FONDAZIONE STUDI CDL – Approfondimento 16 dicembre 2021
Immobili all’estero: la scheda di sintesi per l’IVIE
Il decreto legge n. 167/1990, convertito nella Legge n. 227/1990, ha introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo del monitoraggio fiscale per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e gli enti non commerciali residenti che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati.
Si tratta, sostanzialmente, dell’obbligo di dichiarare annualmente il possesso dell’immobile e versare un’imposta patrimoniale denominata IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero). I soggetti passivi dell’imposta che possiedono un immobile all’estero sono pertanto tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, attraverso il quadro RW, per l’indicazione (tra gli altri) anche degli immobili detenuti all’estero da cui può discendere, come vedremo, il pagamento dell’imposta patrimoniale. L’IVIE è, infatti, un tributo la cui ratio è quella di sottoporre a tassazione il possesso, da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia, di un immobile ubicato in un Paese estero. Questo a meno che non si tratti ‒ come specifica l’Agenzia delle Entrate ‒ dell’abitazione principale, con le relative pertinenze, o della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non classificata come “immobile di lusso” secondo le categorie catastali italiane.
Nel documento si ricostruisce sinteticamente la struttura dell’imposta, con le principali caratteristiche e la normativa di riferimento, per provvedere al calcolo dell’importo dovuto e alla compilazione del quadro RW durante la procedura dichiarativa.
- RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
– Art. 19, commi da 13 a 23, D.L. 06.12.2011 n. 201;
– Art. 1, commi. 518 e 519, L. 24.12.2012 n. 228;
– Art. 8, D.L. 02.03.2012 n. 16;
– Art.1, commi 710 e 711, L. 27.12.2019 n. 160;
– Provv. Agenzia Entrate 29.01.2021;
– Ris. Agenzia Entrate 07.06.2012 n. 54/E;
– Circ. Agenzia Entrate 02.07.2012 n. 28/E.
- SCHEDA DI SINTESI
OGGETTO: Immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati.
SOGGETTI PASSIVI: Persone fisiche, società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, enti non commerciali che siano proprietari dell’immobile o titolari di altro diritto reale sullo stesso o concessionari nel caso di concessione di aree demaniali o locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
ALIQUOTA: 0,76%.
BASE IMPONIBILE: Valore dell’immobile, così determinato (secondo ordine prioritario):
– Immobili extra UE:
– costo risultante da atto di acquisto o dai contratti da cui si evince la spesa complessivamente sostenuta per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà;
– costo di costruzione;
– in mancanza degli elementi di cui sopra o della relativa documentazione, valore di mercato, desunto in base alla media dei valori risultanti dai listini elaborati da enti operanti nel settore immobiliare locale.
– Immobili intra UE:
– valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui è situato l’immobile ai fini dell’assolvimento delle imposte di natura reddituale o patrimoniale;
– costo risultante da atto di acquisto;
– valore di mercato, rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
RIPROPORZIONAMENTO: L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale diritto.
CREDITO D’IMPOSTA: È riconosciuto un credito d’imposta pari all’ammontare (e fino a concorrenza del debito) dell’eventuale imposta patrimoniale versata, con il criterio di cassa, nello Stato estero in cui si trova l’immobile.
VERSAMENTO: L’imposta deve essere versata secondo le medesime scadenze e modalità dell’Irpef:
– Saldo e 1° acconto alla scadenza Irpef determinata dalla natura del soggetto passivo (codice tributo: saldo 4041; acconto 1°rata 4044)
– 2° acconto entro il 30 novembre (codice tributo: 4045).
Il versamento dell’imposta non è dovuto se l’importo non supera complessivamente i 200,00 euro. Ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione di 200,00 euro si deve fare riferimento all’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile, a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta di cui al paragrafo precedente.
Per il calcolo del dovuto sarà necessario compilare il quadro RW, da considerarsi obbligatorio, oltre che per il computo dell’IVIE, sia per assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale, sia per la determinazione dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero).