AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 230 del 27 novembre 2024

Imposta di bollo su atti della procedura e accordo contrattuale

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’ente istante riferisce di essere «tenuto per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi all’applicazione del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78».

L’Ente rappresenta che intende affidare dei contratti per l’esecuzione di servizi e forniture in proprio favore direttamente a società in house, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche ”Codice”).

A tale riguardo chiede di conoscere se gli atti della procedura e, in particolare, l’accordo contrattuale siano soggetti all’imposta di bollo secondo le modalità indicate dall’allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall’articolo 18, comma 10 del medesimo Codice.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante rappresenta che «se è pur vero che nel caso degli affidamenti in house la scelta del contraente resta sottratta alle procedure codicistiche, salvo per il doveroso rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, la disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, qualifica espressamente tale tipologia quale ”affidamento diretto” (vedasi sul punto anche le definizioni di cui alle lettere a), d) e e) all’articolo 3 dell’allegato I.1)».

Pertanto, ritiene che gli affidamenti in house in oggetto rientrino in ambito contrattualistico pubblico e, conseguentemente, non ravvisa motivazioni per le quali escludere gli affidamenti in house e i relativi atti contrattuali dall’applicazione dell’imposta di bollo con le modalità e le misure stabilite dall’allegato I.4 al codice dei contratti pubblici.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’imposta di bollo è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il quale all’articolo 1 dispone che «Sono soggetti all’imposta […] gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa».

Relativamente agli atti indicati nella Tariffa allegata al predetto d.P.R. n. 642 del 1972, si rileva che ai sensi dell’articolo 2 si applica l’imposta di bollo fin dall’origine alle «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie».

In via generale, i contratti rientrano nel novero delle scritture di cui all’articolo della Tariffa richiamata e sono soggetti all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.

Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici.

L’articolo 18, comma 10, del richiamato d.lgs. n. 36 del 2023 dispone che «Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. L’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».

Il sopra richiamato allegato I.4 prevede all’articolo 1 che «Il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa […]. L’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto…».

L’articolo 2 dell’allegato in esame stabilisce che «Il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642».

L’articolo 7 del decreto in argomento dispone che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 […].

L’affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201».

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante il «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» all’articolo 17, concernente l’«Affidamento a società in house», dispone al comma 1 che «Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.».

I contratti, contemplati nel sopra citato articolo 7 del predetto d.lgs. n. 36 del 2023, devono essere predisposti «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3» del Codice dei contratti pubblici e, in base a quanto stabilito nel citato articolo 17 decreto legislativo n. 201 del 2022, «… secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici …».

In definitiva, il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l’affidamento ”in house”.

Ne deriva che tali affidamenti ”diretti” sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall’allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall’articolo 18, comma 10 del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446 del 2023, cui si rinvia per ulteriori precisazioni.

A tale riguardo, in linea con i predetti documenti di prassi, si ritiene che nel caso dell’affidamento ”in house”, previsto dall’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, relativamente agli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.