Impossibilità del recupero dei contributi previdenziali in eccesso da parte del dipendente - Cassazione sentenza n. 3491 del 2014La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 3491 depositata il 14 febbraio 2014 intervenendo in tema  legittimità per il rimborso dei contributi previdenziali ha statuito che i lavoratori non possono ricorrere all’INPS per chiedere la restituzione della loro quota di contributi versati in eccesso dal datore di lavoro, in quanto il rapporto “contributivo” è instaurato tra l’Istituto previdenziale e il datore di lavoro, che è il responsabile del versamento dei contributi anche per la parte del lavoratore. L’obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l’istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore di tali contributi nella sua interezza, mentre il lavoratore è unicamente il beneficiario della prestazione previdenziale e resta estraneo a tale rapporto obbligatorio.

La vicenda ha origine da una verifica dei funzionari INPS ad una impresa individuale il cui titolare aveva alle proprie dipendenze le due figlie con il verbale redatto l’INPS con cui si annullavano i periodi contributivi relativi al lavoro subordinato da loro prestato nell’ambito dell’impresa familiare, successivamente trasformata nella s.n.c., alle dipendenze del padre P.L., sull’assunto che “nell’impresa familiare non può sussistere un rapporto di lavoro subordinato”.

Le due figlie impugnavano il verbale inanzi al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, che accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto dei ricorrenti ad effettuare i versamenti contributivi quali lavoratori subordinati. L’INPS avverso la decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Appello che, però, respingeva il ricorso dell’Istituto confermando la sentenza appellata.

L’INPS proponeva ricorso, affidato a tre motivi di censura, avverso la decisione del giudice di seconde cure dinanzi alla Corte Suprema.

Gli Ermellini accolgono il primo motivo e cassano la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte distrettuale. I giudici di legittimità hanno affermato che “La fattispecie di assicurazione sociale va infatti scomposta in due rapporti, tra loro autonomi: quello previdenziale, intercorrente fra il lavoratore e l’ente pubblico, e quello contributivo, che lega quest’ultimo al datore di lavoro. Vi è poi il sottostante rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, che ha ad oggetto l’obbligo di costituire la provvista, ossia di pagare i contributi agli enti previdenziali.

Tale regime si ricava dalla previsione dell’art. 2115 c.c., che al primo comma prevede la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell’onere economico per la contribuzione alle istituzioni previdenziali e assistenziali ed al secondo comma precisa che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi, ossia assume la veste di debitore verso l’ente assicuratore, anche per la parte a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.”

Pertanto i giudici del Palazzaccio hanno chiarito che l’unico soggetto legittimato ad avanzare richiesta di rimborso è il datore di lavoro, mentre il lavoratore potrà rivalersi solamente sul datore di lavoro stesso.