La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9395 del 12 aprile 2017 intervenendo in tema di licenziamento di un dipendente diversamente abile per superamento del periodo di comporto ha statuito che il licenziamento dell’invalido iscritto nelle categorie protette è legittimo solo se le assenze per malattia superano il periodo di comporto e non sono legate all’invalidità stessa.
Pertanto per la Suprema Corte è possibile licenziare anche l’invalido inserito nelle categorie protette, in caso di superamento del periodo di comporto, ma solo a condizioni che tali assenze per malattia non siano collegate al suo stato di invalidità. Diversamente, le assenze non vanno calcolate ai fini del superamento del periodo di comporto.
La vicenda ha riguardato un lavoratore disabile, assunto dalle liste della legge 68/1999 al fien di ottemperare agli obblighi in essa contenuta, che impugnava il licenziamento per aver superato il periodo di comporto. Il Tribunale adito accoglieva il ricorso proposto dal dipendente. L’azienda impugnava la decisione di primo grado innanzi alla Corte di Appello che riformava la sentenza impugnata accogliendo le doglianze dell’azienda ricorrente. Il lavoratore impugnava la decisione dei giudici di appello con ricorso alla cassazione basato su un unico motivo.
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