La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 46188 depositata il 16 novembre 2023, intervenendo in tema di violazione di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970, ha ribadito il seguente principio di diritto secondo cui “… non è configurabile la violazione della disciplina di cui agli artt. 4 e 38 legge n. 300 del 1970 – tuttora penalmente sanzionata in forza dell’art. 171 d.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dalla legge n. 101 del 2018 – quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi (così Sez. 3, n. 3255 del 14/12/2020, dep. 2021, Wang Yong Kang, Rv. 280542-01). …”

La vicenda ha riguardato la titolare di un bar che avrebbe installato un impianto videosorveglianza senza la preventiva autorizzazione richiesta dalla legge. Il Tribunale condannava l’imputata per il reato di cui all’art. 4 legge n. 300 del 1970, e la ha condannata alla pena di euro 3.000,00 di ammenda. Avverso la decisione dei giudici di merito veniva proposto ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
 
Gli Ermellini accogliendo le doglianze dell’imputata annulla la sentenza impugnata.
 
Per i giudici di legittimità “… la presenza di lavoratori nel luogo ripreso dagli impianti di videosorveglianza è requisito imprescindibile per la configurabilità del reato in contestazione. Invero, detto reato, sulla base di quanto previsto dall’art. 15 d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che costituisce la disposizione incriminatrice, è integrato dalla violazione dell’art. 4, comma 1, legge 20 maggio 1970, n. 300, previsione a sua volta diretta a regolamentare l’uso, da parte del datore di lavoro, degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti «dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori». …”
 
Inoltre per il Supremo consesso “… La decisione del Tribunale di Messina, infatti, si limita a dare atto che, nel bar di cui l’imputata era titolare, erano stati installati un monitor e cinque telecamere, sebbene in difetto di espressa autorizzazione.

La pronuncia, però, non precisa né se nell’esercizio commerciale gestito dall’imputata prestassero servizio dei lavoratori subordinati di questa, né, in ogni caso, se l’impianto di videosorveglianza implicasse un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti e non vi fosse la necessità di mantenerlo “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi. …”

Per cui a fronte dei suddetti rilievi della Suprema Corte, accogliendo il ricorso e rinviando la causa al giudice di merito, ha statuito che il Tribunale in diversa composizione deve valutare «se debba o meno ritenersi sussistente il reato di cui agli artt. 4 e 38 Legge n. 300 del 1970, e 171 D.Lgs. n. 196 del 2003, come modificato dalla Legge n. 101 del 2018, in particolare verificando se, nel bar gestito dall’imputata, prestassero servizio lavoratori subordinati, e, in caso affermativo, se l’impianto di videosorveglianza ivi posizionato implicasse un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti e non vi fosse la necessità di tenerlo “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi».