La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2168 del 27 gennaio 2017 intervenendo in tema di procedure esecutive ha affermato che è illegittimo il pignoramento in caso di credito monetario di infimo valore.  Pertanto il creditore che vanti un credito patrimoniale di piccolo importo deve desistere dal pignorare le somme residue sperando magari che il debitore paghi sua sponte quanto dimenticato in precedenza. Qualora il creditore agisca in via esecutiva sarà pertanto lo stesso giudice dell’esecuzione a dover rigettare il pignoramento instaurato per cifre irrisorie (nel caso di specie si trattava di circa 20 euro).

Gli Ermellini hanno basato la loro decisione sul principio desumibile dall’articolo 100 c.p.c. che impone l’interesse ad agire per poter proporre la domanda al giudice. Per la Corte l’interesse ad agire, in termini processuali, si traduce in un danno certo e concreto economicamente valutabile. Non trova applicazione l’azione per «principio», ossia per una semplice presa di posizione. Diversamente si finirebbe per affollare le aule dei tribunali per questioni di scarso rilievo, pregiudicando la pronta soluzione di processi più seri.

I giudici di legittimità con tal modo di ragionare contraddicono peraltro un principio diametralmente opposto quando aveva stabilito che può essere legittimamente instaurato un giudizio anche se di infimo valore purché avente ad oggetto controversie per le quali è possibile la class action.

Si potrebbe obbiettare che l’articolo 24 della Costituzione  garantisce la possibilità di ciascun cittadino di azionare dinanzi al giudice la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Difatti l’art. 24 testualmente recita: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Ma per la Cassazione, ciò non pregiudica il ragionamento fatto finora. Anche la tutela dei diritti deve fare i conti con un danno effettivo e non con le “prese di posizione”, che non possono trovare tutela nel nostro ordinamento. La tutela del diritto di azione va contemperata con le regole di correttezza e buona fede nonché coi principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi.