugnare rimanga indefinitamente sospesa.

Il termine lungo per impugnare decorre dal deposito della sentenza, sia che ad esso segua la tempestiva comunicazione del dispositivo, sia che tale comunicazione sia intempestiva, rispetto al termine di dieci giorni stabilito dall’art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sia che tale comunicazione sia del tutto omessa.

Ciò non significa che la comunicazione in parola sia un mero “orpello” procedimentale, privo di contenuto; significa che tale comunicazione ha una funzione di “avviso” alla parte costituita che però non vale a sollevarlo dall’onere di verificare, con una ragionevole periodicità dopo che la causa sia stata trattenuta in decisione, se la sentenza sia stata depositata al fine di rispettare il termine lungo per l’impugnazione (cfr. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14746 del 13/06/2017, Rv. 644592 – 01).

In tale ottica, dunque, non può dirsi che, mancata la comunicazione del dispositivo della sentenza e spirato il termine lungo per l’impugnazione, la parte soccombente debba essere automaticamente rimessa in termini per impugnare ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., in quanto l’omessa comunicazione non integra una causa non imputabile che consenta di per sé alla parte di essere rimessa nei termini per impugnare. 

Per il Supremo consesso Il carattere meramente “notiziale” della comunicazione (del dispositivo) della sentenza da parte della segreteria del giudice tributario impone alla parte soccombente di non ritenere che il termine lungo per impugnare per lui non decorra fin quando egli non riceva la comunicazione del dispositivo.

Del resto, l’onere di diligenza richiesto alla parte non è inesigibile, né particolarmente gravoso o sproporzionato, consistendo nel dovere di informarsi con una periodicità accettabile circa l’avvenuta pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa in segreteria.