Nel sistema tributario italiano, il visto di conformità costituisce un’attestazione preventiva di correttezza dei dati dichiarativi, rilasciata da professionisti abilitati, finalizzata a garantire la legittimità di operazioni che possono comportare un significativo impatto per l’Erario, come l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta (IVA e altri tributi). Il suo ruolo, disciplinato dall’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 e richiamato dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7 del D.L. n. 78/2009, è quello di creare un filtro di attendibilità prima dell’utilizzo in compensazione del credito IVA oltre specifici limiti quantitativi, senza sostituirsi agli accertamenti ex post dell’Amministrazione finanziaria.

Quando è richiesto il visto di conformità per la compensazione IVA

Per l’anno 2026, con riferimento ai crediti IVA maturati nel 2025 (dichiarazione IVA 2026 e modelli IVA TR infrannuali), l’obbligo di apposizione del visto di conformità si verifica nei seguenti casi:

  1. Compensazione orizzontale dei crediti IVA (con altri tributi o contributi): il visto è obbligatorio quando l’ammontare complessivo annuo del credito da compensare supera la soglia ordinaria di € 5.000.

  2. Compensazione infrannuale (modello IVA TR): in linea con l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e della prassi consolidata, il limite di € 5.000 rappresenta un importo cumulativo annuo per tutte le istanze infrannuali presentate nello stesso anno. Perciò, l’istanza relativa ai primi tre trimestri concorre al limite annuo dei € 5.000 anche se non è seguita da immediato utilizzo in compensazione.

  3. Rimborsi IVA: pur non essendo compensazioni, i rimborsi di credito IVA di importo superiore a € 30.000 richiedono obbligatoriamente visto di conformità o prestazione di garanzia alternativa per poter beneficiare dell’esonero dalla garanzia fideiussoria.

La logica sottostante è quella di bilanciare l’anticipo di vantaggi finanziari per il contribuente con adeguate garanzie di legittimità del credito.

Esoneri dal visto in sede di compensazione

Il legislatore, nell’ambito del processo di semplificazione e premialità fiscale, ha previsto esoneri specifici dall’obbligo del visto di conformità, collegati soprattutto a criteri di affidabilità fiscale o a particolari regimi:

  1. Soggetti con elevati livelli di affidabilità fiscale (regime premiale ISA): per contribuenti che hanno conseguito livelli di affidabilità fiscale elevati, la disciplina premiale consente l’innalzamento delle soglie di esonero dall’obbligo di visto di conformità fino a € 70.000 annui per i crediti IVA da compensare, sia annuali che infrannuali, nonché per i rimborsi.

  2. Concordato Preventivo Biennale (CPB): l’Agenzia delle Entrate, con FAQ di prassi del 2025, ha chiarito che i contribuenti che hanno aderito al CPB possono beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per compensazioni e rimborsi IVA fino a € 70.000 annui, anticipando di un anno l’operatività delle soglie premiali rispetto al regime ISA ordinario. Tale beneficio opera per i crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione.

  3. Crediti inferiori alle soglie ordinarie: naturalmente, qualora l’importo annuo dei crediti IVA sia inferiore o pari a € 5.000, non è richiesto il visto di conformità per poter effettuare la compensazione, con la possibilità di utilizzo libero (senza visto) sin dal primo giorno successivo alla maturazione del credito.

Tali esoneri si applicano a condizione che i requisiti sostanziali del credito (certezza, esigibilità, documentazione) siano soddisfatti e correttamente evidenziati nella dichiarazione.

Soglie quantitative e condizioni di obbligo/esonero

 Soglie ordinarie

  • € 5.000 annui – importo oltre il quale è obbligatorio il visto di conformità sulla dichiarazione ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA (sia annuali che infrannuali).

  • € 30.000 – soglia che attiva l’obbligo del visto o della garanzia fideiussoria per ottenere l’esonero dalla garanzia nei rimborsi IVA.

    Questi parametri sono consolidati nel tempo e richiamati nella prassi operativa dell’Agenzia.

Esoneri e benefici premiali

  • Soggetti ISA affidabili o in regime premiale – con punteggi elevati risultanti dai coefficienti sintetici di affidabilità (ISA) la disciplina premiale può innalzare la soglia di esonero dall’obbligo di visto di conformità fino a € 70.000 annui per compensazioni IVA, come evidenziato nelle istruzioni operative e nei provvedimenti adottati per il modello IVA 2026.

  • Contribuenti aderenti al Concordato Preventivo Biennale (CPB) – secondo chiarimenti dell’Agenzia e prassi integrative, tali soggetti possono beneficiare degli stessi esoneri premiali anche in relazione ai crediti maturati nel biennio successivo all’adesione, con analoghi limiti quantitativi elevati.

Prassi dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito nelle proprie risposte a interpelli e FAQ che:

  • il visto di conformità non è richiesto per compensare crediti infrannuali inferiori o pari a € 5.000 annui, né per le istanze di rimborso inferiori o pari a € 30.000 se non si vuole usufruire dell’esonero dalla garanzia;

  • nel contesto del CPB il beneficio di esonero va calcolato da crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione e non si limita ai soli crediti derivanti dall’annualità d’imposta formale.

  • per i contribuenti ISA, l’indicazione del relativo punteggio nel frontespizio della dichiarazione è condizione necessaria per l’applicazione degli esoneri.

La prassi dell’Agenzia, aggiornata di recente, è coerente con l’obiettivo di favorire semplificazioni procedurali per i contribuenti virtuosi.

Circolari storiche e loro portata attuale

  • Circolare 57/E del 23 dicembre 2009 – fra i primi atti organici dell’Agenzia a disciplinare le modalità di rilascio del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA. Traccia l’iter per intermediari abilitati e gli adempimenti preliminari per poter apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA che contengono credito da utilizzare in compensazione oltre la soglia allora prevista (inizialmente € 15.000). È tuttora citata dalla prassi per i profili procedurali di competenza degli abilitati.

  • Circolari della serie “storica” dell’Agenzia delle Entrate (es. 1/E/2010 e 29/E/2010) – pur anteriori, sono richiamate per i principi generali sulle compensazioni verticali (stessa imposta) e orizzontali (diverse imposte) e sui limiti che attivano l’obbligo del visto di conformità richiesto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Nota pratica: molte prassi operative attuali richiamano i principi di tali circolari, pur non essendo più recentissime, perché l’impianto normativo di base del visto di conformità non ha subito riflessi innovativi sulle soglie dall’ultimo decennio se non tramite interpretazioni e provvedimenti di adeguamento.

Interpelli recenti dell’Agenzia delle Entrate

  • Risposta a interpello n. 190 del 1° ottobre 2024 – conferma che per compensare il credito IVA annuale o trimestrale (modello IVA TR) superiore a € 5.000 annui è necessario il visto di conformità, richiamando espressamente l’art. 10, comma 7 del D.L. n. 78/2009 incluso nel regime del consolidato fiscale nazionale. L’Agenzia precisa, inoltre, che è possibile procedere alla compensazione decorso il termine di dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale della società consolidata.

  • Circolari di studio o risposte formulate in contesti professionali pongono spesso quesiti relativi all’inquadramento del visto di conformità (ad esempio, se sia richiesto solo all’atto dell’effettivo utilizzo o già al momento della richiesta del credito in istanza trimestrale) e l’Amministrazione finanzaria nella circolare dedicata ai crediti infrannuali del modello IVA TR specifica che il visto è necessario già al momento della richiesta infrannuale quando l’importo richiesto in compensazione supera € 5.000 anche se l’utilizzo effettivo non è ancora avvenuto.

  • Altri interpelli e risposte della prassi recente (es. chiarimenti applicativi sui profili di compensazione in contesti particolari come il consolidato fiscale) hanno evidenziato che, per i crediti IVA ceduti in consolidato, il visto può essere richiesto sia sulla dichiarazione delle società cedenti sia su quella della società consolidante secondo la prassi interpretativa esposta dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Giurisprudenza di legittimità: Cassazione e natura giuridica dell’omissione del visto

La Cassazione ha ribadito che l’omissione del visto di conformità, in presenza di un credito IVA certo, documentato e non contestato dall’Amministrazione finanziaria, costituisce violazione formale e non sostanziale; ciò significa che, pur essendo l’obbligo formale previsto dalla norma, l’assenza del visto non preclude automaticamente la spettanza del credito né legittima sempre il recupero automatizzato con sanzioni analoghe a quelle per debito: la violazione è in genere qualificata come formale.

Negli ultimi anni, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di visto di conformità con orientamenti di crescente rilievo:

  • Violazione formale vs sostanziale: con una serie di ordinanze (inclusi i ruoli nn. 7153, 7154 e 7160 del 17 marzo 2025), la Corte ha ribadito che l’omessa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA, in presenza di un credito certo, documentato e non contestato dall’Amministrazione finanziaria, configura una violazione meramente formale. In tale ipotesi, l’assenza del visto non preclude il diritto alla compensazione del credito né legittima automaticamente il recupero d’ufficio o l’irrogazione di sanzioni analoghe a quelle per l’omesso versamento, purché la sussistenza e la spettanza del credito siano incontestate.

  • Tale orientamento si colloca in continuità con precedenti massime (Cass. nn. 14158/2018, 5289/2020, 25736/2022), evidenziando il principio della preminenza della sostanza sulla forma, secondo cui la carenza del visto non arreca un pregiudizio sostanziale all’interesse erariale se il credito è incontestato.

Al contrario, visto di conformità apposto da soggetto non abilitato resta fonte di irregolarità formale e può comportare conseguenze sanzionatorie, indipendentemente dalla sostanza del credito, perché viola i requisiti di competenza professionale previsti dalla disciplina.

È opportuno sottolineare che questo approccio non significa l’abolizione dell’obbligo del visto: piuttosto, la sua omissione può non essere giudicata idonea, di per sé, a far decadere il diritto alla compensazione, specie laddove risulti pacifica la legittimità del credito e non siano ravvisabili profili di frode o simulazione.

Responsabilità e regime sanzionatorio del professionista che appone il visto di conformità

L’apposizione del visto di conformità comporta una responsabilità diretta in capo al professionista abilitato, distinta e autonoma rispetto a quella del contribuente, circoscritta alla correttezza dei controlli formali richiesti dalla normativa. In caso di visto infedele, ossia apposto in assenza dei presupposti richiesti o senza l’effettuazione dei controlli minimi prescritti, trova applicazione l’art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997.

La norma prevede una sanzione amministrativa da € 258 a € 2.582 per ciascun visto infedele, ferma restando la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di disporre, nei casi più gravi o reiterati, la sospensione o la revoca dell’abilitazione all’apposizione del visto. La sanzione colpisce il professionista indipendentemente dall’effettivo recupero del credito nei confronti del contribuente, trattandosi di un illecito proprio legato alla funzione certificativa esercitata.

È tuttavia consolidato, anche in base alla prassi dell’Amministrazione finanziaria, che la responsabilità del professionista non si estende al merito sostanziale del credito IVA, ma resta limitata alla verifica documentale e alla coerenza formale dei dati esposti in dichiarazione (registri IVA, liquidazioni periodiche, versamenti, corrispondenza tra contabilità e dichiarazione). Ne consegue che non integra visto infedele la successiva contestazione del credito da parte dell’Ufficio per ragioni interpretative o valutazioni giuridiche non immediatamente evincibili dalla documentazione contabile.

Resta inoltre fermo che il professionista non risponde in solido del tributo o delle sanzioni irrogate al contribuente, salvo ipotesi patologiche di concorso nella violazione o di partecipazione a condotte fraudolente. In questo senso, la funzione del visto di conformità si configura come controllo di affidabilità formale ex ante, e non come garanzia assoluta della spettanza sostanziale del credito.

Infine, assume rilievo centrale la polizza assicurativa obbligatoria, che deve essere adeguata al numero dei visti rilasciati e ai potenziali rischi connessi: l’inadeguatezza o l’assenza di copertura assicurativa può costituire motivo autonomo di contestazione e di inibizione all’esercizio dell’attività di certificazione.

La responsabilità del professionista può tuttavia estendersi oltre il piano amministrativo qualora emerga un concorso nella violazione tributaria, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997, ovvero una partecipazione dolosa alle condotte illecite del contribuente. In tali ipotesi, accertata la consapevole cooperazione nell’illecito, può configurarsi anche un concorso nel reato tributario, con rilevanza penale ai sensi dell’art. 110 c.p., restando esclusa ogni automatica imputazione in assenza di dolo o di consapevole contributo causale.

La responsabilità solidale per tributi e sanzioni:

  • può sorgere solo in presenza di concorso nella violazione (art. 9 D.Lgs. 472/1997),

  • oppure in ipotesi di condotta fraudolenta o partecipazione attiva all’illecito.

Conclusioni e profili operativi

Per l’anno d’imposta 2025 e le relative compensazioni IVA del 2026, l’operatività delle regole sul visto di conformità per la compensazione richiede attenzione a:

  • verificare se l’importo annuo del credito supera le soglie ordinarie di € 5.000 (compensazione) e € 30.000 (rimborsi senza garanzia);

  • valutare la possibile applicazione di esoneri premiali (ISA o CPB) che innalzano le soglie fino a € 70.000;

  • indicare correttamente nella dichiarazione le condizioni che legittimano l’esonero;

  • tenere presente che, in linea con recenti decisioni della Cassazione, l’omissione del visto non è sempre causa di esclusione della compensazione quando non comporta effetti sostanziali sulla spettanza del credito.

In conclusione, la disciplina del visto di conformità per la compensazione dell’IVA è un ambito in cui si intrecciano rigore procedurale, incentivi premiali e, soprattutto, l’equilibrio tra forma e sostanza sostanziale, con prassi e giurisprudenza che, specie nel 2025-2026, tendono a valorizzare la legittimità sostanziale del credito IVA al di là della mera formalità del visto.

Checklist operativa – Visto di conformità e compensazione IVA (2026)

FASE 1 – Individuazione del credito IVA

☐ Verificare origine del credito

  • ☐ IVA annuale (dichiarazione IVA 2026)

  • ☐ IVA infrannuale (modello IVA TR)

☐ Verificare periodo di maturazione

  • ☐ Credito maturato nel 2025

  • ☐ Compensazione prevista nel 2026

☐ Verificare tipologia di utilizzo

  • ☐ Compensazione verticale (IVA su IVA → no visto)

  • ☐ Compensazione orizzontale (IVA con altri tributi/contributi → verifica soglie)

FASE 2 – Verifica delle soglie quantitative

☐ Calcolare credito IVA complessivo annuo da compensare

Attenzione: sommare tutte le compensazioni effettuate o programmate nell’anno, comprese quelle da IVA TR

☐ Il credito supera € 5.000 annui?

  • ☐ NO → Visto non richiesto

  • ☐ SÌ → procedere alla fase successiva

☐ Per rimborsi IVA: l’importo supera € 30.000?

  • ☐ NO → rimborso senza visto

  • ☐ SÌ → visto necessario (o garanzia)

FASE 3 – Verifica di eventuali esoneri dal visto

☐ Il contribuente beneficia del regime premiale ISA?

  • ☐ Punteggio ISA idoneo indicato in dichiarazione

  • ☐ Soglia di esonero elevata fino a € 70.000 annui

☐ Il contribuente ha aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB)?

  • ☐ Verificare annualità di adesione

  • ☐ Crediti maturati nel biennio agevolato

  • ☐ Applicazione soglia esonero fino a € 70.000

☐ In presenza di esonero:

  • ☐ Corretta indicazione nel frontespizio dichiarazione

  • ☐ Coerenza con istruzioni e prassi Agenzia Entrate

 In assenza di indicazione formale in dichiarazione, l’esonero non opera, anche se i requisiti sostanziali sussistono.

FASE 4 – Tempistiche e modalità di utilizzo

☐ Dichiarazione IVA presentata?

  • ☐ SÌ → verificare decorrenza compensazione

  • ☐ NO → compensazione non ammessa oltre € 5.000

☐ Decorso il termine di 10 giorni dalla presentazione?

  • ☐ SÌ → compensazione possibile

  • ☐ NO → attendere

☐ Compensazione effettuata esclusivamente tramite F24 telematico

  • ☐ Canali Entratel/Fisconline

FASE 5 – Apposizione del visto di conformità (se dovuto)

☐ Il visto è effettivamente necessario?

  • ☐ Superamento soglia

  • ☐ Assenza di esoneri

☐ Professionista abilitato:

  • ☐ Iscritto agli elenchi ex art. 35 D.Lgs. 241/1997

  • ☐ Polizza assicurativa valida e congrua

☐ Controlli minimi effettuati dal soggetto che appone il visto:

  • ☐ Esistenza del credito

  • ☐ Regolare tenuta delle scritture IVA

  • ☐ Coerenza tra dichiarazione e documentazione contabile

☐ Visto apposto correttamente su:

  • ☐ Dichiarazione IVA annuale

  • ☐ Modello IVA TR (se infrannuale)

FASE 6 – Controllo del rischio sanzionatorio

☐ In caso di mancanza del visto:

  • ☐ Verificare se il credito è sostanzialmente spettante

  • ☐ Documentazione integra e coerente

☐ Tenere conto della giurisprudenza di Cassazione:

  • ☐ Omissione del visto = violazione formale, se il credito è certo

  • ☐ Non automatica decadenza dal diritto alla compensazione

  • ☐ Rischio sanzioni ridotto in assenza di frode o abuso

☐ Caso distinto:

  • ☐ Visto apposto da soggetto non abilitato → irregolarità rilevante

FASE 7 – Archiviazione e tracciabilità

☐ Conservare:

  • ☐ Dichiarazioni e modelli IVA TR

  • ☐ Prospetti di calcolo del credito

  • ☐ Documentazione contabile di supporto

  • ☐ Copia della polizza del professionista che ha apposto il visto

☐ Annotare in fascicolo:

  • ☐ Motivazione dell’obbligo o dell’esonero dal visto

  • ☐ Riferimenti normativi e di prassi applicati

CHECK FINALE DI SICUREZZA

☐ Soglie verificate

☐ Esoneri correttamente applicati

☐ Visto presente quando dovuto

☐ Tempistiche rispettate

☐ Documentazione difendibile in caso di controllo