La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4587 del 22 febbraio 2017 intervenendo in tema di iscrizione ipotecaria effettuate dall’Agente per la riscossione ha statuito l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale a prescindere se esista una disposizione che lo affermi, precisando che attualmente la norma che prevede tale obbligo e stata istituita dal decreto legge 70/2011 con cui è stato istituito l’obbligo della notifica al proprietario dell’immobile della preventiva comunicazione con cui viene avvisato che, non pagando entro 30 giorni, l’agente procederà alla iscrizione ipotecaria.
La vicenda ha visto protagonista un contribuente a cui veniva notificato l’avviso di iscrizione di ipoteca disposto da Equitalia emesso per il mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento. Il contriuente impugnava tale comunicazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale lamentando che l’avviso non era stato preceduto dalla notifica dell’intimazione ad adempiere, lo stesso doveva considerarsi illegittimo ai sensi dell’art. 50, D.P.R. n. 602/1973. I giudici della CTP accogliendo le motivazioni del ricorrente dichiarava illegittimo l’operato dell’Agente per la mancata prova della notifica delle cartelle e degli atti prodromici all’iscrizione dell’ipoteca stessa. Equitalia impugnava la decisione di primo grado con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che ribaltando la sentenza impugnata ritenendo non applicabile la la garanzia prevista dall’art 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973.
la società contribuente propone ricorso per cassazione con undici motivi ed in particolare insisteva sula nullità dell’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione senza preventiva comunicazione e lamentando che così non era stato posto nelle condizioni di poter far valere preventivamente le proprie ragioni.
Gli Ermellini accolgono il ricorso della società contribuente pur evidenziando la presenza di due sentenze a Sezioni Unite, in apparente contraddittorietà, e scegliendo di privilegiare il principio statuito dalla prima sentenza emessa dalle SS.UU.
L’orientamento favorito dalla sentenza in commento è rappresentato dal principio di diritto stabilito dalla sentenza 19667/2014 che decidendo su un analoga vicenda a quella in questione e che ha sostanzialmente avallato l’esistenza di un principio generale di ordine procedimentale che richiede, l’applicazione diretta delle garanzie derivanti dal trattato UE, che il contribuente contro cui deve essere adottato un provvedimento lesivo dei propri interessi debba essere sentito e possa formulare le proprie osservazioni. A pena di nullità dell’atto emesso senza il rispetto delle predette garanzie.
Dall’altro la sentenza 24823/2015 che, smentendo tutto il precedente orientamento degli ultimi anni sia delle Sezioni Unite (cfr. anche 18184/2013) che della Corte Costituzionale (132/2015), ha negato l’esistenza di un principio generale non scritto nel diritto interno che imponga l’obbligo del contraddittorio preventivo tributario, limitandone la portata solo ai tributi amministrati dall’Unione
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