La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 28927 depositata l’ 11 novembre 2024, intervenendo in tema di licenziamenti disciplinari, ha ribadito il principio secondo cui “in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento, e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza contestazione di addebito (v. Cass. n. 25745 del 2016; n. 48 del 2020; v. Cass. n. 16896 del 2016 che ritiene invece applicabile la tutela di cui all’art. 18, comma 6, nell’ipotesi di contestazione disciplinare priva di una sufficiente e specifica descrizione della condotta tenuta dal lavoratore).”
La vicenda ha riguardato un dipendente di una società per azione a cui veniva notificato il licenziamento disciplinare, senza la preventiva contestazione. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso. Il dipendente proponeva reclamo. La Corte di appello, riformava parzialmente la sentenza impugnata, dichiarava illegittimo il licenziamento per giusta causa intimatole dalla spa, applicando la tutela di cui all’art. 18, comma 4, legge 300 del 1970, come modificato dalla legge 92 del 2012. In particolare i giudici di appello dopo aver qualificato il licenziamento come disciplinare, ha accertato che lo stesso era stato intimato senza alcuna preventiva contestazione di addebito; ha ritenuto applicabile la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4 cit. (anziché quella prevista dall’art. 18, comma 6, adottata dal tribunale), richiamando precedenti di legittimità in termini (Cass. n. 25745 del 2016; n. 4879 del 2020). La società datrice di lavoro avverso la decisione dei giudici di secondo grado proponeva ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso della società.
Per gli Ermellini è lo stesso ” precetto normativo che collega la tutela reintegratoria attenuata (art. 18, comma 4) alla insussistenza del “fatto contestato”, così ponendo la preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante quale presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del recesso in relazione alla necessaria causalità dello stesso (sul punto v. da ultimo Corte n. 128 del 2024, § 8 del Considerato in diritto).
(..) Né a conclusioni diverse può condurre l’inciso contenuto nel sesto comma dell’art. 18 (“a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento”), volto unicamente a ribadire l’esistenza di una scala di priorità tra l’illegittimità del licenziamento per carenza di giusta causa, cui è connessa una tutela più ampia, e l’illegittimità dello stesso per vizi procedurali, cui si applica una tutela più lieve, con conseguente divieto di assorbimento (sul punto v. Cass. n. 12193 del 2020; n. 10802 del 2023). “
Per la Suprema Corte la mancata preventiva contestazione rientra nell’ipotesi di insussistenza del fatto contestato, di cui al comma 4 dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, per cui è applicabile la tutela reintegratoria.