La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 807 depositata il 13 gennaio 2025, intervenendo in tema di licenziamento e giudizio di rinvio, ha ribadito il principio di diritto secondo cui a norma dell’art. 384, primo comma, c.p.c., l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell’emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Cass. n. 27155 del 2017; n. 6086 del 2014)”

La vicenda ha riguardato un dirigente di una società a cui veniva notificato il licenziamento a seguito della scoperta di informazioni contenute in alcuni file che la società aveva reperito all’interno del pc del lavoratore durante un controllo scaturito da un alert del sistema informatico. Il dirigente impugnava il licenziamento. I giudici di appello accolsero la domanda ritenendo che le informazioni poste alla base del recesso erano inutilizzabili ai fini disciplinari in quanto antecedenti rispetto al fondato sospetto creato dal citato alert. La datrice di lavoro proponeva ricorso per cassazione. 

I giudici di legittimità hanno ritenuto che l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori legittima unicamente controlli tecnologici ex post, vale a dire su comportamenti posti in essere successivamente all’insorgenza di un fondato sospetto.

In particolare per gli Ermellini il datore può procedere alla raccolta delle informazioni solo dal momento dell’insorgenza del sospetto e può utilizzare solo detti dati per l'(eventuale) esercizio dell’azione disciplinare. Per cui è precluso al datore sia ricercare nel passato lavorativo elementi di conferma del fondato sospetto che utilizzare gli stessi a scopi disciplinari, in quanto ciò equivarrebbe a legittimare l’uso di dati probatori raccolti prima ed a prescindere dal sospetto di condotte illecite da parte del dipendente.

Il Supremo consesso ha confermato quanto sancito dalla sentenza rescindente ritenendo corretto che “può, quindi, in buona sostanza, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni” e solo tali informazioni successive potranno fondare l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare essendo invece precluso al datore di ricercare nel passato lavorativo elementi di conferma del fondato sospetto e di utilizzare gli stessi a scopi disciplinari in quanto ciò equivarrebbe a legittimare l’uso di dati probatori raccolti prima (e archiviati nel sistema informatico) e a prescindere dal sospetto di condotte illecite da parte del dipendente.”