La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata il 12 aprile 2024, intervenendo in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta, ha riaffermato il principio secondo cui “… in caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell’obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute, integra l’ipotesi di difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione (Cass. n. 26675 del 2018);

più in generale vale comunque che, con la sentenza n. 125 del 2022, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della l. n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della l. n. 92 del 2012, limitatamente alla parola «manifesta», con la conseguenza che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove sia stata accertata la “insussistenza dei fatto” – fatto da intendersi nella giurisprudenza consolidata di questa Corte inaugurata da Cass. n. 10435 del 2018 comprensivo della impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore – va applicata la sanzione reintegratoria, senza che assuma rilevanza la valutazione circa la sussistenza, o meno, di una chiara, evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti dì legittimità del recesso; inoltre, con la sentenza n. 59 del 2021, era già stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui prevedeva, in caso di accertata illegittimità del licenziamento, un potere discrezionale del giudice in ordine all’applicazione della tutela reale (cfr. Cass. n. 16975 del 2022; Cass. n. 30167 del 2022; Cass. n. 34049 del 2022; Cass. n. 34051 del 2022; Cass. n. 35496 del 2022; Cass. n. 36956 del 2022; Cass. n. 37949 del 2022; Cass. n. 38183 del 2022; Cass. n. 1299 del 2023); …”

La vicenda ha riguardato un dipendente di una S.p.A. a cui era stato intimato il licenziamento per ritenuta inidoneità fisica. Il lavoratore impugna il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, ritenne, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, illegittimo il licenziamento disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro nonché a risarcire il danno pagando un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, nella misura di dodici mensilità, oltre accessori e rivalutazione monetaria e versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Il datore di lavoro impugnava la decisione di primo grado. La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto “indimostrata l’impossibilità di repechage del lavoratore rammentando l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “deve ritenersi che sul lavoratore non grava alcun onere di indicare nel ricorso le posizioni alternative cui avrebbe potuto venire adibito”. La società datrice di lavoro proponeva, avverso la sentenza di appello, ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

Gli Ermellini rigettano il ricorso della società ritenendo che il giudice di merito si sia conformato al principio secondo cui “… nell’ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, il datore di lavoro ha l’onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l’impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli (Cass. n. 6497 del 2021) …”