La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 22455 depositata l’ 8 agosto 2024, intervenendo in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha ribadito il principio secondo cui “… laddove,[…], la contrattazione collettiva non contenga un’espressa previsione in tal senso, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell’imminente superamento del periodo di comporto; ma ha concluso tuttavia che nel caso di specie un tale adempimento fosse, invece, necessario per correggere le indicazioni erronee e fuorvianti che lo stesso datore di lavoro aveva fornito al lavoratore nei prospetti presenze allegati alle buste paga e quindi per eliminare quel ragionevole affidamento ingenerato nel lavoratore dal precedente e reiterato comportamento datoriale (v. in tal senso in extenso tra la pag. 8 e la pag. 9 della sua sentenza). …”
La vicenda ha riguardato un dipendente di una società per azioni, in amministrazione straordinaria, a cui veniva notificato il licenziamento per superamento del comporto. Il lavoratore impugnava giudizialmente l’atto espulsivo. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, sia nella fase sommaria del procedimento ex fege n. 92/2012 che in quella successiva respingeva la domanda del lavoratore di dichiarare l’illegittimità del licenziamento, con conseguenti annullamento del provvedimento, reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento dei danni. Avvero della decisione del Tribunale veniva proposto, dal dipendente, appello. La Corte territoriale in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava illegittimo tale licenziamento e lo annullava; ordinava alla società suddetta di procedere all’immediata reintegrazione del reclamante nel posto di lavoro, con adibizione alle stesse mansioni svolte all’atto del licenziamento o ad altre equivalenti; dichiarava che il ricorrente aveva diritto al risarcimento dei danni. La società datrice di lavoro, avverso la sentenza di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità dichiaravano inammissibile il ricorso della società.
Gli Ermellini hanno, quindi, precisato che è illegittimo il licenziamento per superamento del comporto irrogato al dipendente indotto in errore dai prospetti presenze, allegati alle buste paga, riportanti un numero di assenze per malattia di molto inferiori rispetto a quelli reali. In quanto pur se il lavoratore può verificare autonomamente il numero effettivo di assenze per malattia (anche accedendo al portale web dell’INPS), il comportamento del datore di lavoro non può, con notizie inesatte, essere considerato conforme a buona fede e correttezza.