La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 21307 depositata il 18 settembre 2013 intervenendo in materia di imposta di bollo su atti notarili ha statuito che l’imposta di bollo è dovuta con riferimento a ciascun atto e documento allegato della copia conforme all’originale degli atti notarili presentati per la registrazione e per la trascrizione all’Agenzia del Territorio.
I giudici della Corte Suprema evidenzia che per le copie di atti redatti dal notaio, dichiarate conformi all’originale, l’art. 5 D.P.R. n. 642/1972 prevede che “per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata” (lett. b), stabilendo, all’ultimo comma che “per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempre che queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale”.
Il sopra richiamato art. 5 esenta dall’imposta di bollo, tra gli altri, le copie presentate ai competenti uffici “ai fini dell’applicazione della delle leggi tributarie”; in quanto norma di esenzione, quindi eccezionale, risulta inapplicabile ai casi non espressamente previsti. Tale disposizione deve interpretarsi, secondo gli Ermellini, nel senso che l’indicata esenzione spetta solo quando funzione specifica della “copia” presentata sia quella di permettere l’espletamento della procedura di tassazione, dovendosi invece escludere nel caso di copia di atto notarile “certificata conforme” da presentarsi in sede di registrazione, mancando anche il requisito della “redazione in un unico contesto”, previsto dalla citata normativa. In questo caso, pertanto, trova applicazione l’art. 2 della tariffa all. A del citato decreto n. 642 del 1972, che assoggetta a bollo le copie di atti notarili dichiarate conformi all’originale dal notaio rogante.
Gli Ermellini hanno chiarito e precisato che nella circostanza in cui gli allegati degli atti conformi all’originale, risultano dotati ciascuno di propria autonomia in quanto trattasi di documenti autonomi, non redatti dal notaio, che hanno diversa provenienza (nel caso di specie, si è trattato di certificazioni rilasciate dal Comune) e autonoma consistenza al di fuori dell’atto notarile stesso. Sul punto, quindi, ha ragione l’Ufficio delle Entrate quando afferma che l’imposta di bollo è dovuta con riferimento a ciascun atto notarile e documento allegato della copia conferme all’originale dell’atto.