AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare n. 40 del 14 dicembre 2021
Importatore non stabilito nell’UE – Chiarimenti operativi
Con la presente circolare si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti operativi riguardanti la materia delle importazioni effettuate da parte di soggetti economici non stabiliti nell’UE che si avvalgono, a vario titolo, di rappresentanti doganali o di rappresentanti fiscali ai fini IVA, con particolare riguardo alla individuazione dell’importatore e del dichiarante, alla possibilità per il soggetto non stabilito di presentare la dichiarazione doganale d’importazione, avvalendosi di un rappresentante, nonché al ruolo del rappresentante fiscale ai fini IVA.
Il regolamento (UE) 2013/952 – Codice Doganale dell’Unione (CDU) – non contempla una nozione specifica di importatore, quest’ultima può però essere desunta dal Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 – RD – che connota l’importatore come quella “parte che presenta una dichiarazione di importazione o per conto della quale viene presentata una dichiarazione di importazione” (NOTA 1).
Il concetto di “dichiarante” è definito dall’art. 5 par.1 n.15) del CDU come “la persona che presenta una dichiarazione in dogana”…..omissis.. a nome proprio , ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione ” ed in quanto tale è debitore dell’obbligazione doganale (NOTA 2).
L’art. 170 del CDU stabilisce che:
– ad eccezione degli istituti relativi alla dichiarazione semplificata e all’EIDR, la dichiarazione doganale può essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, direttamente o tramite il suo rappresentante;
– il dichiarante, salvo casi specifici di deroga, sia “stabilito nel territorio doganale dell’Unione”.
Da quanto sopra esposto ne consegue che un soggetto non stabilito nell’UE, essendo privo dell’importante requisito connesso allo stabilimento nel territorio unionale, non può presentare una dichiarazione doganale in modo autonomo, dovendosi necessariamente avvalere dell’opera di un rappresentante doganale (NOTA 3) in possesso di tale requisito.
Ancorché non stabilito nell’UE, l’importatore deve, comunque, essere identificato ai fini doganali, attraverso l’attribuzione di un codice EORI (art. 9 CDU) a cui deve essere collegata la partita IVA rilasciatagli direttamente a seguito di identificazione fiscale diretta nel Paese membro dell’UE o quella del rappresentante fiscale nominato nello Stato Membro nel quale lo stesso effettua le operazioni doganali.
Sul punto si segnala, anche, una risposta fornita dalla Commissione in merito alle questioni procedurali connesse alla c.d. Brexit in cui l’Istituzione unionale ha messo in evidenza che: “se la vostra azienda non è stabilita in uno Stato membro dell’UE, potete comunque ottenere un numero EORI dallo Stato membro dell’UE in cui effettuerete per la prima volta le formalità doganali. Tuttavia, per alcune formalità doganali (ad esempio la presentazione di una dichiarazione doganale di importazione) è necessario essere stabiliti nell’UE. In questi casi, dovete nominare un rappresentante che possa espletare le formalità per vostro conto.”
Ai sensi dell’art.18 del CDU, la rappresentanza doganale può essere (NOTA 4):
– diretta: in tal caso, poiché il rappresentante agisce in nome e per conto della persona rappresentata, il dichiarante risulterebbe essere, nel caso in questione, il soggetto privo del fondamentale requisito dello stabilimento nell’UE;
– indiretta: in tal caso il rappresentante, assumendo la veste giuridica di dichiarante, soddisfa entrambe le condizioni previste dal CDU: essere dichiarante ed essere stabilito nell’UE.
Valenza squisitamente fiscale assume, invece, la figura del rappresentante fiscale ai fini IVA. (NOTA 5)
La rappresentanza IVA ha, infatti, l’esclusivo scopo di permettere l’assolvimento, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, da parte del rappresentante a ciò designato, degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali connessi all’attività di un soggetto non stabilito in Italia e non attribuisce al titolare della corrispondente partita IVA alcuna legittimazione ad operare, in luogo del soggetto non stabilito, in contesti giuridici diversi dall’IVA stessa.
Considerato quanto sopra, ai fini doganali e nell’ambito della tematica relativa all’importazione, si chiarisce quanto segue:
– l’importatore è il soggetto in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale viene presentata la dichiarazione doganale. Tale posizione può essere rivestita dalla persona non stabilita, con l’identificazione a mezzo codice EORI (art. 9 CDU);
– la dichiarazione doganale può essere presentata da una persona non stabilita, ma a tale scopo, il soggetto deve avvalersi di un rappresentante doganale stabilito in UE (art. 18 CDU) che agisca con la modalità della rappresentanza indiretta, assumendo in tal guisa, il ruolo di dichiarante (fatti salvi i casi richiamati dall’art. 170 par. 3 del CDU);
– il rappresentante fiscale ai fini IVA (ma anche il soggetto direttamente identificato, per tale imposta) avendo rilevanza esclusivamente ai fini I.V.A. non è legittimato a presentare una dichiarazione doganale per conto di un soggetto non stabilito; la partita IVA rilasciata al rappresentante fiscale, deve però figurare nel campo 44 della dichiarazione doganale esclusivamente ai fini dell’assolvimento degli adempimenti richiesti dal DPR 633/1972.
Gli operatori economici nel corso delle ordinarie attività di importazione doganale, a vario titolo effettuate, uniformeranno la loro azione a quanto chiarito nella presente circolare.
Le strutture Territoriali e gli Uffici monitoreranno il regolare svolgimento delle operazioni doganali, non mancando di segnalare eventuali criticità alle competenti strutture dell’ADM.
—
Note:
(1) Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, ALLEGATO B, Requisiti comuni in materia di dati per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale delle merci unionali, CAPITOLO 3, Sezione 1, Tabella dei requisiti in materia di dati, Sezione 2, TITOLO II, Note in relazione ai requisiti in materia di dati, punto 3/16.
(2) Articolo 77 del Regolamento (UE) 952/13.
(3) Nello svolgimento delle attività doganali l’operatore economico si trova a volte impossibilitato a compiere atti giuridici e quindi può farsi sostituire in tali atti attraverso l’istituto della rappresentanza che permette ad un soggetto detto rappresentante di svolgere un ‘attività giuridica per conto di un altro soggetto detto rappresentato.
(4) La differenza tra i due tipi di rappresentanza fa discendere diversi profili di responsabilità con riferimento all’obbligazione doganale con l’obbligo di corrispondere i dazi doganali e diversi profili giuridici per il conferimento della rappresentanza (mandato con rappresentanza/procura per la rappresentanza diretta, mandato senza rappresentanza per la indiretta).
(5) il cui il ruolo è già stato delineato da parte di ADM nella circolare 8/D del 19.4.2016, nel contesto dell’individuazione della figura dell’esportatore.
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