AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 21 marzo 2019, n. 724/RU
Impianti di distribuzione stradale di carburante funzionanti in modalità self-service
Articolo 1
Definizione di un impianto di distribuzione stradale operante in modalità self-service ed individuazione del soggetto obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico
1. Ai fini della presente determinazione, si intende per impianto di distribuzione stradale di carburanti funzionante in modalità self-service, nel seguito impianto non presidiato, un impianto in cui le erogazioni sono effettuate solo a seguito di preventivo consenso di uno o più terminali di piazzale per i pagamenti.
2. Il titolare del provvedimento autorizzativo di un impianto non presidiato può affidarne la gestione ad un soggetto adeguatamente strutturato per tale scopo.
Tale soggetto è, ai fini dell’art. 25, comma 5 del TUA, il titolare della gestione dell’impianto non presidiato.
3. Il titolare del provvedimento autorizzativo ed il titolare della gestione sono, agli effetti fiscali del TUA, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto non presidiato.
4. L’esercente di un impianto non presidiato è il titolare del provvedimento autorizzativo ovvero, laddove presente, il titolare della gestione.
5. La licenza di esercizio di un impianto non presidiato è intestata all’esercente, sul quale incombe l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
Articolo 2
Registro telematico di carico e scarico dell’esercente un impianto non presidiato
1. Per gli esercenti degli impianti non presidiati, il registro cartaceo la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell’art. 25, comma 4 del TUA è sostituito dal registro telematico che risiede nel sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, costituito tramite gli invii telematici dei dati previsti nella presente determinazione.
2. La conservazione dei dati del registro telematico mediante archiviazione elettronica nel sistema informativo dell’Agenzia sostituisce la custodia degli stessi in formato cartaceo presso l’impianto non presidiato e non esime da rilievi che potranno essere formalizzati per accertate irregolarità commesse, per discordanza tra i dati inviati telematicamente e quelli risultanti dai documenti a scorta delle movimentazioni ovvero quelli storicizzati dall’esercente nonché per la constatazione di eccedenze e deficienze nel deposito o nella circolazione superiori ai limiti consentiti.
3. Il registro telematico di un impianto non presidiato è consultabile dall’Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza sul sistema informativo dell’Agenzia. Tale registro è anche consultabile dall’esercente mediante accesso al sistema informativo dell’Agenzia.
Articolo 3
Principi che regolano la tenuta del registro telematico
1. L’esercente riconosce quali proprie registrazioni contabili quelle presentate telematicamente e registrate sul sistema informativo dell’Agenzia.
2. Le informazioni inviate telematicamente dall’esercente ed acquisite sul sistema informativo dell’Agenzia nel rispetto delle regole tecniche dell’articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, assumono piena efficacia giuridica ai fini fiscali e sono opponibili ai soggetti che ne costituiscono la fonte.
3. L’invio telematico dei dati delle contabilità, registrati dal sistema informativo dell’Agenzia, assolve all’obbligo di annotazione nel registro di carico e scarico degli elementi identificativi delle partite oggetto di movimentazione.
4. I dati delle contabilità sono trasmessi dall’esercente al sistema informativo dell’Agenzia secondo le specifiche tecniche pubblicate sul portale internet dell’Agenzia stessa.
5. I documenti utilizzati a scorta delle movimentazioni sono conservati per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario al quale si riferiscono in un luogo preventivamente dichiarato dall’esercente e sono presentati presso l’impianto all’Amministrazione finanziaria o alla Guardia di Finanza in caso di controllo.
Articolo 4
Caratteristiche e funzionalità della dotazione strumentale di un impianto non presidiato
1. Un impianto non presidiato è dotato di colonnine erogatrici, di terminali di piazzale per i pagamenti e, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10, comma 1, di telemisure di livello e di temperatura nei serbatoi di carburante, reciprocamente interconnessi, attraverso un’apposita rete di comunicazione chiusa e protetta, con un elaboratore di controllo e di registrazione dei dati da essi rilevati, nel seguito denominato concentratore di stazione.
2. Il concentratore di stazione è connesso, attraverso una rete di comunicazione chiusa e protetta, ad un elaboratore gestito dall’esercente, ubicato in luogo preventivamente denunciato all’Amministrazione finanziaria, nel seguito denominato concentratore esterno, che consente il monitoraggio da remoto dell’impianto non presidiato e la storicizzazione dei relativi dati fiscali. Qualora non sia presente un concentratore esterno, le funzionalità prescritte per quest’ultimo dalla presente determinazione sono garantite dal concentratore di stazione stesso.
3. I software di gestione degli strumenti e dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 rispondono ai requisiti di correttezza, robustezza e protezione di cui al capitolo 5 della guida Welmec 7.2 edizione 2015.
4. I software di gestione garantiscono l’identificazione e l’autenticazione degli utenti che intendono accedervi per il tramite di user-id e password o di altre tecnologie aventi robustezza superiore. Gli accessi sono registrati e storicizzati in modo tale che le operazioni compiute sugli apparati siano univocamente ascritte al soggetto che ha effettuato l’accesso.
5. Il concentratore di stazione governa l’interconnessione e la sincronizzazione degli strumenti ed i sistemi di cui al comma 1 ed è dotato di sistemi di allarme in caso di malfunzionamento degli stessi.
6. Il concentratore di stazione è dotato di una funzione di blocco delle erogazioni in assenza di pre-pagamento presso i terminali di piazzale e durante la fase di carico ovvero in caso di suo malfunzionamento.
7. Il concentratore di stazione registra i dati trasmessi in automatico dagli altri sistemi di stazione nonché quelli inseriti manualmente dai soggetti di cui al comma 4 e li storicizza per un periodo di almeno tre mesi.
8. Il concentratore esterno, sulla base dei dati ricevuti dal concentratore di stazione nonché di quelli inseriti manualmente, invia alle scadenze previste dalla presente determinazione, i dati di contabilità al sistema informativo dell’Agenzia.
9. Il concentratore esterno consente la storicizzazione dei dati costituenti il registro telematico, dei relativi file di risposta forniti dal sistema informatico dell’Agenzia, dei dati relativi agli accessi di cui al comma 4, dei dati di pagamento per ogni erogazione effettuata e, per gli impianti dotati di telemisure, le letture almeno ogni 6 ore del livello, della temperatura e della giacenza di ciascun serbatoio, per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario al quale si riferiscono.
10. Il concentratore di stazione e concentratore esterno consentono, in fase di verifica, la consultazione autonoma dei dati d’interesse fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria. Le funzioni di consultazione permettono la distinzione, per ciascun prodotto energetico erogato, tra dati rilevati in automatico da quelli inseriti manualmente.
11. Le colonnine erogatrici sono dotate di testata contometrica conforme alle specifiche del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, munita di totalizzatore progressivo non azzerabile e con possibilità di trasmissione al concentratore di stazione dei valori del totalizzatore, della quantità erogata e del relativo corrispettivo economico, al termine di ogni erogazione. La classe di precisione dei misuratori è 0,5 o migliore.
12. I terminali di piazzale per i pagamenti rispettano gli standard di sicurezza utilizzati dal sistema bancario nazionale.
13. I serbatoi dell’impianto sono dotati di tabella di taratura redatta secondo gli standard API, di supporto per l’inserimento di asta metrica per la determinazione manuale delle giacenze.
14. Fatto salvo quanto previsto all’art. 10, comma 1, ciascun serbatoio è dotato di sonde misuratrici dei livelli di carburante e di acqua nonché della temperatura del carburante, connesse al concentratore di stazione.
15. Le sonde di livello sono conformi alle specifiche tecniche di cui raccomandazione OIML R85 1&2:2008 ed al documento OIML D11:2013.
16. I parametri di taratura delle sonde di livello sono impostati a cura e sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione, previa comunicazione all’UD territorialmente competente. Una volta impostati, i parametri sono bloccati e protetti da ogni alterazione.
17. Le misure effettuate automaticamente dalle sonde di livello assumono valore di riscontro dei quantitativi di carburante pervenuti ed erogati.
Articolo 5
Denuncia di un impianto non presidiato e rilascio licenza di esercizio
1. Il soggetto che intenda esercire un impianto non presidiato presenta apposita denuncia all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, contenente l’autorizzazione da parte dell’Ente locale a tal fine preposto e la documentazione tecnica e fiscale necessaria a comprovare il rispetto della presente determinazione.
Nella denuncia sono, altresì, indicati l’indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente, la sede presso la quale è custodita la documentazione fiscale relativa all’impianto nonché quella dove è ubicato il concentratore esterno.
2. Con specifiche istruzioni di dettaglio sono precisati il contenuto delle informazioni e della documentazione afferenti la denuncia di cui al comma precedente.
3. L’Ufficio delle dogane, effettuata la verifica per riscontrare che l’impianto rispetti le prescrizioni della presente determinazione, rilascia all’esercente, qualora nulla osti, la licenza di esercizio di cui all’articolo 25, comma 4 del TUA.
4. Il collaudo per i fini fiscali, effettuato da un ingegnere dell’Agenzia in fase di rilascio del titolo autorizzativo, tiene luogo della verifica di cui al comma 3.
5. Le modifiche all’impianto oggetto dell’autorizzazione sono preventivamente comunicate all’Ufficio delle dogane territorialmente competente il quale può disporre, se del caso, un’apposita verifica tecnica suppletiva.
Articolo 6
Gestione della fase di carico dei prodotti
1. Le erogazioni delle colonnine dell’impianto non presidiato sono bloccate durante la fase di carico da autobotte dei serbatoi alle quali sono asservite.
2. In caso di impianti non dotati di telelivelli, l’esercente o un suo incaricato presiede allo scarico dell’autobotte ed inserisce manualmente nel concentratore i livelli misurati con asta metrica e le relative giacenze dei serbatoi all’inizio ed alla fine delle operazioni.
3. In caso di impianti dotati di telelivelli, le operazioni di scarico possono essere effettuate, in autonomia, dall’incaricato del trasporto. Nel concentratore sono riportati i livelli misurati le relative giacenze dei serbatoi ad inizio ed alla fine delle operazioni.
4. Il DAS utilizzato per il trasporto unitamente, laddove presenti, agli scontrini dell’autobotte sono custoditi presso la sede dichiarata nella denuncia a cura e sotto la responsabilità dell’esercente.
Articolo 7
Tempi e modalità per la presentazione dei dati rilevati presso un impianto non presidiato
1. L’esercente un impianto non presidiato trasmette, con cadenza giornaliera, entro la mezzanotte del giorno successivo a quello ai quali i dati si riferiscono, un riepilogo telematico contenente: la lettura, effettuata a fine giornata, del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione e, per ciascun tipo di carburante, la quantità complessivamente erogata come risultante dai predetti totalizzatori; la quantità caricata nei serbatoi di impianto con indicazione degli estremi del DAS a scorta del carico; gli eventuali scatti a vuoto dei totalizzatori e le relative reimmissioni di prodotto in serbatoio a seguito delle prove delle testate contometriche nonché le eventuali altre registrazioni di carico e scarico effettuate in giornata dall’esercente in modalità manuale.
2. In caso di trasporto con carichi predeterminati, entro tre giorni dall’operazione di scarico dell’autobotte, l’esercente trasmette, distinte per ciascun carburante erogato, le eventuali deficienze o eccedenze, rilevate all’atto di ciascuna operazione secondo le indicazioni risultanti dallo scontrino emesso dal misuratore dell’autobotte stessa. Qualora le deficienze o le eccedenze superino le tolleranze ammesse, l’esercente è tenuto a fornirne comunicazione all’Ufficio competente, ai sensi dell’art. 18 del Decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210.
3. Per gli impianti dotati di telemisure sono altresì trasmessi, distinti per tipo di carburante erogato, i livelli e le relative giacenze di ciascun serbatoio, rilevati almeno ogni sei ore nonché, ad evento, quelli di cui all’articolo 6, comma 3.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l’esercente trasmette, ove non desumibile dai riepiloghi del comma 1, un prospetto riepilogativo, per ciascun prodotto energetico, delle quantità introdotte ed erogate, delle deficienze e delle eccedenze riscontrate in autonomia dall’esercente nonché delle rimanenze effettive e contabili al 31 dicembre.
5. I dati contabili trasmessi al sistema informativo dell’Agenzia sono la copia di quelli storicizzati nel concentratore esterno come rilevati dal concentratore di stazione.
6. Il sistema informativo dell’Agenzia assegna un identificativo univoco progressivo annuo ad ogni scritturazione contenuta in ciascun riepilogo telematico ricevuto relativamente a ciascun impianto non presidiato. L’identificativo è fornito all’esercente nel file di risposta all’invio del riepilogo telematico ed è storicizzato nel concentratore esterno insieme alla relativa scritturazione.
Articolo 8
Obblighi dell’esercente in caso di indisponibilità dei sistemi informatici
1. L’esercente fornisce comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto dell’indisponibilità del concentratore esterno, indicandone le motivazioni e la presunta durata.
2. Qualora per indisponibilità del concentratore esterno o del sistema informativo dell’Agenzia non sia possibile l’invio telematico dei riepiloghi nei termini indicati all’articolo 7, i relativi dati sono storicizzati nel concentratore di stazione.
3. Al ripristino del concentratore esterno o del sistema informativo dell’Agenzia, l’esercente trasmette i riepiloghi non inviati a causa dell’indisponibilità entro la prima scadenza utile successiva alla data di ripristino.
Articolo 9
Obblighi dell’esercente in caso di verifiche e di controlli
1. L’esercente è tenuto a garantire l’accesso presso l’impianto nonché ai relativi sistemi informatici e serbatoi di stoccaggio entro ventiquattro ore dalla comunicazione effettuata dall’Amministrazione finanziaria o dalla Guardia di Finanza all’indirizzo di posta elettronica certificata specificato nella denuncia.
2. In fase di accesso, l’esercente è tenuto a rendere disponibile presso l’impianto un’asta metrica nonché, a richiesta degli Organi di controllo, la documentazione contabile relativa all’impianto nonché, a mezzo stampa o su supporto elettronico, i dati storicizzati nel concentratore esterno o in quello di stazione necessari per i riscontri fiscali, se non disponibili sul sistema informativo dell’Agenzia.
3. L’esercente sottoposto a verifica fiscale presso l’impianto ha la facoltà di farsi rappresentare da un soggetto dal medesimo preposto alla gestione delle attività connesse all’esercizio dell’impianto o da altro soggetto cui abbia conferito procura scritta. In tale ultimo caso, la procura è preventivamente consegnata dall’esercente all’Ufficio delle dogane competente.
4. I documenti resi disponibili su supporto cartaceo o elettronico ed acquisiti durante l’accesso assumono carattere di definitività e costituiscono parte integrante del processo verbale di constatazione.
5. Resta ferma la facoltà di accesso dell’Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza presso la sede indicata nella denuncia per eseguire riscontri e verifiche sui dati dell’impianto disponibili nel concentratore esterno. Gli inventari sono eseguiti distintamente per ciascun tipo di carburante erogato.
6. L’esercente fornisce, per conoscenza all’Ufficio delle dogane territorialmente competente la copia delle richieste di controllo metrologico successivo delle testate contometriche effettuate ai sensi dell’articolo 4, comma 8 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 93 del 21 aprile 2017. Il relativo libretto metrologico è presentato a richiesta degli Organi di controllo congiuntamente alla documentazione di cui al comma 2.
Articolo 10
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli esercenti di impianti non presidiati già attivi alla data di pubblicazione della presente determinazione si adeguano alle prescrizioni introdotte entro il 1° gennaio 2020 e ne danno comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente integrando, ove necessario, la documentazione già presentata. Per tali impianti, l’installazione di telelivelli è prescritta qualora l’erogato annuo complessivo sia superiore a 3 milioni di litri.
2. L’Ufficio delle dogane, verificata la rispondenza dell’impianto alle prescrizioni della presente determinazione, autorizza l’esercente alla presentazione in forma telematica dei dati del registro di carico e scarico. Nelle more, restano ferme le modalità di tenuta del registro di carico e scarico stabilite all’atto del rilascio della licenza di esercizio.
3. Alla data di avvio della presentazione dei dati al sistema informativo dell’Agenzia, il registro in forma cartacea è chiuso e le giacenze ed i totalizzatori, distinti per prodotto energetico e per colonnine, sono riportate come prima scritturazione del registro telematico.
4. Con le modalità che saranno definite con successivi provvedimenti, l’Agenzia costituisce un elenco di Società autorizzate a fornire assistenza tecnica agli Uffici delle dogane relativamente al controllo di funzionalità dei misuratori e dei sistemi informatici costituenti l’impianto non presidiato.
5. Con le modalità che saranno definite con successivi provvedimenti, l’Agenzia disciplina l’utilizzo di tecnologie evolute per la definizione delle tabelle di taratura dei serbatoi degli impianti.
6. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 10 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, è consentito l’invio facoltativo dei dati di cui all’articolo 7 della presente determinazione da parte degli esercenti impianti di distribuzione di carburante non sottoposti alla disciplina della presente direttoriale, ferma restando la tenuta del relativo registro di carico e scarico in formato cartaceo.
7. Con successivi provvedimenti, l’Agenzia può ridurre il termine dell’articolo 7 comma 2 per allinearlo alle disposizioni dei provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 e all’articolo 6, comma 15-bis del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 come richiamato dall’art. 12, comma 1 del medesimo TUA.
8. La presente determinazione entra in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione.
9. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia www.adm.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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