AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 6 del 17 gennaio 2025
Imposizione esclusiva in Lussemburgo del reddito da lavoro dipendente ivi prodotto da un cittadino ivi residente e imposizione esclusiva in Italia degli utili prodotti da una società di brokeraggio assicurativo residente senza una stabile organizzazione in Lussemburgo
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L”’Istante” (o il ”Contribuente”) dichiara di essere iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e di essere residente in Lussemburgo, dove svolge attività di lavoro subordinato presso una società a tempo pieno e indeterminato.
Inoltre, riferisce che a breve procederà alla costituzione in Italia di una S.R.L.S. (di seguito, la ”Società”), di cui sarà l’unico socio e amministratore, a cui dedicherà il 20-25% del suo tempo. Tale Società avrà come attività principale il brokeraggio assicurativo (codice ATECO 66.22.01), che si svolgerà esclusivamente in Italia.
In relazione a tali circostanze, l’Istante chiede chiarimenti, anche ai sensi della Convenzione tra l’Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747 (di seguito, ”Convenzione”) sul trattamento fiscale:
dei redditi da lavoro dipendente percepiti in Lussemburgo (primo quesito);
degli utili prodotti della Società (secondo quesito).
Il Contribuente, inoltre, chiede chiarimenti sulla sua gestione contributiva presso l’INPS (terzo quesito).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Con riguardo al primo quesito, l’Istante ritiene, ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione, che il reddito da lavoro dipendente svolto esclusivamente in Lussemburgo debba essere tassato soltanto in tale Paese, non essendo coinvolto nessun datore di lavoro italiano, né alcuna stabile organizzazione in Italia.
In merito al secondo quesito, sostiene che, in base a quanto previsto dall’articolo 7 della Convenzione, gli utili generati dalla Società saranno imponibili esclusivamente in Italia, dal momento che l’attività di brokeraggio sarà svolta interamente in Italia e non sarà costituita alcuna stabile organizzazione in Lussemburgo.
Relativamente al terzo quesito reputa non sussista l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti INPS, ma esclusivamente alla gestione separata.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (Cfr. Circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, e Risoluzione 3 dicembre 2008, n. 471/E).
Pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati assunti acriticamente così come prospettati nell’istanza, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l’ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti dell’Istante.
Tanto premesso, in relazione al primo quesito si osserva quanto segue.
Nell’assunto di una residenza fiscale dell’Istante in Lussemburgo circostanza si ribadisce non riscontrabile in questa sede l’articolo 3, comma 1, del Testo Unico dell’Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”TUIR”) prevede che ”l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”.
Pertanto, il Contribuente, qualora sia fiscalmente residente all’estero, sarà soggetto ad imposizione in Italia soltanto sui redditi prodotti nel nostro Paese, individuati secondo i criteri previsti dall’articolo 23 del TUIR, il quale, al comma 1, lettera c), stabilisce che i redditi da lavoro dipendente si considerano prodotti in Italia se l’attività lavorativa è stata prestata nel territorio dello Stato.
Da ciò ne consegue che, se l’attività di lavoro dipendente non è svolta in Italia, ma esclusivamente in Lussemburgo (Stato di residenza del Contribuente), i redditi che ne derivano non sono soggetti a tassazione in Italia.
Tali conclusioni non sono derogate dalle disposizioni della Convenzione applicabili al caso di specie, a cui occorre dare prevalenza sul diritto interno secondo quanto sancito dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600.
Ed infatti, l’articolo 15 della Convenzione, relativo ai redditi da lavoro subordinato, al paragrafo 1, prevede che ”i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”.
Pertanto, anche secondo il diritto convenzionale, se l’Istante è fiscalmente residente e svolge attività di lavoro subordinato solamente in Lussemburgo, è soggetto ad imposizione per i redditi che ne derivano soltanto in tale Paese.
Per quanto riguarda il secondo quesito, si osserva che, nell’assunto di una residenza fiscale della Società in Italia e dello svolgimento dell’attività interamente nel nostro Paese, senza alcuna stabile organizzazione all’estero circostanze non riscontrabili in questa sede, gli utili costituiscono un reddito imponibile esclusivamente in Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 1, lettera a), 81 e 83 del TUIR.
Peraltro, la potestà impositiva esclusiva dell’Italia è confermata dall’articolo 7 della Convenzione, relativo agli utili delle imprese, che stabilisce che ”Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata”.
Da ciò ne deriva che, anche secondo la Convenzione (di cui si ribadisce la prevalenza sul diritto interno), se la Società è fiscalmente residente e svolge la propria attività esclusivamente in Italia, senza una stabile organizzazione all’estero, i redditi alla stessa imputabili sono soggetti a tassazione soltanto nel nostro Paese.
Infine, il terzo quesito relativo alla gestione contributiva presso l’INPS è inammissibile e non produttivo degli effetti tipici dell’istituto dell’interpello.
Infatti, l’istanza di interpello prevista dal citato articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, concerne l”’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione”. Il terzo quesito, non attenendo a disposizioni di natura fiscale, esula quindi dalle competenze della scrivente.
Il presente parere è reso limitatamente ai quesiti presentati, senza alcuna valutazione in merito al trattamento fiscale degli eventuali proventi che il Contribuente potrebbe ricevere dalla Società sotto forma di distribuzione di utili, provvigioni, o redditi da lavoro dipendente, restando impregiudicato ogni potere dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito dell’attività di controllo.