La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 18063 depositata il 3 luglio 2025, intervenendo in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore che fruisce dei benefici della legge 104/1992, ha riaffermato il principio secondo cui prima di adottare un provvedimento di licenziamento “secondo il novellato art. 2103, 2° comma c.c. il datore è obbligato a ricollocare il lavoratore anche in mansioni inferiori tenuto conto della organizzazione aziendale vigente al momento del licenziamento e della capacità professionale del lavoratore (Cass. n. 17036/2024).
Inoltre, quando il lavoratore fruisca della legge n. 104/1992, il repêchage deve essere pure effettuato in modo particolarmente pregnante (Cass. n. 13934/2024) nel rispetto di buona fede e correttezza e del bilanciamento sotteso alla disciplina di sostegno degli invalidi che richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà (Cass. n. 23857 del 2017); spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del lavoratore e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte (v. Cass. n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012). “
La vicenda ha riguardato un dipendente beneficiario della legge n. 104/1992 a cui la società datrice di lavoro aveva comunicato il licenziamento per g.m.o.. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, annullava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al dipendente per non aver tenuto conto dell’esigenze del lavoratore titolare dei benefici di cui alla l.104/92 ai fini dell’assistenza alla moglie gravemente invalida, in particolare nel prospettare la sua ricollocazione in un orario diverso da quello c.d. a ciclo continuo-semicontinuo sempre goduto dal lavoratore nei vent’anni di rapporto. La societa datrice di lavoro impugnava la decisione. I giudici di appello accoglievano il reclamo della datrice di lavoro. Il dipendente impugnava la sentenza di appello proponendo ricorso per cassazione con cinque motivi.
I giudici di legittimità accoglievano il primo ed il quarto motivo di ricorso, dichiaravano assorbiti gli altri.
Gli Ermellini, preliminarmente, hanno ricordato che “l’onere del reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo, è stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità sulla base del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una extrema ratio; ed esso trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro ( artt. 4,35 e 41,2 comma Cost.) che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore (Cass. n. 24882/2017). Pertanto la giustificazione del recesso fondato su un motivo oggettivo inerente all’interesse dell’impresa è necessario sia integrata dall’impossibilità di impiegare convenientemente il dipendente da licenziare in un altro posto di lavoro.
Tali presupposti si raccordano tutti all’effettività ed alla genuinità della scelta organizzativa del datore di lavoro, quale presidio atto a garantire che il licenziamento rappresenti «pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio», come afferma la Corte Cost. n. 59/2021.”
I giudici di piazza Cavour hanno precisato che “ove la collocazione alternativa al licenziamento – esistente in azienda – comporti l’assegnazione a mansioni inferiori, il datore è tenuto a prospettare al lavoratore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore (cfr. Cass. n. 10018 del 2016; v. pure Cass. n. 23698 del 2015; Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del 2019, 2739 del 2024).
(…)
l’impossibilità di collocare altrove il lavoratore completa la valutazione sul “fatto” che sorregge la decisione di recesso, la cui insussistenza determina, nel regime della legge n. 92 del 2012, l’operare della tutela reintegratoria ex art. 18, commi 7 e 4, St. Lav. (Cass. nn. 30143/2023;31451/2023, 35496/22, 34049/22, 33341/22).
Con la recente sentenza n. 128/2024 la Corte Cost. ha inoltre affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.“