La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 1877 depositata il 16 gennaio 2024, intervenendo in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, ha riaffermato il principio, discostandosi dall’orientamento prevalente, secondo cui “… in tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato, eseguito su conto corrente cointestato all’indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall’indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti da rimesse operate dal terzo (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 1 luglio 2020, n. 19766) …”
La vicenda ha riguardato il coniuge di una persona accusata del reato di cui all’art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della S. Sri, indicato, nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi di reddito documentati con fatture relative ad operazioni inesistenti. Il GIP disponeva, con decreto di sequestro preventivo, l’apposizione del vincolo sulle somme di denaro su un conto corrente cointestato sia all’imputato che al coniuge. Il coniuge dell’imputato ricorreva al Tribunale del riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo. Il Tribunale adito con ordinanza respingeva il ricorso del coniuge dell’imputato. In particolare il Tribunale osservava che gli argomenti impugnatori dedotti dalla ricorrente a sostegno del proprio ricorso non avevano pregio in quanto le poste attive del conto corrente in discorso non erano alimentate solamente dalle rimesse derivanti dall’accredito della pensione versata alla ricorrente ma si trattava, per la più ampia parte, di versamenti ripetuti di somme di danaro rivenienti dalla società di cui il marito era legale rappresentante, altresì, osservava che, essendo costituito da somme di danaro l’oggetto del sequestro, stante la loro natura fungibile, doveva intendersi finalizzato alla confisca diretta, per cui non avevano pregio le eventuali contestazione in ordine alla pertinenza dei beni sequestrati rispetto al reato in contestazione. Avverso tale decisione la ricorrente ha interposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale.
Per il Supremo consesso “… pur essendo ben vero che, sulla base di un tradizionale orientamento, ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter cod. pen. della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, la misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilità dell’indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 31 maggio 2019, n. 24432; Corte di cassazione, Sezione II penale, 21 luglio 2017, n. 36175), non può non segnalarsi come siffatta indicazione giurisprudenziale (…) debba, necessariamente e convenientemente, coniugarsi con la normativa, dettata in materia di processo esecutivo civile ma ritenuta rilevante ed applicabile anche in sede penale, la quale pone dei limiti alla ablazione forzosa dei trattamenti pensionistici (in tale senso, per tutte: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 7 luglio 2022, n. 26252, la quale ha stabilito che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato). …”
In altri termini, per i giudici di piazza Cavour, in caso di sequestro preventivo di somme su un conto corrente cointestato, trovano applicazione le disposizioni previste dal processo civile esecutivo sui limiti di impignorabilità delle somme percepite a titolo di stipendio, salario o altre indennità.
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