La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7793 depositata il 24 marzo 2025, intervenendo in tema di licenziamento per condotte extralavorative, ha ribadito il principio secondo cui “ la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva (Cass. n. 267 del 2024; n. 28368 del 2021; n. 16268 del 2015).”
La vicenda ha riguardato una dipendente di una società per azioni che veniva arrestata per traffico e spaccio di stupefacenti. La datrice di lavoro era venuta a conoscenza di tale arresto da dai quotidiani locali, la società si era adoperata periodicamente per reperire informazioni sull’esito definitivo del relativo procedimento penale, rivolgendosi a numerosi uffici giudiziari, ma senza trovare riscontro dal momento che si trattava di pronunce non definitive. La lavoratrice era assente dal servizio per interdizione anticipata per gravidanza a rischio. A seguito della condanna definitiva della lavoratrice e della conseguente conclusione della procedura disciplinare, la dipendente veniva licenziata. Tale provvedimento di espulsione veniva, dalla dipendente, impugnato. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, riteneva che il fatto contestato come giusta causa non sussistesse, annullando il licenziamento e ordinando la reintegra. La Corte di appello, a cui aveva fatto ricorso la lavoratrice, confermava la pronuncia di primo grado. In particolare per i giudici di merito la società non aveva assolto l’onere di dimostrare l’effettiva rilevanza giuridica della condotta extralavorativa, nel contesto aziendale, proprio considerando le mansioni impiegatizie interne agli uffici e prive di responsabilità ovvero il fatto che la lavoratrice avesse un ruolo meramente esecutivo e privo di visibilità e che non poteva in alcun modo essere identificato con la generale immagine aziendale di soggetto che esercita servizi di interesse pubblico. Avverso la decisione di secondo grado la datrice di lavoro propone ricorso per cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
Per gli Ermellini “dall’integrazione dell’obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (Cass. n. 26181/2024).”