La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 31719 depositata il 10 dicembre 2024, intervenendo in tema di indennità di mensa, ha ribadito il principio secondo cuinella disciplina dettata dall’art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione – nel senso che il servizio mensa debba considerarsi come retribuzione in natura – da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 15767/2001, n. 3623/1994)”

La vicenda ha riguardato un dipendente, con mansioni di infermiere professionale, di un’azienda ospedaliera pubblica che citava in giudizio la datrice di lavoro per il riconoscimento delle differenze retributive sul trattamento di fine rapporto. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, accoglieva le doglianze del lavoratore. Avverso la decisione del giudice di prime cure l’ospedale proponeva appello. La Corte territoriale accoglieva parzialmente l’appello proposto. L’ospedale, avverso la sentenza di secondo grado, proponeva ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

I giudici di legittimità accoglievano il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione, rigettavano gli altri.

Gli Ermellini hanno ricordato che “le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 3888/1993, hanno escluso che il servizio mensa o l’indennità sostitutiva della stessa abbiano natura ontologicamente retributiva, ribadendo che è rimessa alla fonte legale o contrattuale l’individuazione delle voci da includere nella retribuzione base per il calcolo degli istituti di retribuzione indiretta o differita; si è aggiunto che, a seguito della disciplina dettata dall’art. 6 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, l’indennità sostitutiva della mensa non è computabile a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali, che gli accordi collettivi che stabilivano tale principio, in vigore prima dell’introduzione della nuova legge, sono fatti salvi (anche se in contrasto con disposizioni di legge) nella parte in cui prevedevano limiti e valori convenzionali del servizio mensa e dell’importo della prestazione sostitutiva di esso, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato, che è tuttavia possibile all’autonomia collettiva disporre diversamente, vale a dire includere il valore reale o l’importo della relativa indennità sostitutiva nella base di calcolo di qualsiasi istituto;”