La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9395 del 12 aprile 2017 intervenendo in tema di licenziamento di un dipendente diversamente abile per superamento del periodo di comporto ha statuito che il licenziamento dell’invalido iscritto nelle categorie protette è legittimo solo se le assenze per malattia superano il periodo di comporto e non sono legate all’invalidità stessa.

Pertanto per la Suprema Corte è possibile licenziare anche l’invalido inserito nelle categorie protette, in caso di superamento del periodo di comporto, ma  solo a condizioni che tali assenze per malattia non siano collegate al suo stato di invalidità. Diversamente, le assenze non vanno calcolate ai fini del superamento del periodo di comporto.

La vicenda ha riguardato un lavoratore disabile, assunto dalle liste della legge 68/1999 al fien di ottemperare agli obblighi in essa contenuta, che impugnava il licenziamento per aver superato il periodo di comporto. Il Tribunale adito accoglieva il ricorso proposto dal dipendente. L’azienda impugnava la decisione di primo grado innanzi alla Corte di Appello che riformava la sentenza impugnata accogliendo le doglianze dell’azienda ricorrente. Il lavoratore impugnava la decisione dei giudici di appello con ricorso alla cassazione basato su un unico motivo.

Per gli Ermellini, che accolgono il ricorso del lavoratore, nel rapporto di lavoro instaurato con una persona disabile che sia stato assunto obbligatoriamente per essere inserito nelle categorie protette, le assenze per malattia non possono essere computate ai fini del superamento del periodo di comporto se sono connesse alla sua specifica condizione della invalidità. Se invece dipendono da altri eventi o malattie, il lavoratore diversamente abile è trattato alla pari di tutti gli altri dipendenti e può essere licenziato. Difatti è proprio in ragione della sua specifica malattia che egli ottiene un trattamento privilegiato, ma questa maggiore tutela non si estende anche ad altre situazioni non connesse con la patologia.
I giudici di legittimità precisano anche che il principio di diritto di esclusione delle giornate di malattia vale anche se la malattia di cui è affetto il lavoratore è preesistente all’assunzione, ma se essa non rientra nella specifica invalidità che ha determinato l’inserimento di quest’ultimo nelle categorie protette. Per cui tutte le eventuali malattie non connesse a quella “invalidante” vera e propria – quella cioè senza la quale il dipendente non sarebbe stato assunto con “privilegio” – non rilevano ai fini della tutela dell’invalido. E dunque le eventuali assenze per malattia connesse ad esse si calcolano nel comporto.