Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione 3 sentenza n. 5519 depositata il 1° ottobre 2019
Finanza locale – Ici – Imu – Pagamento a Comune incompetente – Riversamento a Comune competente – Necessita – Accertamento – Illegittimità
Massima:
E’ illegittimo l’accertamento del Comune cui è dovuta l’Imu, ove l’imposta risulti erroneamente versata dal contribuente a Comune diverso, essendo quest’ultimo tenuto, anche solo sulla base di semplice comunicazione del contribuente contenente gli estremi del versamento e i dati catastali cui questo si riferisce, ad attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 11 ottobre 2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma – sezione 11 – ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente B. M. G. avverso l’avviso di accertamento IMU n. 804 emesso dal Comune di Fiumicino (RM) ai fini di tale tributo afferente all’anno 2012, per la complessiva somma di euro 668,00. Il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto in questione in quanto per un mero errore, lo stesso aveva effettuato il versamento in favore del Comune di Roma in luogo del Comune di Fiumicino (RAI), nei cui confronti sussisteva la reale pretesa impositiva, chiedendo, quindi, il riconoscimento di tale pagamento ed il conseguente storno della somma erroneamente corrisposta.
La Commissione accoglieva il ricorso stabilendo che “Il versamento a Comune incompetente a ricevere le somme è da ritenere validamente eseguito, atteso che il contribuente con semplice istanza ai due enti locali può regolarizzare l’adempimento”.
Di qui l’accoglimento del ricorso con compensazione delle spese di giudizio, avverso al quale ha appellato il Comune di Fiumicino (RM) chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado ed asserendo che “la procedura di riversamento non è necessariamente destinata a concludersi positivamente” e che “il riversamento è subordinato al fatto che non esistano poste di debito a carico del contribuente che il Comune di Roma possa portare in compensatone con l’imposta erroneamente versata “.
In merito, a sostegno delle proprie ragioni, ha presentato controdeduzioni la parte, chiedendo, pertanto, la conferma della sentenza di primo grado.
Tutto ciò premesso, ritengono i Giudici che l’appello del Comune di Fiumicino (RM) non possa trovare accoglimento e che per l’effetto vada confermata la sentenza di primo grado.
Infatti, ricorda lo stesso appellante, l’articolo 1, comma 722 della Legge n. 147/2013 stabilisce che “a decorrere dall’anno di imposta 2012 nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria ad un Comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il Comune che viene a conoscente dell’errato versamento anche a seguito di comunicatone del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicatone il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato i dati catastali dell’immobile a cui sì riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento”.
Nella fattispecie, il contribuente, come risulta in atti e non contestato, ha adempiuto le formalità necessarie previste dal citato articolo. Il Comune di Roma era pertanto tenuto a riversare al Comune di Fiumicino (RM) l’importo indebitamente incassato. L’osservazione dell’appellante circa la possibilità che esistano presso il Comune di Roma poste di debito che impedirebbero il riversamento è meramente ipotetica e, stando agli atti, ciò non ricorre nel caso prospettato.
Conseguentemente, anche in base al principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione e nell’ottica della tutela del contribuente che ha ottemperato ai propri obblighi, non può che riconoscersi la validità dell’adempimento tributario effettuato ad un Organo incompetente secondo quanto d’altronde previsto testualmente dalla normativa di riferimento enunciata in precedenza.
Non resta perciò che respingere l’appello del Comune di Fiumicino (RM) e confermare l’impugnata sentenza.
Alla soccombenza consegue l’obbligo del pagamento delle spese di giudizio a carico del Comune di Fiumicino (RM), liquidate in euro 300,00, oltre oneri se dovuti.
P.Q.M.
respinge l’appello del Comune di Fiumicino (RM). Condanna quest’ultimo al pagamento delle spese di giudizio in favore del contribuente liquidate in euro 300,00, oltre oneri se dovuti.
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