L’Agenzia delle Entrate ha cercato di dirimere alcune problematiche questioni, di carattere catastale e fiscale, inerenti agli impianti fotovoltaici pubblicando la corposa circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013.
Il documento di prassi in commento nella prima parte affronta le problematiche inerenti l’accatastamento degli impianti , consapevole del dualismo di interpretazione tra le due agenzia precedenti la loro unificazione (Agenzia del Territorio ed Agenzia delle Entrate). Infatti e due diverse “correnti” di pensiero hanno visto l’Agenzia del Territorio, sostenitrice dell’accatastamento degli impianti fotovoltaici nella categoria catastale degli opifici (D/1) e dall’altro lato l’Agenzia delle Entrate sostenitrice, invece, della qualificazione mobiliare di tali impianti.
Tra i temi più rilevanti, segnaliamo i seguenti.
La circolare n.36/E/2013 chiarisce che gli immobili su cui sono installate le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici rientrano nella categoria catastale “D/1” (opifici), la cui rendita deve ricomprendere anche i pannelli. Inoltre l’Agenzia ritiene che non sussiste obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come sua variazione, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
- la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non supera 3 Kw per ogni unità immobiliare servita;
- la potenza nominale complessiva in Kw non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo o sia integrato a immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento, comprensiva degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici, e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi è inferiore a 150 metri cubi.
Nella seconda parte la circolare in esame viene analizzato il trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici. Gli stessi dall’Amministrazione vengono qualificati sulla base della loro rilevanza catastale, considerandoli beni immobili quando sono dichiarati in catasto, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità di cui fanno parte.
In in caso di cessione di un impianto fotovoltaico qualificabile come bene mobile, effettuata nell’esercizio di imprese o di arti e professioni, è imponibile ad IVA.
La normativa IVA da applicare nell’ipotesi di cessione e/o di locazione immobiliare per gli impianti qualificabili come beni immobili prevede l’applicazione del regime di esenzione anche se vi sono numerose e importanti eccezioni che tendono a prevalere sulla regola dell’esenzione.
In tutte è due le ipotesi l’aliquota IVA applicabile in caso di imponibilità IVA è quella intermedia, attualmente pari al 10%.
Qualora l’impianto risulti installato su un lastrico solare censito in catasto, sarà classificato nella categoria fittizia “F/5”, con importanti conseguenze di carattere fiscale in caso di trasferimento o di locazione. Infatti qualora l’impianto sia privo di autonomia catastale, va considerato come parte del fabbricato al quale pertiene e alla relativa cessione o locazione si applica il trattamento previsto per le pertinenze in relazione al regime del fabbricato.
Il documento di prassi affronta anche problematiche inerenti gli impianti fotovoltaici realizzati su beni di terzi e a quelli acquisiti in leasing. In tale ipotesi si avranno differenti profili fiscali in materia di imposizione sui trasferimenti e sui redditi, sotto quest’ultimo aspetto anche nell’ipotesi in cui la società che possiede l’impianto sia considerata “non operativa”.
Di notevole interesse, stante la crescente diffusione verificatasi negli ultimi dieci anni, anche con riferimento ai fondi immobiliari, sono i profili relativi alla costituzione del diritto di superficie e alla locazione di terreni destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici.
Nella parte conclusiva della circolare vengono trattate le problematiche inerenti al “Quinto Conto energia”, istituito con il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 luglio 2012, in base al quale ai produttori di energia fotovoltaica possono essere erogati due diversi incentivi – la tariffa premio e la tariffa omnicomprensiva – in relazione, rispettivamente, all’energia prodotta e autoconsumata e all’energia prodotta e immessa in rete.
La tariffa premio deve essere considerata quale contributo a fondo perduto – il che la pone al di fuori del campo di applicazione dell’IVA, ma la rende imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap se percepita nell’esercizio di un’attività commerciale.
Diversamente, la tariffa omnicomprensiva rappresenta un corrispettivo cosicché, sempre se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o di lavoro autonomo, è rilevante sia ai fini dell’IVA, che delle imposte dirette e dell’Irap.
Documentazione allegata
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