La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 2761 depositata il 30 gennaio 2024, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha statuito che è illegittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa per violazione dell’orario di lavoro quando la prestazione lavorativa viene svolta da remoto, in particolare in quei casi in cui le mansioni affidate non richiedano la presenza fisica. Per cui al fine di esercitare il recesso per giusta causa il datore deve dimostrare che l’interessato abbia dedicato il proprio tempo ad attività incompatibili con quelle lavorative in modo da fa venir meno il proprio apporto di risultato oppure quando riesce a dimostrare che il suo tempo sia stato dedicato ad altre attività, non compatibili con quelle lavorative, in misura tale da escludere la prestazione oraria.
La vicenda ha riguardato una dipendente, con mansioni di supervisione e controlli dei cantieri , di una cooperativa a cui veniva notificato il licenziamento disciplinare per giusta causa per sistematica violazione delle disposizioni aziendali in ordine all’orario di lavoro, svolgimento in modo incompleto e discontinuo della prestazione, con tanto di disbrigo di faccende personali durante l’orario di lavoro, ed infine per abuso della fiducia del datore. La lavoratrice impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito respingeva l’opposizione, della stessa società datrice di lavoro, all’ordinanza del medesimo Tribunale che nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, aveva respinto il ricorso della cooperativa. La decisione del Tribunale veniva impugnata innanzi alla Corte i Appello. I giudici territoriali rigettava il reclamo proposto dalla datrice di lavoro, in quanto durante l’istruttoria risultano infondate le contestazioni sullo svolgimento incompleto e discontinuo della prestazione e il disbrigo di faccende personali durante l’orario di servizio, oltre a dimostrare che i coordinatori non siano soggetti a vincolo di orario. Avverso la decisione di appello la cooperativa proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
I giudici di legittimità rigettano il ricorso chiarendo che l’addebito contestato sarebbe stato fondato solo laddove la dipendente avesse fatto mancare il proprio apporto di risultato ovvero laddove fosse stato possibile dimostrare che il suo tempo fosse stato dedicato ad altre attività, non compatibili con quelle lavorative, in misura tale da escludere la prestazione oraria.