AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 1 del 16 gennaio 2026

Imposta di bollo applicabile nei modi e misure stabiliti dall’articolo 18, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alle fattispecie di contratti di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a), escluse dal perimetro delineato dal Codice

Con l’istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’XXX (di seguito anche l’Istante) chiede se l’imposta di bollo sia applicabile nei modi e misure stabiliti dall’articolo 18, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito ”Codice dei Contratti pubblici” o ”Codice”) alle fattispecie di contratti di appalto escluse dal perimetro delineato dal Codice, con particolare riferimento ai contratti di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a) riguardanti i contratti relativi a servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o un’associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative.

Premesso quanto sopra, l’Istante chiede di conoscere il parere in merito al fine di «adottare […] sulla questione illustrata, un indirizzo di carattere generale».

Soluzione interpretativa prospettata

L’Istante sottolinea, in merito al quesito posto, che il comma 10 dell’articolo 18 non afferisce alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, né alle modalità di stipula degli stessi, ma attiene precipuamente alla disciplina dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto pubblico, in proporzione al valore dello stesso.

Richiamando la relazione illustrativa di cui alla norma in commento, l’Istante osserva che le disposizioni relative all’assolvimento dell’imposta di bollo contenute nel codice dei contratti pubblici «semplificano le modalità di calcolo dell’imposta di bollo su atti e documenti formati in esito a una delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici». Ritiene che «i contratti sottratti […] alla disciplina del codice, sono comunque soggetti al rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, e 3 dello stesso d. lgs, 36/2023. Principi che presuppongono in via generale, lo svolgimento di una procedura improntata alla concorrenza, all’imparzialità e non discriminazione, alla proporzionalità, alla pubblicità e alla trasparenza, afferendo tali schemi negoziali, alla generale categoria dei contratti pubblici, tanto che gli stessi sono sottoposti alla vigilanza dell’ANAC […]. Per simili contratti, in quanto inclusi nel perimetro della disciplina dettata dal codice, […] può ritenersi applicabile l’articolo 18, comma 10, afferente al versamento dell’imposta di bollo […] nelle forme semplificate e secondo i valori indicati dalla norma […]».

Parere dell’agenzia delle entrate

L’imposta di bollo è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che «Sono soggetti all’imposta […] gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa». Relativamente agli atti indicati nella Tariffa, si rileva che, ai sensi dell’articolo 2, si applica l’imposta di bollo fin dall’origine alle «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie». Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», è stato emanato il nuovo codice dei contratti pubblici in aderenza alle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. Il predetto Codice reca una puntuale disciplina concernente i contratti di appalto pubblici disciplinati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), dell’allegato I.1 al medesimo d.lgs. n. 36 del 2023, ossia «i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi». L’articolo 18, comma 10, del Codice stabilisce che «Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. […] allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».

Il predetto allegato I.4 prevede all’articolo 1 che «1. Il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa […]. 2. L’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro». Inoltre, in base all’articolo 2 dell’allegato I.1 del Codice «il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642». Si tratta di una norma che introduce una semplificazione del versamento dell’imposta di bollo per tutti i contratti specificamente individuati nel codice medesimo. Con riferimento all’articolo 18, comma 10 del d.lgs. n. 36 del 2023, la relazione illustrativa al predetto decreto legislativo, oltre ad aver chiarito che la finalità della norma è la «semplificazione razionalizzando i testi vigenti», precisa che «Il comma 10 rimanda all’allegato I.4 del codice per la determinazione dell’imposta di bollo a carico dell’appaltatore, stabilendo che venga corrisposta in unica soluzione al momento della stipula del contratto e in proporzione al suo valore». Con riferimento all’allegato I.4, la medesima relazione illustrativa afferma che le disposizioni «semplificano le modalità di calcolo dell’imposta di bollo su atti e documenti formati in esito a una delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Inoltre, viene chiarito che il pagamento dell’imposta come determinata sulla base della Tabella contenuta nel presente allegato, cui l’appaltatore, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, del codice deve provvedere al momento della stipula del contratto, tiene luogo dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

Al riguardo, nella Circolare 28 luglio 2023, 22/E è stato precisato, che per effetto delle novità introdotte col nuovo codice dei contratti pubblici, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del d.P.R. n. 642 del 1972.

Con riferimento ai contratti oggetto del quesito, previsti dall’articolo 56, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, si osserva, però, che detto articolo 56 dispone con riferimento agli «Appalti esclusi nei settori ordinari» e, tra l’altro, stabilisce, al primo comma che «Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un’associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea». L’art. 13 del Codice, con riferimento all’«Ambito di applicazione», stabilisce, tra l’altro, al comma 2, che «Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi», nonostante al comma 5 sia disposto che, con riferimento ai contratti di cui al comma 2, «L’affidamento […] avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3».

Come chiarito nell’istanza, «i contratti sottratti per il relativo affidamento alla disciplina del codice sono comunque soggetti ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 dello stesso Dlgs 36/2023. Principi che presuppongono in via generale lo svolgimento di una procedura improntata alla concorrenza, alla imparzialità e non discriminazione, alla proporzionalità, alla pubblicità e alla trasparenza, afferendo tali schemi negoziali alla generale categoria dei contratti pubblici …». Il predetto articolo 222, comma 3 del Codice stabilisce che «Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’ANAC […] vigila sui contratti pubblici […], nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice». Si può quindi concludere, in modo conforme al parere dell’Istante, che i contratti menzionati dall’articolo 56, comma 1, lettera a), del Codice non sono totalmente esclusi dalla disciplina del Codice medesimo, dovendo comunque ottemperare ad alcuni principi fondamentali, tra cui le forme contrattuali identificate nell’articolo 18. Pertanto, ai medesimi si applica l’imposta di bollo secondo le modalità previste al comma 10 dello stesso articolo. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.