La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30364 depositata il 21 novembre 2019 intervenendo in tema avviso di accertamento per maggior reddito d’impresa ha riaffermato che “in tema di imposte sui redditi d’impresa, per la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, occorre avere riguardo alla differenza fra il prezzo di cessione e quello di acquisto, e non, come per l’imposta di registro, al valore di mercato del bene, essendo i principi relativi alla determinazione del valore di un bene, che viene trasferito, diversi a seconda dell’imposta da applicare”
La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificato un avviso di accertamento rideterminando i prezzi di vendita degli immobili, alla stregua delle fatture di vendita, dei contratti notarili, dei dati catastali, muovendo dai dati dell’Osservatorio del Mercato Mobiliare (OMI). Avverso tale atto impositivo la contribuente proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolsero le doglianze della ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della CTP proponendo ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello riformarono la sentenza impugnata. La società contribuente impugnava la decisione della CTR con ricorso in cassazione fondato su sei motivi.
Gli Ermellini accolgono le doglianze della società precisando, inoltre, che “in presenza di contabilità formalmente regolare, per procedere all’accertamento previsto dall’art. 39, primo comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le valutazioni effettuate dall’UTE non sono sufficienti per giustificare una rettifica in contrasto con le risultanze contabili, ma possono essere vagliate nel contesto della situazione contabile ed economica dell’impresa, e, ove concorrano con altre indicazioni documentali o presuntive gravi, precise e concordanti (quali l’assoluta sproporzione tra corrispettivo dichiarato e il valore di mercato dell’immobile), costituire elementi validi per la determinazione dei redditi da accertare”
Inoltre i giudici di legittimità hanno evidenziato che “la l. n. 88 del 2009 (comunitaria 2008), ha eliminato – con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto unionale – la stima basata sul valore normale nelle transazioni immobiliari” eliminando la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi. Per cui, per i giudici del palazzaccio, “l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti”.
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