La Commissione Tributaria Regionale di Roma sezione 16 con la sentenza n. 1794 del 2017  intervenendo in tema di accesso, degli organi di controllo, finalizzato alla verifica nei locali utilizzati dagli enti non commerciali, in base alla normativa vigente prima della modifica introdotte dal D.L. n. 16 del 2012 convertito con la legge n. 44 del 2012, ha affermata che è illegittimo l’avviso di accertamento basato su elementi acquisiti nel corso di un accesso eseguito nei locali utilizzati da un’Associazione culturale senza l’autorizzazione del procuratore della Repubblica.

La vicenda ha riguardato un’Associazione culturale ed alcuni dei suoi soci a cui l’Amministrazione finanziaria notificava un avvviso di accertamento poiché ha ritenuto che l’ente svolgesse un’attività commerciale in luogo di quella di tipo associativo senza fine di lucro recuperando. Avverso tale atto veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale,  i cui giudici respingono il ricorso del contribuente ritenendo corretto l’operato dell’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso proposto dal contribuente avverso la decisione di prime cure alla Commissione Tributaria Regionale viene accolto dai giudici di appello che in riforma della sentenza impugnata hanno ritenuto l’illegittimità del recupero a tassazione, per violazione dell’articolo 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 nel testo ratione temporis vigente, perché l’Amministrazione Finanziaria ha eseguito l’accesso presso la sede dell’Associazione senza farsi autorizzare dalla Procura della Repubblica.

Per i giudici distrettuali la sentenza di primo grado ha errato nel respingere il ricorso del contribuente senza tenere conto che, per effettuare l’accesso presso i locali di un Ente non commerciale, prima del 2012, era necessaria l’autorizzazione della Procura.

L’articolo 52 del D.P.R. n. 633/72, nel testo applicabile alla fattispecie, impone ai verificatori di munirsi dell’autorizzazione del procuratore della Repubblica ai fini dell’accesso nel domicilio privato e nei locali destinati ad attività diverse da quella commerciale, agricola, artistica e professionale.

I giudici della CTR richiamano il principio di diritto, statuito dalla Corte Suprema, secondo cui “il Giudice tributario, in assenza dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non possa utilizzare la documentazione acquisita nel corso dell’accesso domiciliare illegittimo (documentazione che, in quanto tale, non poteva essere acquisita mediante tale accesso), detta inutilizzabilità non abbisogna di un’espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola generale secondo cui l’assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola”(cfr. Cass. n. 11672/2013).

La Cassazione ha precisato che il difetto di autorizzazione del Procuratore della Repubblica va considerato “vizio d’invalidità del procedimento amministrativo idoneo a determinare l’annullamento per illegittimità derivata” (Cass. n. 631/2012).

Pertanto alla luce dei principi di diritto della Cassazione i Giudici d’appello affermano che la CTP “ha palesemente errato l’impugnata sentenza che, nel respingere il ricorso ha richiamato una giurisprudenza del 2001 assolutamente superata dalle successive pronunce sopra indicate. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere accolto e l’impugnata sentenza riformata.”

Attualmente per gli accessi nelle sedi degli Enti non commerciali non è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Dal 2 marzo 2012 le sedi di tale tipologia di Enti non sono più assimilate a dimore di privati cittadini (che sono ispezionabili solo previo rilascio dell’autorizzazione da parte della Procura).

Ciò si deve al Decreto c.d. “Semplificazioni” che ha modificato il comma 1 dell’articolo 52 del D.P.R. n. 633/72, estendendo le tipologie di locali presso cui l’accesso da parte degli organi verificatori può essere effettuato senza l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. La norma ora stabilisce: “Gli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso di ‘impiegati dell’Amministrazione Finanziaria nei locali destinati all’esercizio d’attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli Enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti d’apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’Ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.”