La Corte di Cassazione sentenza n. 29090 depositata l’11 novembre 2019 intervenendo in tema di proporzionalità della sanzione del  licenziamento ha riaffermato che “in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza, spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all’assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo. Anche qualora si riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – il giudice è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità”

La vicenda ha riguardato un lavoratore dipendente il quale veniva licenziato a seguito di un diverbio con collega degenerato in una colluttazione. Il dipendente impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale. Il giudice adito riteneva illegittimo il licenziamento perché sproporzionato. La società datrice di lavoro proponeva appello. I giudici della Corte di Appello nel confermare la decisione impugnata condannava la società al pagamento di una indennità risarcitoria quantificata in 24 mensilità. Per i giudici di appello il lavoratore licenziato aveva utilizzato modi non consoni con il suo livello di inquadramento nella qualifica di quadro. Ha escluso che la vicenda configurasse una vera e propria rissa ed ha ritenuto che fosse configurabile, piuttosto, un diverbio litigioso sfociato in vie di fatto.

Avverso la decisione di secondo grado la società datrice di lavoro proponeva ricorso in cassazione fondata su due motivi.

Gli Ermellini rigettano il ricorso della società puntualizzando che “in tema di valutazione della proporzionalità della sanzione che è affidata al giudice di merito”  e che il giudice di merito “è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità”.

Inoltre i giudici di legittimità precisano che pur risultando il licenziamento sproporzionato esso non è tale da ammettere il lavoratore alla reintegra. Poiché dopo la riforma dell’art. 18 della legge n. 300/1970 la tutela reale per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del D.L.vo n. 23/2015, si applica soltanto laddove il giudice accerti che non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo per insussistenza del fatto contestato o perché lo stesso fatto è sanzionato dal CCNL o dal codice disciplinare applicabile con una sanzione meno grave del recesso.