La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 12688 depositata il 9 maggio 2024, intervenendo in tema di licenziamento nel pubblico impiego per segnalazioni del whistleblower ha statuito il principio secondo cui “… (Cass. n. 14093 del 2023), la segnalazione ex 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (cd. “whistleblowing”) sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare di cui alla norma invocata (al riguardo, vedi anche: Corte EDU, Grande Camera, Halet c. Lussemburgo del 14 febbraio 2023). …”
La vicenda ha riguardato un dirigente di una società azienda speciale napoletana operante nel settore della gestione del servizio idrico, a cui veniva comunicato il licenziamento in tronco per non avere curato l’impugnativa di un avviso di accertamento. Il Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, raccolte le dichiarazioni di due testi, all’esito della fase sommaria, ritenendo la sussistenza di giusta causa, rigettava il ricorso. Seguiva rituale opposizione ove venivano riproposti i motivi già spiegati in fase sommaria: 1) natura ritorsiva del licenziamento a causa di suoi precedenti rapporti all’ANAC e alla Procura della Corte dei Conti della Campania ove denunciava presunte irregolarità riferibili al vertice aziendale; 2) tardiva conoscenza dell’avviso di accertamento oggetto della contestazione disciplinare; 3) assenza di competenza funzionale e di valore a fronte di un contenzioso di simile portata. Il giudice rigettava l’opposizione. Avverso la decisione di primo grado il dipendente proponeva appello. La Corte di Assisi ritenne sussistente la giusta causa del licenziamento del dirigente per essere venuto meno il rapporto fiduciario e la sussistenza di una causa giustificativa del licenziamento rendesse superfluo l’esame del carattere ritorsivo dello stesso. Il dipendente, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità accoglievano il ricorso principale per quanto di ragione, assorbito il ricorso incidentale.
Gli Ermellini evidenziano che se risulta corretto che “… in tema di licenziamento ritorsivo, il motivo illecito, determinante ed esclusivo, richiede il previo accertamento dell’insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (cfr. Cass. n. 9468 del 2019; Cass. n. 6838 del 2023) (…) la Corte territoriale non abbia correttamente sorvolato sull’accertamento della violazione dell’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001 e dei previsti obblighi di protezione, trincerandosi sulla ritenuta sussistenza di una giusta causa, come detto, oggetto dei suddetti fondati rilievi. …”
Il Supremo consesso ribadisce che “… l’allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare l’illiceità del motivo unico e determinante (l’intento ritorsivo) che si cela dietro il negozio di recesso (Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 23149 del 2016; Cass. n. 26035 del 2018; Cass. n. 28399 del 2022; Cass. n. 3548 del 2023). È stato altresì precisato che in tema di licenziamento ritorsivo, l’accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l’intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, essendo da escludere ogni giudizio comparativo fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 21465 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 6838 del 2023 cit.). …”