La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11694 del 11 maggio 2017 intervenendo in tema di ICI ha affermato che l’immobile non ultimato non è assoggettabile ai fini dell’imposta in quanto vale solo l’accatastamento reale.
La vicenda è stata originata dalla notifica dell’avviso di accertamento si fini ICI eseguita nei confronti di un consorzio per il mancato pagamento dell’imposta per immobili di nuova costruzione, non ultimati e tuttavia accatastati. Il contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici rigettarono il ricorso proposto. Avverso la decisione dei giudici di prime cure il consorzio proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale che riformava la sentenza impugnata e riteneva gli immobili assoggettati all’ICI dalla data di ultimazione.
Il Comune ricorreva per cassazione avverso la sentenza della CTR con un unico motivo.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondato il ricorso riconfermando i precedenti orientamenti. I giudici elaborando i precedenti statuiscono il seguente principio di diritto: “in tema di imposta comunale sugli immobili, l’accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia delle unità in corso di costruzione non è presupposto sufficiente per l’assoggettamento ad imposta del fabbricato stesso, salva la tassazione dell’area edificatoria e la verifica sulla pertinenza del classamento“.
Pertanto alla luce di tale principio l’Ici sull’immobile in corso di costruzione non è dovuta neppure quando esso è già stato accatastato nella “categoria fittizia”. Vanno intese come categorie fittizie quelle per le quali non è associato un valore catastale (F1 = area urbana, F2 = unità collabenti, F3 = unità in corso di costruzione, F4 = unità in corso di definizione ed F5 = lastrico solare).
I giudici di legittimità hanno precisato il quadro normativo per “fabbricato“ intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Per cui per i fabbricati di nuova costruzione sono soggetto all’ICI a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
Per i giudici del palazzaccio l’iscrizione in catasto o la sussistenza delle condizioni di iscrizione è presupposto sufficiente perché l’unità immobiliare sia considerata “fabbricato” e sia quindi assoggettata ad imposta.
I giudici della Corte hanno puntualizzato che per le norme tributarie il termine “accatastamento” si riferisce unicamente all’accatastamento reale, perché l’accatastamento c.d. fittizio, caratterizzato dall’assenza della rendita, non fornisce la base imponibile Imu/Ici, né evidenzia una fattispecie autonoma per capacità contributiva.
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