La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 2836 depositata il 21 gennaio 2025, intervenendo in tema di sequestro preventivo, ha riaffermato il principio secondo cui “In tema di sequestro preventivo il canone di proporzionalità, sancito, anche in riferimento alle misure cautelari reali, dell’art. 275 cod. proc. pen. ( ex plurimis: Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979; Sez. 3., n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509 -01) e, a livello sovranazionale, dal diritto dell’Unione (art. 5, par. 3 e 4, TUE, art. 49, par. 3, e art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali) e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretata dalla Corte Edu, assolve «ad una funzione strumentale per un’adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto» (ex plurimis, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 – 02; Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, Rv. 279716 – 01; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020, Morfù, non massimata).”
Gli Ermellini evidenziano, inoltre, che sulla base dell’orientamento della Suprema Corte che “«ogni misura cautelare, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria)» (così testualmente Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, in motivazione).”
Tra i limiti del sequestro preventivo, per i giudici di piazza Cavour “Il principio di proporzionalità, peraltro, non opera esclusivamente quale limite alla discrezionalità giudiziale nella fase genetica della misura cautelare, ma Impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto del vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie.”
Infine, in relazione a quanto attiene al “sequestro preventivo il canone di proporzionalità impone al giudice di modulare il vincolo in modo che lo stesso, pur conforme agli scopi previsti dal legislatore, non determini un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica dell’ente attinto dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito.
La legittima finalità di garantire l’effettività della decisione assunta all’esito del giudizio di merito non deve infatti eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve, dunque, essere realizzata in forme che si rivelino adeguate alla tutela di altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di protezione e il cui esercizio non pregiudichi le esigenze cautelari perseguite.
Il giudice, dunque, all’atto dell’adozione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, deve evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall’alveo dei propri effetti tipici, si risolva in una sostanziale eccessivo sacrificio dei diritti fondamentali della parte. “