La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8049 del 29 marzo 2017 intervenendo in tema di procedure esecutive ha affermato che il fermo amministrativo eseguito da un ufficio di Equitalia diverso da quello del luogo di residenza del contribuente è illegittimo.
La vicenda ha riguardato un contribuente, a cui a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento, Equitalia procedeva alla iscrizione del fermo amministrativo della sua autovettura. Avverso tale atto il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano la doglianza riguardante la illegittimità dell’iscrizione del fermo per incompetenza territoriale del concessionario. L’Agente della riscossione proponeva ricorso in Commissione Tributaria Regionale i cui giudici confermavano la sentenza dei giudici di
Equitalia Sud spa propone ricorso per cassazione basato quattro motivi
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso dell’Agente della riscossione a seguito di un’accurata ricostruzione della normativa di riferimento. Il servizio di riscossione dei tributi è stata riformata dal D.L. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005, entrata in vigore il 3.10.2005. I giudici della Corte Suprema evidenziano che il servizio nazionale di riscossione era affidato a un concessionario, mediante procedura a evidenza pubblica; mentre, a decorrere dal 1.10.2006, l’art. 3 del D.L. n. 203 cit. ha disposto l’eliminazione del previgente sistema di riscossione, attribuendo l’attività di riscossione all’Agenzia delle Entrate che la esercita tramite apposite società (Riscossione S.p.a. e poi Equitalia S.p.a.).
Pertanto il D.L. n. 203 del 2005, ridisciplinando il servizio nazionale di riscossione, ha previsto un’organizzazione articolata di Riscossione S.p.A. (successivamente Equitalia S.p.A.), che esercita l’attività di riscossione dei tributi anche attraverso le ex società concessionarie del servizio nazionale di riscossione (denominate Agenti) delle quali abbia acquistato una quota inferiore al 51% del capitale.
Per i giudici di legittimità “la riforma non ha determinato la modifica della competenza territoriale degli Uffici distrettuali. Ogni atto impositivo deve essere emesso dall’organo territorialmente competente. La competenza territoriale dell’Ufficio finanziario è individuata dall’art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. […]. Ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso contrario la competenza territoriale dell’Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio (Sez. 6-5- ord. n. 21290 del 2015). Ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 (come modificato dall’art. 1 della legge n. 311/2004) l’Ufficio accertatore ‘forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano’, così come l’art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 dispone che ‘l’Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce’.”
Pertanto per i giudici del palazzaccio la CTR ha fatto corretta applicazione di questi principi, laddove ha statuito l’illegittimità del provvedimento di fermo in questione.
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