La Corte di Cassazione sezione Civile con la sentenza n. 12828 del 23 maggio 2013 interviene nell’ambito del diritto contemplato dall’art. 804 c.c. L’azione ex art. 844 cod. civ. e quella di responsabilità aquiliana per la lesione del diritto alla salute sono azioni distinte ma, ciononostante, cumulabili tra loro. L’azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per conseguire l’eliminazione delle cause di immissioni rientra tra le azioni negatorie, di natura reale a tutela della proprietà. Essa è volta a far accertare in via definitiva l’illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare. Nondimeno l’azione inibitoria ex art. 844 cod. civ. può essere esperita dal soggetto leso per conseguire la cessazione delle esalazioni nocive alla salute, salvo il cumulo con l’azione per la responsabilità aquiliana prevista dall’art. 2043 cod. civ., nonché la domanda di risarcimento del danno informa specifica ex art. 2058 cod. civ.
Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma é relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa.
Le immissioni conseguenti a violazioni delle norme pubblicistiche determinano un’attività illegittima di fronte alla quale non ha ragion d’essere l’imposizione di un sacrificio, ancorché minimo, all’altrui diritto di proprietà o di godimento, sicché non essendo applicabili i criteri dettati dall’art. 844 cod. civ. viene in considerazione unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi secondo lo schema dell’azione generale di risarcimento danni di cui all’ari. 2043 cod. civ.; parimenti, il rispetto dei limiti imposti dalle norme pubblicistiche non ha rilievo nei rapporti tra proprietà, avendo invece rilievo solo con riguardo alla sfera pubblicistica. Tali disposizioni, infatti, non escludono l’applicabilità, né dell’art. 844 c.c., né degli altri principi che tutelano la salute nei rapporti interprivati, che richiedono l’accertamento caso per caso della tollerabilità o meno delle immissioni e della loro concreta lesività.
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